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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/08/2022, n. 7438
In ordine all’avvalimento “esperienziale” il contratto deve prevedere, in termini chiari e non equivoci, il
(più specifico) impegno o promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione
appaltante
“Con la sintetica formula linguistica di “avvalimento esperienziale” si fa riferimento alla forma di avvalimento
(necessariamente) operativo che – giusta la previsione dell’art. 89, comma 1 d. lgs. n. 50/2016, in
coerenza con l’art. 63, § 1 della Direttiva n. 24/2014/UE, concerne “i titoli di studio e professionali” e le
“esperienze professionali pertinenti”, in ordine ai quali la valorizzazione cooperativa “delle capacità di altri
soggetti” postula, in termini condizionanti, che “questi ultimi esegu[a]no direttamente” (e, per l’effetto, si
impegnino effettivamente ad eseguire personalmente, non limitando l’apporto ausiliario alla mera “messa
a disposizione”, per la durata dell’appalto, delle relative “risorse necessarie”, di cui il concorrente ausiliato
fosse carente ) “i lavori o i servizi per cui tali capacità s[ia]no richieste”.
La regola trae il suo fondamento dal carattere e dalla natura essenzialmente intellettuale di tali servizi (tra
cui rientrano la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il controllo sulla esecuzione del contratto
etc.), che ne postulano l’esecuzione necessariamente personale.
D’altra parte, trattandosi di apprezzare l’idoneità del contratto di avvalimento nella prospettiva a priori
della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura evidenziale, è chiaro che il tratto testuale
della condizione posta dall’art. 84 (“se […] eseguono direttamente”) va acquisito (palesandosi altrimenti
illogico) nei sensi prospettici e programmatici della idoneità dell’assunzione, in parte qua, dell’impegno
divisato: sicché – ad integrazione del generico canone dell’obbligo “a mettere a disposizione” le risorse,
reali o personali – il contratto deve prevedere, in termini chiari e non equivoci, il (più specifico) impegno o
promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione appaltante.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2022, n. 7353
Non è preclusa, nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e
stazione appaltante, l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso istruttorio”)
in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, fermo il divieto di
integrazione dell’offerta
“ ... importa osservare che – se è, certamente, precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla
commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni
in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme
anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti) – non è
vietata la possibilità di sollecitare (con l’ovvio limite che si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e
non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti
dell’offerta tecnica, le quante volte sia ritenuto opportuno, per la segnata ipotesi di proposte connotate di
particolare complessità.
Non è, con ciò, preclusa – nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori
economici e stazione appaltante – l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso
istruttorio”, che – ai sensi dell’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non
solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico): in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez.
III, 2 febbraio 2021, n. 1225, nonché Id., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, la quale ha anche rammentato
che, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo”
di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22
marzo 2017), il Consiglio di Stato aveva espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di
conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti
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