Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/08/2022, n. 7438

                 In ordine all’avvalimento “esperienziale” il contratto deve prevedere, in termini chiari e non equivoci, il
                 (più specifico) impegno o promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione
                 appaltante

                 “Con la sintetica formula linguistica di “avvalimento esperienziale” si fa riferimento alla forma di avvalimento
                 (necessariamente)  operativo  che  –  giusta  la  previsione  dell’art.  89,  comma  1  d.  lgs.  n.  50/2016,  in
                 coerenza con l’art. 63, § 1 della Direttiva n. 24/2014/UE, concerne “i titoli di studio e professionali” e le
                 “esperienze professionali pertinenti”, in ordine ai quali la valorizzazione cooperativa “delle capacità di altri
                 soggetti” postula, in termini condizionanti, che “questi ultimi esegu[a]no direttamente” (e, per l’effetto, si
                 impegnino effettivamente ad eseguire personalmente, non limitando l’apporto ausiliario alla mera “messa
                 a disposizione”, per la durata dell’appalto, delle relative “risorse necessarie”, di cui il concorrente ausiliato
                 fosse carente ) “i lavori o i servizi per cui tali capacità s[ia]no richieste”.
                 La regola trae il suo fondamento dal carattere e dalla natura essenzialmente intellettuale di tali servizi (tra
                 cui rientrano la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il controllo sulla esecuzione del contratto
                 etc.), che ne postulano l’esecuzione necessariamente personale.
                 D’altra parte, trattandosi di apprezzare l’idoneità del contratto di avvalimento nella prospettiva a priori
                 della  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  evidenziale,  è  chiaro  che  il  tratto  testuale
                 della condizione posta dall’art. 84 (“se […] eseguono direttamente”) va acquisito (palesandosi altrimenti
                 illogico) nei sensi prospettici e programmatici della idoneità dell’assunzione, in parte qua, dell’impegno
                 divisato: sicché – ad integrazione del generico canone dell’obbligo “a mettere a disposizione” le risorse,
                 reali o personali – il contratto deve prevedere, in termini chiari e non equivoci, il (più specifico) impegno o
                 promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione appaltante.”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2022, n. 7353

                 Non è preclusa, nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e
                 stazione appaltante, l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso istruttorio”)
                 in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, fermo il divieto di
                 integrazione dell’offerta

                 “  ...  importa  osservare  che  –  se  è,  certamente,  precluso  alla  stazione  appaltante  (e,  per  essa,  alla
                 commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni
                 in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme
                 anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti) – non è
                 vietata la possibilità di sollecitare (con l’ovvio limite che si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e
                 non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti
                 dell’offerta tecnica, le quante volte sia ritenuto opportuno, per la segnata ipotesi di proposte connotate di
                 particolare complessità.
                 Non  è,  con  ciò,  preclusa  –  nella  logica  di  una  efficiente  e  non  disparitaria  cooperazione  tra  operatori
                 economici e stazione appaltante – l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso
                 istruttorio”, che – ai sensi dell’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non
                 solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico): in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez.
                 III, 2 febbraio 2021, n. 1225, nonché Id., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, la quale ha anche rammentato
                 che, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo”
                 di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22
                 marzo 2017), il Consiglio di Stato aveva espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di
                 conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti

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