Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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                 “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di
                 integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione
                 delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali
                 ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte
                 (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Id., 22 ottobre 2014, n. 5196; Id., 27 marzo 2013,
                 n. 1487).”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/8/2022, n. 7147


                 Sul divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica: va apprezzata in concreto e non in
                 astratto


                 “… va considerato che, per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: a) la valutazione delle offerte
                 tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere
                 contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate;
                 c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione
                 delle  offerte  tecniche;  d)  nell’offerta  tecnica  non  deve  essere  inclusa  né  l’intera  offerta  economica,  né
                 elementi  consistenti  dell’offerta  economica  o  elementi  che  comunque  consentano  di  ricostruirla;  e)
                 nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi
                 qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i
                 prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e
                 del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva
                 offerta economica (Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181; VI, 27 novembre 2014, n. 5890).
                 Va altresì rilevato che, per la stessa giurisprudenza, la commistione tra offerta tecnica e offerta economica
                 va  apprezzata  in concreto  e  non  in  astratto,  nel  contesto  di un  esercizio proporzionato  e  ragionevole
                 della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili
                 dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata
                 l’offerta  economica  nella  sua  interezza  ovvero,  quanto  meno,  in  aspetti  economicamente  significativi,
                 idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la
                 convenienza di tale offerta (Cons. Stato, V, 2 agosto 2021, n. 5645; 17 maggio 2021, n. 3833; 29 aprile
                 2020, n. 273; 11 giugno 2018, n. 3609; III, 3 dicembre 2021, n. 8047; 26 marzo 2021, n. 2581; 9 gennaio
                 2020, n. 167; 12 luglio 2018, n. 4284; 3 aprile 2017, n. 1530).
                 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve concludersi che i riferimenti temporali del cronoprogramma,
                 pur essendo declinabili in astratto in termini economici, quali indicazioni della riduzione delle tempistiche di
                 lavorazione, non refluiscono nella violazione del divieto di commistione, rilevando preminentemente nella
                 sola fase contrattuale e non essendo tali da disvelare in via anticipata l’offerta economica, né nella sua
                 interezza nè nei suoi aspetti economicamente significativi.
                 In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3874; 10
                 giugno 2016, n. 2510)”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 5/8/2022, n. 6937


                 Le dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non comportano
                 l’esclusione automatica

                 “… l’art. 80  comma  5  lettera  c) del d.lgs. n.  50/2016  consente  alle stazioni appaltanti  di desumere  la
                 commissione di gravi illeciti professionali da ogni pregressa vicenda professionale dell’operatore economico.

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