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Mediappalti Pareri & Sentenze
“gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di
integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione
delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali
ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte
(cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Id., 22 ottobre 2014, n. 5196; Id., 27 marzo 2013,
n. 1487).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 16/8/2022, n. 7147
Sul divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica: va apprezzata in concreto e non in
astratto
“… va considerato che, per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: a) la valutazione delle offerte
tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere
contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate;
c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione
delle offerte tecniche; d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né
elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e)
nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi
qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i
prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e
del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva
offerta economica (Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181; VI, 27 novembre 2014, n. 5890).
Va altresì rilevato che, per la stessa giurisprudenza, la commistione tra offerta tecnica e offerta economica
va apprezzata in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole
della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili
dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata
l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi,
idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la
convenienza di tale offerta (Cons. Stato, V, 2 agosto 2021, n. 5645; 17 maggio 2021, n. 3833; 29 aprile
2020, n. 273; 11 giugno 2018, n. 3609; III, 3 dicembre 2021, n. 8047; 26 marzo 2021, n. 2581; 9 gennaio
2020, n. 167; 12 luglio 2018, n. 4284; 3 aprile 2017, n. 1530).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve concludersi che i riferimenti temporali del cronoprogramma,
pur essendo declinabili in astratto in termini economici, quali indicazioni della riduzione delle tempistiche di
lavorazione, non refluiscono nella violazione del divieto di commistione, rilevando preminentemente nella
sola fase contrattuale e non essendo tali da disvelare in via anticipata l’offerta economica, né nella sua
interezza nè nei suoi aspetti economicamente significativi.
In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza (Cons. Stato, III, 2 agosto 2017, n. 3874; 10
giugno 2016, n. 2510)”
Consiglio di Stato, Sez. V, 5/8/2022, n. 6937
Le dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non comportano
l’esclusione automatica
“… l’art. 80 comma 5 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di desumere la
commissione di gravi illeciti professionali da ogni pregressa vicenda professionale dell’operatore economico.
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