Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
di committenza abbia disposto l’aggiudicazione L’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti
dell’appalto approvando la proposta della pubblici, non prevede, infatti, per l’ipotesi di errata o
commissione giudicatrice senza aver previamente incongrua indicazione del costo della manodopera,
verificato, come previsto dall’art. 95 comma l’immediata esclusione dell’offerta (prevedendo
10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il costo della tale grave conseguenza unicamente per il caso
manodopera dell’aggiudicataria e, in particolare, della omessa indicazione: in termini Cons. Stato,
il rispetto dei minimi retributivi di cui alle tabelle V, 30 giugno 2020, n. 4140), ma impone la verifica
ministeriali dell’art. 23, comma 16, d. lg. n. 50 della congruità ai sensi dell’art. 97, comma 5,
cit., e il ricorrente abbia comprovato in giudizio lettera d); e solo se la verifica risultasse negativa
l’effettiva insufficienza di tali costi, applicandosi l’offerta potrebbe essere esclusa.
altrimenti l’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241”
(T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 23.7.2020, n. 287). Anche analizzando il versante operatore economico,
non è irrilevante la modalità di predisposizione e
In termini più specifici è stato rilevato che mentre compunto del costo del lavoro. In tal senso il TAR
l’aggiudicazione di un appalto si palesa illegittima Lazio – Roma, sez. II, 28 luglio 2022 n. 10764 che
ove l’aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, statuisce come obbligatoria l’indicazione dei costi
indicato i costi della manodopera, ovvero ove tali della manodopera in offerta relativamente ai soli
costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, dipendenti impiegati stabilmente nella commessa,
l’eventuale mera mancata verifica di tali costi, in quanto voce di costo che può essere variamente
riportati nell’offerta dell’aggiudicatario e non articolata nella formulazione dell’offerta per la
contestati, va ascritta al novero delle mere specifica commessa; non è così, invece, per le
irregolarità procedimentali non invalidanti di per figure professionali impiegate in via indiretta, che
sé. Si vuol dire che, per censurare l’aggiudicazione operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in
per il profilo dei costi di manodopera indicati maniera trasversale a vari contratti, il cui costo
dall’operatore aggiudicatario, parte ricorrente non si presta ad essere rimodulato in relazione
dovrebbe contestarne la sufficienza, eventualmente all’offerta da presentare per il singolo appalto.
supportando tale contestazione con la prova della
loro omessa verifica da parte della Commissione
di gara.
Di contro, non è sufficiente la mera mancata
formalizzazione di tale controllo, in assenza di
qualsiasi deduzione (supportata da elementi di
prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto
conseguenze sostanziali. (T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. I, 1.7.2020, n. 2793).
Da quanto ora esposto consegue che, come
già osservato da questa Sezione (sentenza n.
899 del 26.5.2022), il soggetto che contesta
la mancata verifica dei costi di manodopera è
comunque onerato a fornire elementi di prova in
ordine all’irragionevolezza dell’esito positivo, non
essendo sufficiente la contestazione della mancata
formalizzazione di tale controllo in sé considerata.
Confermata la posizione anche da parte del
Consiglio di Stato, sez. V, 16.08.2022 n. 7141,
il quale statuisce che sebbene non si tratti di
errore materiale riconoscibile ed emendabile, la
attendibilità del costo della manodopera previsto
nell’offerta deve essere, in ogni caso, accertata
nella sede propria del procedimento di verifica
della congruità dell’offerta.
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