Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se
                 inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione
                 abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque
                 ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza)”.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 289 del 21 Giugno 2022
                 PREC 42/22/S

                 “L’operatore  economico  cui  è  richiesto,  tra  l’altro,  ai  fini  partecipativi,  il  possesso  di  una  determinata
                 certificazioni di qualità, in caso di carenza può ricorrere a modelli quali quelli individuati nel R.T.I. ovvero
                 nell’avvalimento idonei a dimostrarne il possesso”

                 “  ...  in  merito alla  possibilità  che l’operatore economico possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento per
                 sopperire  alla  mancanza  della  certificazione  di  qualità  richiesta  ai  fini  della  partecipazione  alle  gare
                 ancorché ritenuto requisito speciale di natura soggettiva, l’Autorità, tenendo conto delle posizioni assunte
                 in giurisprudenza, ne ha confermato l’ammissibilità, valorizzandolo, in presenza di una serie di condizioni.
                 In particolare, e al fine di non svuotare di significato l’essenza dell’istituto, la giurisprudenza amministrativa
                 consente  siffatto  avvalimento  a  condizione  che  «L’ausiliaria  metta  a  disposizione  dell’ausiliata  l’intera
                 organizzazione aziendale con tutte le risorse che le hanno concesso di acquisire la certificazione di qualità
                 da mettere a disposizione». Sulla base di tale principio, è stata ribadita l’importanza di verificare – onere
                 gravante  sulla  stazione  appaltante  –  che  la  messa  a  disposizione  da  parte  dell’ausiliaria  dei  mezzi  del
                 personale, del know how, e di tutti gli elementi aziendali qualificanti sia effettiva e non fittizia (delibera n.
                 707 del 24 luglio 2018);”





                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 295 del 21 giugno 2022
                 PREC 77/2022/S-PB


                 “Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Offerta economica – Formula attribuzione punteggio
                 – Errore materiale – Correzione– Chiarimenti – Ammissibilità – Condizioni”

                 “Appalto pubblico – In genere – Prescrizioni lex specialis – Vincolatività – Disapplicazione – Commissione
                 di gara – Non ammissibile.”

                 “È possibile rettificare, in sede di chiarimenti, la formula matematica indicata nel disciplinare per l’attribuzione
                 del  punteggio  alle  offerte  economiche,  mediante  inversione  del  denominatore  con  il  numeratore,  sì  da
                 renderne logico e possibile il funzionamento, solo quando dagli atti di gara si evinca la chiara ed univoca
                 volontà della Stazione appaltante di far ricorso ad un dato parametro di valutazione delle offerte (ribasso
                 o prezzo)”

                 “La Commissione di gara, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, è tenuta ad applicare
                 la  formula  indicata  nella  lex  specialis  e,  laddove  questa  conduca  a  dei  risultati  illogici  o  impossibili,  a
                 segnalare il fatto alla Stazione appaltante ai fini dell’adozione degli atti di competenza.”



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