Page 13 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               data di passaggio in giudicato della sentenza.    2.2.6 La decorrenza del periodo di rilevanza
               L’ANAC,  a  tale  riguardo,  ha  ritenuto  opportuno
               sollecitare il legislatore a valutare la possibilità di   Quanto al dies a quo, il comma 10-bis dell’articolo
               ridurre tale periodo o, quanto meno, di graduarlo   80  del Codice  stabilisce che  «la  durata  della
               in  ragione  della  gravità  delle condotte  ostative,   esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data
               anche  nell’ottica  di ricondurre  la  previsione  a   di adozione  del provvedimento  amministrativo
               proporzionalità rispetto ad altre cause di esclusione   di esclusione  ovvero,  in  caso  di contestazione  in
               connotate da maggiore gravità o disvalore sociale.  giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della
               Si consideri, infatti, che la presentazione di false   sentenza».
               dichiarazioni  in sede  di gara o di attestazione
               comporta    l’interdizione  automatica  dalla   Tale  previsione  appare,  però,  in  contrasto  con
               partecipazione  alle  gare  fino  a  due  anni,  mentre   l’ultimo periodo  del comma  in esame,  secondo
               la condanna al risarcimento del danno comporta la   cui  «Nel  tempo  occorrente  alla  definizione  del
               possibile esclusione per tre anni.              giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto
                                                               di tale fatto ai fini della propria valutazione circa
               La formulazione del citato comma 10 bis comporta,   la  sussistenza  del  presupposto  per  escludere
               inoltre, dubbi interpretativi.                  dalla partecipazione  alla procedura  l’operatore
               Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 gennaio   economico  che  l’abbia commesso».  Ai sensi di
               2021, n. 632, ha interpretato il comma in esame,   detta  norma,  infatti,  una  violazione  può  rilevare
               nella parte in cui richiama «i casi di cui al comma   quale  causa  ostativa  anche  se  impugnata  e  se  il
               5»  come  riferito  alle  ipotesi  di  esclusione  ivi   giudizio è in corso di definizione, quindi ben prima
               contemplate e, pertanto, ai soli casi cui consegue   del passaggio  in giudicato della sentenza  che
               l’esclusione del concorrente.                   definisce il giudizio.
               Per l’effetto, è stato affermato che dal comma 5
               non deriva  un limite  temporale  di  rilevanza   Pertanto, soltanto nel caso di sospensione
               del grave illecito.                             cautelare del provvedimento impugnato, potrebbe
                                                               esserne esclusa la rilevanza. Da ciò, la necessità
               Tale limite generale dovrebbe quindi essere fatto   di  riformulare  il  secondo  periodo  del  comma  10-
               derivare  direttamente  dall’articolo  57,  paragrafo   bis e di individuare chiaramente il dies a quo per
               7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto,   ciascuna ipotesi di provvedimento rilevante.
               appunto  in termini generali, che  il  periodo di   Secondo  l’ANAC,  sarebbe  utile precisare  che  il
               esclusione  per  i  motivi  di  cui  al  paragrafo  4   triennio decorre, a seconda dei casi, dalla data di
               (all’interno del quale rientra la causa di esclusione   adozione del provvedimento di:
               dei  gravi  illeciti  professionali  [lettera  c)  non  può   - esclusione da una procedura di affidamento;
               essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in   - risoluzione contrattuale per inadempimento;
               questione»).                                        -  applicazione  delle  penali;  escussione  della
                                                                    garanzia;
               In senso  diverso, lo stesso  Consiglio  di Stato,   - accertamento del grave inadempimento nei
               Sez.  III,  01  giugno  2021,  n.  4201,  il  quale,   confronti del subappaltatore;
               diversamente da quanto statuito con la sentenza     -  condanna  per  illeciti  antitrust  gravi  aventi
               n. 632/2021, ha chiarito che «laddove il legislatore   effetti sulla contrattualistica pubblica e posti
               utilizza l’espressione “durata dell’esclusione” e fa   in essere nel medesimo mercato oggetto del
               riferimento  ai  “casi  di  cui  al  comma  5”,  è  come   contratto  da  affidare  adottato  dall’Autorità
               se dicesse “la durata del periodo in cui è possibile   Garante della Concorrenza e del Mercato;
               disporre  l’esclusione  in  base  al  medesimo  fatto   - applicazione  della sanzione  comminata
               rilevante  ai  sensi  del  comma  5”,  corrisponde  al   dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 13,
               triennio».                                           del Codice e iscritti nel Casellario dell’Autorità

               Si  tratta,  dunque,  di  disposizione  che  dà  adito  a   Altro aspetto che bisognerebbe chiarire è se:
               possibili dubbi interpretativi, pertanto, in ogni caso,   - nel caso delle sentenze di condanna  non
               sarebbe auspicabile l’adozione di una formulazione   definitive per reati incidenti sull’integrità o
               più chiara che individui esattamente la durata della   sulla moralità del concorrente, il periodo di
               rilevanza ostativa.                                  esclusione decorra dalla data della sentenza

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