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Mediappalti Sotto la lente
del quinto di cui all’art. 61, comma 2, D.P.R. n. il ricorso all’Adunanza Plenaria, formulando il
207/2010, non ricorrendo la condizione prevista seguente quesito: “se l’art. 61, comma 2 del
dal legislatore per cui la società che intende D.P.R. n. 207/2010 – nella parte in cui prevede,
avvalersi del suddetto meccanismo premiale di quale condizione per l’attribuzione, ai fini della
qualificazione deve risultare qualificata per un qualificazione per la categoria di lavori richiesta
importo pari ad un quinto dei lavori a base di gara. dalla documentazione di gara, del beneficio
Ne seguiva l’annullamento in autotutela del dell’incremento del quinto, che ciascuna delle
provvedimento di aggiudicazione nei confronti del imprese concorrenti in forma di raggruppamento
RTI “misto” e il conseguente ricorso promosso da temporaneo, il presupposto della sussistenza,
quest’ultimo dinanzi il Tribunale Amministrativo per ciascuna delle imprese aggregate, di una
Regionale territorialmente competente, per la qualificazione ‘per una classifica pari ad almeno un
complessiva illegittimità ed erroneità dell’atto quinto dell’importo dei lavori a base di gara’ – si
censurato e impugnato. interpreti, nella specifica ipotesi di partecipazione
come raggruppamento c.d. misto, nel senso
L’adito T.A.R., tuttavia, respingeva il ricorso che tale importo a base di gara debba, in ogni
promosso dal R.T.I., con il quale si prospettava una caso, essere riferito al valore complessivo del
interpretazione “adeguatrice” del dato normativo contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi
controverso, evidenziando come l’art. 61, comma della categoria prevalente e delle altre categorie
2, del Regolamento di Attuazione del Codice dei scorporabili della gara”.
Contratti fosse chiaro nel disporre che la regola
per la quantificazione dell’aumento del quinto,
ai fini della partecipazione dei raggruppamenti 2. Il criterio premiale incrementale di
temporanei in forma mista, andasse parametrata qualificazione. Il quadro normativo
all’importo complessivo posto a base di gara e
non alle singole categorie possedute da ciascun La questione controversa attiene non tanto
componente il raggruppamento. all’applicazione generalizzata dell’art. 61, comma 2,
D.P.R. n. 207/2010, la cui ultrattività ha consentito
Con tempestivo atto di appello, il R.T.I. impugnava il pacifico perpetrarsi del meccanismo premiale
la sentenza di prime cure, imputandole il relativo ai raggruppamenti cosiddetti “orizzontali”,
sostanziale error in judicando, relativamente alla quanto, piuttosto, alla corretta interpretazione
violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss., della regola generale in caso di raggruppamenti
D.P.R. n. 207/2010, 48 e ss., D. lgs. n. 50/2016. diversi da quello orizzontale e – segnatamente – di
raggruppamenti cosiddetti “misti”.
Il Consiglio di Stato, anzitutto, premette il dissidio
interpretativo esistente in merito alla corretta Come noto, l’art. 83, comma 2, del vigente Codice
applicazione della norma contenuta nell’art. 61, dei Contratti, statuisce che fino all’adozione del
comma 2, D.P.R. n. 207/2010, la quale prevede – regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, D.
in virtù dell’ultrattività sancita dall’art. 83, comma lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto
2, del Codice dei Contratti – i vigenti criteri di compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
qualificazione delle imprese per categorie di opere III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione
generali e specializzate. delle imprese), del Decreto del Presidente della
Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207.
In sostanza, il Collegio, ritenuta pacifica
l’applicazione del suddetto criterio quanto A sua volta, l’art. 61, comma 2, D.P.R. n.
all’ipotesi di raggruppamenti temporanei di 207/2010 stabilisce che “La qualificazione in
impresa di tipo “orizzontale” – in cui la prestazione una categoria abilita l’impresa a partecipare alle
destinata ad essere eseguita è oggettivamente gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
unitaria e qualitativamente omogenea – rimarca la classifica incrementata di un quinto; nel caso di
aspecificità della norma in ordine alle altre forme imprese raggruppate o consorziate la medesima
di partecipazione aggregata (verticali e miste). disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione
Sicché, in considerazione dell’attualità del contrasto che essa sia qualificata per una classifica pari ad
giurisprudenziale in materia, il Collegio deferisce almeno un quinto dell’importo dei lavori a base
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