Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Costo della manodopera, “indicazioni per
l’uso” dalla giurisprudenza recente
IL
PUN
di Giuseppe Croce TO
Premesse e punti di osservazione preponderante, sia in termini quantitativi (secondo
un’analisi puramente economico – contabile), sia in
Nella determinazione del valore complessivo termini di garanzie (secondo un’analisi prospettica
della commessa pubblica, la fase preliminare di di tipo giuslavoristico) , sia in termini procedurali
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progettazione è come noto, passaggio ineludibile nella dinamica della gara di appalto (secondo
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e fondamentale, in particolare la determinazione un’analisi pubblicistica e di contrattualistica
corretta del costo del lavoro assume rilievo pubblica).
1. L’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 descrive esattamente il percorso e le fonti a cui attingere
per la determinazione esatta del costo del lavoro: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il
costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali
aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari
sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente
comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine
di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal
costo dell’importo assoggettato al ribasso.”
2. Art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 - Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e
degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo
97, comma 5, lettera d).
Art. 97 co. 5 lett. d) d.lgs. 50/2016 – La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente
un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,
tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo,
che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all’articolo 23, comma 16.
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