Page 29 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 CDFUE, in ragione della ormai riconosciuta natura   del medesimo art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006,
                 polifunzionale della responsabilità civile.    prevedeva una serie di ipotesi, cumulabili tra loro,
                 L’incameramento  della cauzione  provvisoria  è,   in cui l’importo di questa garanzia era ridotto da un
                 insomma, un rimedio atto a sanzionare il mancato   minimo  del  quindici  a  un  massimo  del  cinquanta
                 rispetto  del  dovere  di  buona  fede  e  correttezza   per cento, giustificate dal possesso, da parte degli
                 nella fase precontrattuale da parte di coloro che,   operatori economici, di determinate certificazioni.
                 partecipando alla procedura di gara, si impegnano
                 a osservarne le regole.                        Dall’importo  della garanzia provvisoria,  dalla
                                                                previsione  di  forme  alternative  di  costituzione
                 Come  accade  in  altri  istituti previsti  dal  nostro   (la cauzione o la fideiussione) e dal regime delle
                 ordinamento,  inoltre,  alla  funzione  di  tutela   riduzioni  previste  dal  legislatore,  dunque,  può
                 dell’interesse  dell’amministrazione ad  evitare   ben  desumersi  l’assenza  di  quel  connotato  di
                 l’inutile e non proficuo svolgimento di complesse   speciale  gravità,  necessario  affinché  la  misura
                 attività  selettive,  si  aggiunge  quella  di  liquidare,   pregiudizievole  possa  essere  assimilata  a  una
                 preventivamente  e  forfettariamente,  il  danno  da   sanzione sostanzialmente penale.
                 essa eventualmente subito.
                 Da  qui  la  funzione  complessa  della  garanzia
                 provvisoria  e  della sua  escussione,  volte a   4. Conclusioni
                 rafforzare complessivamente la posizione giuridica
                 dell’amministrazione  a  tutela  dell’interesse  Sulla base delle considerazioni che precedono, la
                 pubblico alla concorrenza,  trasparenza  e  legalità   Corte Costituzionale ha ritenuto non condivisibile
                 delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti   il  presupposto  interpretativo  dal  quale  muove
                 pubblici  di cui essa  è  portatrice.  «La  stessa   l’ordinanza di rimessione, che si basa sulla natura
                 mancanza  di discrezionalità in capo  all’autorità   di sanzione  “punitiva”  dell’incameramento  della
                 amministrativa»  (sentenza  n.  276  del  2016)   garanzia provvisoria in caso di esito negativo del
                 chiamata  ad  escutere  la  cauzione  provvisoria,  la   controllo a campione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
                 quale  consegue  automaticamente  all’esclusione   n. 163 del 2006.
                 dalla  procedura  di gara  per  assenza  o  mancata
                 dimostrazione  del  requisito  speciale  dichiarato  in   La pronuncia della Corte Costituzionale si impone
                 sede di offerta, costituisce un indice ulteriore del   sul  solco  di una  tradizione giurisprudenziale  che
                 fatto che l’incameramento di questa cauzione non   probabilmente  meritava  di essere  maggiormente
                 abbia carattere “punitivo”, ma sia essenzialmente   affrontata  dal  giudice  remittente,  come  peraltro
                 diretto a garantire il rispetto delle regole di gara,   osservato  dalla  stessa  Consulta,  proprio  facendo
                 restaurando l’interesse pubblico leso, che è quello   leva  sulla  ratio della nuova  normativa  introdotta
                 di evitare  la partecipazione  alla gara  stessa  di   dall’art.  93  comma  6 del Codice dei Contratti
                 concorrenti inidonei o di offerte prive dei requisiti   Pubblici e sui criteri CEDU testé richiamati.
                 richiesti.
                                                                Sicuramente,  la  consistenza  della indagine  è
                 La Corte, pertanto, una volta escluso che la misura   dipesa  dalla  vicenda  nell’ambito  della  quale  è
                 persegue  le  finalità  afflittive  proprie  della  pena,   stata adottata l’ordinanza n. 3299/2021, dato che
                 poste  nell’interesse  generale  dell’ordinamento,   nel caso di specie si disquisiva di una esclusione/
                 anziché  in  quello  settoriale  della  pubblica   escussione  disposta  a  seguito  di una  causa
                 amministrazione coinvolta nella gara, ha aggiunto   automatica  di esclusione  (l’accertata  irregolarità
                 che  neppure  il  suo  grado  di  severità  conforta  le   fiscale dell’operatore economico); mentre sarebbe
                 premesse ermeneutiche del rimettente.          stato  interessante  includere  nel  giudizio  di
                                                                legittimità  le escussioni disposte in ragione  della
                 Nella  specie  sottolineando  che  “l’entità  della   discrezionalità amministrativa della S.A.,  stante
                 garanzia  provvisoria,  ai  sensi  dell’art.  75  del   la  natura  non  paritaria  del  rapporto  tra  stazione
                 previgente codice dei contratti pubblici, era pari al   appaltante  e operatore  economico partecipante
                 «due per cento del prezzo base indicato nel bando   alla procedura di gara. Anche se, dato il rigoroso
                 o  nell’invito» e,  quindi, ad  una  percentuale  non   e  consolidato  orientamento  interpretativo
                 particolarmente elevata di esso”.              riaffermato  dalla  Consulta,  nulla  probabilmente
                 Peraltro,  sempre  secondo  la  Corte,  il comma  7   sarebbe cambiato.

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