Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
P. 49

Il Punto                                                                             Mediappalti






                 Costo della manodopera, “indicazioni per

                 l’uso” dalla giurisprudenza recente


                                                                                               IL
                                                                                             PUN
                 di Giuseppe Croce                                                           TO







                    Premesse e punti di osservazione            preponderante, sia in termini quantitativi (secondo
                                                                un’analisi puramente economico – contabile), sia in
                 Nella determinazione  del valore  complessivo   termini di garanzie (secondo un’analisi prospettica
                 della  commessa  pubblica,  la  fase  preliminare  di   di tipo giuslavoristico) , sia in termini procedurali
                                                                                    1
                 progettazione è come noto, passaggio ineludibile   nella dinamica della gara  di appalto  (secondo
                                                                                                  2
                 e  fondamentale,  in  particolare  la  determinazione   un’analisi  pubblicistica e  di contrattualistica
                 corretta  del  costo  del  lavoro  assume  rilievo   pubblica).




                 1.  L’art.  23  comma  16  del  d.lgs.  50/2016  descrive  esattamente  il  percorso  e  le  fonti  a  cui  attingere
                 per la determinazione esatta del costo del lavoro: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il
                 costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche
                 sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
                 sindacali  e  le  organizzazioni dei  datori  di lavoro  comparativamente  più  rappresentativi,  delle  norme  in
                 materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
                 In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
                 collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
                 il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali
                 aggiornati  annualmente.  Tali prezzari  cessano  di avere  validità il 31  dicembre  di ogni anno  e  possono
                 essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
                 approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari
                 sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
                 infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente
                 comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine
                 di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
                 manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal
                 costo dell’importo assoggettato al ribasso.”
                 2. Art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 - Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della
                 manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
                 sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e
                 degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi
                 della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo
                 97, comma 5, lettera d).
                 Art. 97 co. 5 lett. d) d.lgs. 50/2016 – La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente
                 un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
                 l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,
                 tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo,
                 che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
                     a) (omissis);
                     b) (omissis);
                     c) (omissis);
                     d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
                 all’articolo 23, comma 16.

                                                             49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54