Page 32 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Si tratta di un ausilio determinante quello offerto estremamente complessi tali da richiedere notevoli
dal CCT al RUP su una materia, quella relativa alla approfondimenti in un contesto operativo riservato
valutazione delle riserve, tutt’altro che agevole e al solo CCT, al quale è altresì negata la possibilità
richiedente esperienza specifica non agevolmente di avvalersi di consulenze tecniche a supporto.
reperibile. Per quanto il presupposto della norma sia quello
Sul medesimo tema è apprezzabile il raccordo di accelerare l’esecuzione delle opere è evidente
intervenuto con il DECRETO MIMS del 17 gennaio come le questioni sollevate e poste all’esame
2022 tra accordo bonario e collegio consultivo del Collegio siano le più disparate e dalla diversa
tecnico: “6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori complessità istruttoria.
in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può Ne deriva, il più delle volte, che l’operato del
assumere determinazioni o rendere pareri solo CCT si concentri più nell’esigenza di rispettare le
su questioni che non siano già state devolute tempistiche che affrontare la questione al cuore
all’autorità giudiziaria o per le quali non siano in del problema con la conseguenza che lil contenuto
corso procedure di accordo bonario.”. delle determinazioni non sempre risulti pienamente
calzante e congruente.
Al netto dell’indubbio vantaggio dello strumento In tale scenario la decisione di molte autorevoli
a supporto del RUP, l’esperienza maturata quale stazioni appaltanti di voler assegnare, sempre e
componente di svariati collegi ovvero quale comunque, alle determinazioni del CCT la valenza
consulente che opera ai margini delle attività del di lodo contrattuale può rappresentare un evidente
collegio è francamente negativa; si lamenta, in salto nel vuoto…
primis, un difetto di articolazione tra la norma
speciale del CCT e il quadro normativo generale o Ecco allora che un ulteriore aspetto positivo
per l’assenza di raccordo con il Codice dei Contratti dell’istituto, relativo alla possibilità di interessare il
ed il DM 49/18. CCT di questioni tecniche involgenti l’appalto viene
Si pensi su tutto al mancato raccordo alle previsioni gravemente ridimensionato.
sulla sospensione dei lavori contenuti nel codice
dei contratti e nel già citato DM 49/2018. Se da un lato risulterebbe comprensibile
l’intenzione di delimitare e focalizzare l’attenzione
Inoltre gli aspetti rimessi all’interpretazione e sull’attività del collegio aldilà della competenza
correlazione con i principi generali giuridici in dei singoli membri, dall’altro molte questioni
particolare quelle del codice di procedura civile, sottoposte al medesimo organo richiedono esami
rendono l’applicazione dello strumento tutt’altro documentali, sopralluoghi, accertamenti, che
che agevole e scevra da possibili situazioni di risultano assolutamente incompatibili con le
criticità e contestazioni; su questi aspetti si rinvia tempistiche assegnate dal legislatore, con la logica
alla dottrina e ad una serie di interventi ben più conseguenza che molte volte le determinazioni
qualificati da parte di giuristi, confermandone in vengono assunte con soluzioni che cercano di
questa sede l’assoluta attinenza ai casi pratici ( ottemperare alle tempistiche assegnate ma non di
esempio principio del contraddittorio, i designazione risolvere in maniera totale ed esaustiva le questioni
del Presidente, portata del lodo contrattuale..). che connotano la commessa.
Vi sono poi aspetti pratici incidenti sulla funzionalità
dell’istituto. Se a tale aspetto si aggiunge quello ulteriore
relativo al tetto imposto sugli onorari dei
Un primo profilo di assoluta criticità è quello di aver componenti del collegio e limitato ulteriormente di
stabilito delle tempistiche molto stringenti recente dalle norme del PNRR (cfr. art. 35 del D.L.
per l’espressione delle determinazioni (da 15 30/04/2022 n. 36 comma 1 bis aggiunto dalla
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a 20 giorni) su aspetti che il più delle volte sono legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79), il
3. 1-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. In ogni caso, i compensi dei
componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente
superare con riferimento all’intero collegio:
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