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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Campania, Sez. VIII, 01/08/2022, n. 5181
Il provvedimento di esclusione compete al RUP e non alla commissione di gara
“Il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della
commissione di gara. L’art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la
stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti
al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP
medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione
giudicatrice”) statuisce: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere
un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in
qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
“È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto,
compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale,
ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di
specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato
sez. V, 12/02/2020, n.1104).
Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 (“Motivi di
esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 - bis) individua
nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP - che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti”
non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) - il soggetto tenuto
ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/7/2022, n. 6389
Differenze tra conflitto di interessi attuale e potenziale, con riferimento alle situazioni tipizzate e non
tipizzate
“La definizione di conflitto di interesse contenuta nella direttiva è testualmente ripresa dall’art. 42, comma
2, del d.lgs. n. 50 del 2016 che vi aggiunge l’inciso finale che “In particolare, costituiscono situazioni di
conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del DPR 16 aprile
2013, n. 62” (che contiene il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ....
la Sezione consultiva per gli atti normativi ha evidenziato come “occorra distinguere situazioni di conflitto
di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o
coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 citato; dall’altro non conosciuti
o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui
al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.)” ed ha nel prosieguo precisato che “rilevano sia
palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali,
perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che
potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio.”.
Le situazioni di “potenziale conflitto” sono identificate in primo luogo, in quelle che, per loro natura, pur
non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato.
A queste vengono aggiunte “quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto
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