Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 5.6.1. Le linee Guida ANAC n. 6 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre
                 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017) in merito a quanto previsto dall’art. 80, comma 5 lett. c),
                 del Codice dei contratti pubblici, chiariscono che “Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate
                 nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo
                 della  stazione  appaltante  di procedere  alle  valutazioni di competenza  in  ordine  alla  rilevanza  ostativa
                 degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto,
                 secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza
                 a  situazioni non espressamente  individuate dalle Linee  guida,  purché  le stesse  siano  oggettivamente
                 riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne
                 ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.”


                 La giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020, n. 16), nell’approfondire il rapporto tra la lettera
                 c (ora c-bis) e la lettera f-bis del comma 5 del più volte citato art. 80, ha statuito che: “La presentazione di
                 dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta
                 automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne
                 compromettano l’integrità e l’affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di
                 gara a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa
                 di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”.


                 L’Adunanza Plenaria ha dunque affermato il seguente principio di diritto, applicabile alla fattispecie oggetto
                 di giudizio: “La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento
                 di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante
                 concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi
                 prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo
                 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di
                 integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo
                 espulsivo;  alle  conseguenze  ora  esposte  conduce  anche  l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
                 di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente
                 incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del
                 codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in
                 quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.”.

                 Inoltre, la consolidata giurisprudenza, anche precedente alla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, ha
                 ritenuto  che  “la  dichiarazione resa  dall’operatore  economico nella domanda  di partecipazione  circa  le
                 pregresse  vicende  professionali  suscettibili  di  integrare  “gravi  illeciti  professionali”  può  essere  omessa,
                 reticente o completamente falsa; è configurabile omessa dichiarazione quando l’operatore economico non
                 riferisce  di  alcuna  pregressa  condotta  professionale  qualificabile  come  “grave  illecito  professionale”;  è
                 configurabile dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata
                 descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica
                 dell’affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una
                 circostanza di fatto diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell’oggetto
                 della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell’operatore economico),
                 quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo; e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico:
                 solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di
                 gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore
                 economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura
                 solo  per  via  di  un  apprezzamento  da  parte  della  stazione  appaltante  che  sia  prognosi  sfavorevole
                 sull’affidabilità dello stesso” (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).”




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