Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se
inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione
abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque
ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza)”.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 289 del 21 Giugno 2022
PREC 42/22/S
“L’operatore economico cui è richiesto, tra l’altro, ai fini partecipativi, il possesso di una determinata
certificazioni di qualità, in caso di carenza può ricorrere a modelli quali quelli individuati nel R.T.I. ovvero
nell’avvalimento idonei a dimostrarne il possesso”
“ ... in merito alla possibilità che l’operatore economico possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento per
sopperire alla mancanza della certificazione di qualità richiesta ai fini della partecipazione alle gare
ancorché ritenuto requisito speciale di natura soggettiva, l’Autorità, tenendo conto delle posizioni assunte
in giurisprudenza, ne ha confermato l’ammissibilità, valorizzandolo, in presenza di una serie di condizioni.
In particolare, e al fine di non svuotare di significato l’essenza dell’istituto, la giurisprudenza amministrativa
consente siffatto avvalimento a condizione che «L’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera
organizzazione aziendale con tutte le risorse che le hanno concesso di acquisire la certificazione di qualità
da mettere a disposizione». Sulla base di tale principio, è stata ribadita l’importanza di verificare – onere
gravante sulla stazione appaltante – che la messa a disposizione da parte dell’ausiliaria dei mezzi del
personale, del know how, e di tutti gli elementi aziendali qualificanti sia effettiva e non fittizia (delibera n.
707 del 24 luglio 2018);”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 295 del 21 giugno 2022
PREC 77/2022/S-PB
“Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Offerta economica – Formula attribuzione punteggio
– Errore materiale – Correzione– Chiarimenti – Ammissibilità – Condizioni”
“Appalto pubblico – In genere – Prescrizioni lex specialis – Vincolatività – Disapplicazione – Commissione
di gara – Non ammissibile.”
“È possibile rettificare, in sede di chiarimenti, la formula matematica indicata nel disciplinare per l’attribuzione
del punteggio alle offerte economiche, mediante inversione del denominatore con il numeratore, sì da
renderne logico e possibile il funzionamento, solo quando dagli atti di gara si evinca la chiara ed univoca
volontà della Stazione appaltante di far ricorso ad un dato parametro di valutazione delle offerte (ribasso
o prezzo)”
“La Commissione di gara, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, è tenuta ad applicare
la formula indicata nella lex specialis e, laddove questa conduca a dei risultati illogici o impossibili, a
segnalare il fatto alla Stazione appaltante ai fini dell’adozione degli atti di competenza.”
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