Page 9 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               Tenuto conto, tuttavia, che la direttiva comunitaria   medesima disposizione, senza alcun automatismo
               è  chiara  nel  definire  l’obbligo,  per  le  stazioni   espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce
               appaltanti,  di tener  conto  della violazione nelle   anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del
               more  dell’accertamento  definitivo,  la  possibile   corretto svolgimento della procedura di selezione,
               rilevanza ostativa di tali condotte non può essere   nell’ambito  della  quale  rilevano,  oltre  ai  casi
               messa in dubbio.                                oggetto  di  obblighi  dichiarativi  predeterminati
                                                               dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle
               Il che deve però in qualche modo coordinato con il   evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità
               fatto che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti   dell’operatore economico; la lettera f-bis) dell’art.
               rispetto alle condotte definitivamente accertate e,   80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha
               quindi, per ragioni di equità, dovrebbero dar luogo   carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di
               a conseguenze diverse.                          falso non rientranti in quelle previste dalla lettera
               Di conseguenza, ANAC ritiene auspicabile:       c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.”.
                   - in  primo  luogo,  che  la  norma  chiarisca  la
                     rilevanza delle violazioni non definitivamente   Inoltre,  la consolidata giurisprudenza,  anche
                     accertate  e,  in secondo  luogo, che     precedente  alla citata  decisione dell’Adunanza
                     introduca  la possibilità  di graduare  in   Plenaria,  ha  ritenuto  che  “la  dichiarazione
                     misura proporzionale sia le conseguenze di   resa  dall’operatore  economico  nella  domanda
                     tali condotte che  l’obbligo  di motivazione   di partecipazione  circa  le  pregresse  vicende
                     posto a carico della stazione appaltante in   professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti
                     relazione alle scelte adottate.           professionali”  può  essere  omessa,  reticente  o
                                                               completamente  falsa;  è  configurabile  omessa
               Un’altra questione attiene alla differenza tra   dichiarazione  quando  l’operatore  economico  non
               la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5,   riferisce di alcuna pregressa condotta professionale
               lettera f-bis) e quella di cui alla lettera c-bis).  qualificabile  come  “grave  illecito  professionale”;
               La  giurisprudenza (Cons. Stato, Ad.  Plen.,    è  configurabile  dichiarazione  reticente  quando  le
               28  agosto  2020,  n.  16),  nell’approfondire  il   pregresse  vicende  sono  solo  accennate  senza  la
               rapporto  tra  la  lettera  c  (ora  c-bis) e  la  lettera   dettagliata  descrizione necessaria  alla stazione
               f-bis del comma 5 del più volte citato art. 80, ha   appaltante per poter compiutamente apprezzarne il
               statuito che: “La  presentazione  di dichiarazioni   disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente;
               false  o  fuorvianti  da  parte  degli  operatori  che   è,  infine,  configurabile  la  falsa  dichiarazione  se
               partecipano  a  gare  d’appalto  non  ne  comporta   l’operatore  rappresenta  una  circostanza  di  fatto
               automaticamente  l’esclusione, ma  solo laddove   diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie
               la stazione appaltante ritenga motivatamente che   non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione
               esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità.   che  è  sempre  lo  stesso  (la  pregresse  vicende
               Analogamente,   le   informazioni   dovute   dai   professionali  dell’operatore  economico),  quanto,
               concorrenti in sede di gara a pena di esclusione,   piuttosto, nella condotta di quest’ultimo; e ciò vale
               ulteriori rispetto a quelle espressamente previste   a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo
               dalla legge o dalla normativa  di gara,  sono solo   alla  condotta  che  integra  una  falsa  dichiarazione
               quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”.  consegue l’automatica esclusione dalla procedura
               L’Adunanza Plenaria ha dunque affermato il seguente   di  gara  poiché  depone  in  maniera  inequivocabile
               principio di diritto: “La falsità di informazioni rese   nel  senso  dell’inaffidabilità  e  della  non  integrità
               dall’operatore economico partecipante a procedure   dell’operatore  economico,  mentre,  ogni  altra
               di  affidamento  di  contratti  pubblici  e  finalizzata   condotta, omissiva o reticente che sia, comporta
               all’adozione dei provvedimenti di competenza della   l’esclusione  dalla  procedura  solo  per  via  di un
               stazione appaltante concernenti l’ammissione alla   apprezzamento da parte della stazione appaltante
               gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione,   che  sia  prognosi  sfavorevole  sull’affidabilità  dello
               è  riconducibile  all’ipotesi  prevista  dalla  lettera   stesso”  (Cons.  Stato,  Sez.  V,  12  aprile  2019,  n.
               c)  [ora  c-bis)]  dell’art.  80,  comma  5,  del  codice   2407).
               dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile
               2016,  n.  50;  in  conseguenza  di  ciò  la  stazione   Di  conseguenza,  la  fattispecie  di  cui  alla  lettera
               appaltante  è  tenuta  a  svolgere  la valutazione  di   f-bis)  ha  carattere  residuale  e  si  applica  a  tutte
               integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della   le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste

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