Page 9 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Tenuto conto, tuttavia, che la direttiva comunitaria medesima disposizione, senza alcun automatismo
è chiara nel definire l’obbligo, per le stazioni espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce
appaltanti, di tener conto della violazione nelle anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del
more dell’accertamento definitivo, la possibile corretto svolgimento della procedura di selezione,
rilevanza ostativa di tali condotte non può essere nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi
messa in dubbio. oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati
dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle
Il che deve però in qualche modo coordinato con il evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità
fatto che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti dell’operatore economico; la lettera f-bis) dell’art.
rispetto alle condotte definitivamente accertate e, 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha
quindi, per ragioni di equità, dovrebbero dar luogo carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di
a conseguenze diverse. falso non rientranti in quelle previste dalla lettera
Di conseguenza, ANAC ritiene auspicabile: c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.”.
- in primo luogo, che la norma chiarisca la
rilevanza delle violazioni non definitivamente Inoltre, la consolidata giurisprudenza, anche
accertate e, in secondo luogo, che precedente alla citata decisione dell’Adunanza
introduca la possibilità di graduare in Plenaria, ha ritenuto che “la dichiarazione
misura proporzionale sia le conseguenze di resa dall’operatore economico nella domanda
tali condotte che l’obbligo di motivazione di partecipazione circa le pregresse vicende
posto a carico della stazione appaltante in professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti
relazione alle scelte adottate. professionali” può essere omessa, reticente o
completamente falsa; è configurabile omessa
Un’altra questione attiene alla differenza tra dichiarazione quando l’operatore economico non
la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, riferisce di alcuna pregressa condotta professionale
lettera f-bis) e quella di cui alla lettera c-bis). qualificabile come “grave illecito professionale”;
La giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., è configurabile dichiarazione reticente quando le
28 agosto 2020, n. 16), nell’approfondire il pregresse vicende sono solo accennate senza la
rapporto tra la lettera c (ora c-bis) e la lettera dettagliata descrizione necessaria alla stazione
f-bis del comma 5 del più volte citato art. 80, ha appaltante per poter compiutamente apprezzarne il
statuito che: “La presentazione di dichiarazioni disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente;
false o fuorvianti da parte degli operatori che è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se
partecipano a gare d’appalto non ne comporta l’operatore rappresenta una circostanza di fatto
automaticamente l’esclusione, ma solo laddove diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie
la stazione appaltante ritenga motivatamente che non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione
esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità. che è sempre lo stesso (la pregresse vicende
Analogamente, le informazioni dovute dai professionali dell’operatore economico), quanto,
concorrenti in sede di gara a pena di esclusione, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo; e ciò vale
ulteriori rispetto a quelle espressamente previste a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo
dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione
quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”. consegue l’automatica esclusione dalla procedura
L’Adunanza Plenaria ha dunque affermato il seguente di gara poiché depone in maniera inequivocabile
principio di diritto: “La falsità di informazioni rese nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità
dall’operatore economico partecipante a procedure dell’operatore economico, mentre, ogni altra
di affidamento di contratti pubblici e finalizzata condotta, omissiva o reticente che sia, comporta
all’adozione dei provvedimenti di competenza della l’esclusione dalla procedura solo per via di un
stazione appaltante concernenti l’ammissione alla apprezzamento da parte della stazione appaltante
gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello
è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera stesso” (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n.
c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice 2407).
dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione Di conseguenza, la fattispecie di cui alla lettera
appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di f-bis) ha carattere residuale e si applica a tutte
integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste
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