Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
5.6.1. Le linee Guida ANAC n. 6 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre
2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017) in merito a quanto previsto dall’art. 80, comma 5 lett. c),
del Codice dei contratti pubblici, chiariscono che “Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate
nelle presenti Linee guida non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo
della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa
degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto,
secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza
a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente
riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne
ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.”
La giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020, n. 16), nell’approfondire il rapporto tra la lettera
c (ora c-bis) e la lettera f-bis del comma 5 del più volte citato art. 80, ha statuito che: “La presentazione di
dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta
automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne
compromettano l’integrità e l’affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di
gara a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa
di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”.
L’Adunanza Plenaria ha dunque affermato il seguente principio di diritto, applicabile alla fattispecie oggetto
di giudizio: “La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante
concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi
prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di
integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo
espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del
codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in
quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.”.
Inoltre, la consolidata giurisprudenza, anche precedente alla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, ha
ritenuto che “la dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione circa le
pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti professionali” può essere omessa,
reticente o completamente falsa; è configurabile omessa dichiarazione quando l’operatore economico non
riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”; è
configurabile dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata
descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica
dell’affidabilità del concorrente; è, infine, configurabile la falsa dichiarazione se l’operatore rappresenta una
circostanza di fatto diversa dal vero; la distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell’oggetto
della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell’operatore economico),
quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo; e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico:
solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di
gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore
economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura
solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole
sull’affidabilità dello stesso” (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).”
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