Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 TAR Campania, Sez. VIII, 01/08/2022, n. 5181

                 Il provvedimento di esclusione compete al RUP e non alla commissione di gara

                 “Il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.
                 Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della
                 commissione di gara. L’art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la
                 stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti
                 al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP
                 medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
                 Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione
                 giudicatrice”) statuisce:  “nelle  procedure  di aggiudicazione  di contratti di appalti  o  di concessioni,
                 limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la
                 valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
                 composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
                 Tale  disposizione  definisce  i  limiti  della  competenza  della  commissione  che  si  deve  limitare  a  svolgere
                 un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in
                 qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
                 “È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto,
                 compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale,
                 ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di
                 specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato
                 sez. V, 12/02/2020, n.1104).
                 Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 (“Motivi di
                 esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 - bis) individua
                 nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP - che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti”
                 non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) - il soggetto tenuto
                 ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 20/7/2022, n. 6389

                 Differenze  tra  conflitto  di  interessi  attuale  e  potenziale,  con  riferimento  alle  situazioni  tipizzate  e  non
                 tipizzate

                 “La definizione di conflitto di interesse contenuta nella direttiva è testualmente ripresa dall’art. 42, comma
                 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 che vi aggiunge l’inciso finale che “In particolare, costituiscono situazioni di
                 conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del DPR 16 aprile
                 2013, n. 62” (che contiene il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ....
                 la Sezione consultiva per gli atti normativi ha evidenziato come “occorra distinguere situazioni di conflitto
                 di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o
                 coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 citato; dall’altro non conosciuti
                 o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui
                 al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.)” ed ha nel prosieguo precisato che “rilevano sia
                 palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali,
                 perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che
                 potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio.”.
                 Le situazioni di “potenziale conflitto” sono identificate in primo luogo, in quelle che, per loro natura, pur
                 non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato.
                 A queste vengono aggiunte “quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto

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