Page 18 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               del  quinto  di  cui  all’art.  61,  comma  2,  D.P.R.  n.   il  ricorso  all’Adunanza  Plenaria,  formulando  il
               207/2010,  non  ricorrendo  la condizione prevista   seguente  quesito:  “se  l’art.  61,  comma  2  del
               dal  legislatore  per  cui  la  società  che  intende   D.P.R. n. 207/2010 – nella parte in cui prevede,
               avvalersi  del suddetto  meccanismo  premiale  di   quale  condizione  per  l’attribuzione,  ai  fini  della
               qualificazione  deve  risultare  qualificata  per  un   qualificazione  per  la  categoria  di  lavori  richiesta
               importo pari ad un quinto dei lavori a base di gara.  dalla  documentazione  di  gara,  del  beneficio
               Ne  seguiva  l’annullamento  in  autotutela  del   dell’incremento  del  quinto,  che  ciascuna  delle
               provvedimento di aggiudicazione nei confronti del   imprese  concorrenti  in forma  di raggruppamento
               RTI “misto” e il conseguente ricorso promosso da   temporaneo,  il presupposto  della sussistenza,
               quest’ultimo  dinanzi  il  Tribunale  Amministrativo   per  ciascuna  delle imprese aggregate,  di una
               Regionale  territorialmente  competente,  per  la   qualificazione ‘per una classifica pari ad almeno un
               complessiva  illegittimità  ed  erroneità  dell’atto   quinto dell’importo dei lavori a base di gara’ – si
               censurato e impugnato.                          interpreti, nella specifica ipotesi di partecipazione
                                                               come  raggruppamento  c.d.  misto,  nel  senso
               L’adito  T.A.R.,  tuttavia,  respingeva  il ricorso   che  tale  importo  a  base  di  gara  debba,  in  ogni
               promosso dal R.T.I., con il quale si prospettava una   caso,  essere  riferito  al valore  complessivo del
               interpretazione  “adeguatrice”  del  dato  normativo   contratto  ovvero  debba  riferirsi  ai  singoli  importi
               controverso, evidenziando come l’art. 61, comma   della categoria prevalente  e  delle altre  categorie
               2,  del Regolamento  di Attuazione del Codice dei   scorporabili della gara”.
               Contratti  fosse  chiaro  nel  disporre  che  la  regola
               per  la  quantificazione  dell’aumento  del  quinto,
               ai  fini  della  partecipazione  dei  raggruppamenti   2. Il criterio  premiale incrementale  di
               temporanei in forma mista, andasse parametrata         qualificazione. Il quadro normativo
               all’importo  complessivo  posto  a  base  di gara  e
               non  alle singole  categorie  possedute  da  ciascun   La  questione  controversa  attiene  non  tanto
               componente il raggruppamento.                   all’applicazione generalizzata dell’art. 61, comma 2,
                                                               D.P.R. n. 207/2010, la cui ultrattività ha consentito
               Con tempestivo atto di appello, il R.T.I. impugnava   il  pacifico  perpetrarsi  del  meccanismo  premiale
               la sentenza  di prime  cure,  imputandole  il   relativo ai raggruppamenti cosiddetti “orizzontali”,
               sostanziale error in judicando, relativamente alla   quanto,  piuttosto,  alla  corretta  interpretazione
               violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss.,   della regola  generale  in caso  di raggruppamenti
               D.P.R. n. 207/2010, 48 e ss., D. lgs. n. 50/2016.  diversi da quello orizzontale e – segnatamente – di
                                                               raggruppamenti cosiddetti “misti”.
               Il Consiglio di Stato, anzitutto, premette il dissidio
               interpretativo esistente  in merito  alla corretta   Come noto, l’art. 83, comma 2, del vigente Codice
               applicazione  della  norma  contenuta  nell’art.  61,   dei  Contratti,  statuisce  che  fino  all’adozione  del
               comma 2, D.P.R. n. 207/2010, la quale prevede –   regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies, D.
               in virtù dell’ultrattività sancita dall’art. 83, comma   lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto
               2,  del  Codice  dei  Contratti  –  i vigenti  criteri  di   compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
               qualificazione delle imprese per categorie di opere   III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione
               generali e specializzate.                       delle imprese),  del Decreto  del Presidente  della
                                                               Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207.
               In   sostanza,   il   Collegio,   ritenuta   pacifica
               l’applicazione   del   suddetto   criterio   quanto   A  sua  volta,  l’art.  61,  comma  2,  D.P.R.  n.
               all’ipotesi di raggruppamenti  temporanei  di   207/2010  stabilisce che  “La  qualificazione  in
               impresa di tipo “orizzontale” – in cui la prestazione   una  categoria  abilita  l’impresa  a  partecipare  alle
               destinata  ad  essere  eseguita  è  oggettivamente   gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
               unitaria e qualitativamente omogenea – rimarca la   classifica  incrementata  di  un  quinto;  nel  caso  di
               aspecificità della norma in ordine alle altre forme   imprese raggruppate  o consorziate la medesima
               di partecipazione aggregata (verticali e miste).  disposizione si applica con riferimento a ciascuna
                                                               impresa  raggruppata  o consorziata,  a  condizione
               Sicché, in considerazione dell’attualità del contrasto   che essa sia qualificata per una classifica pari ad
               giurisprudenziale  in  materia,  il  Collegio  deferisce   almeno  un  quinto  dell’importo  dei  lavori  a  base

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