Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 quadro si delinea completamente negativo: infatti   Il CCT può esprimere  pareri  in relazione  alla
                 i limiti  economici imposti al  CCT,  soprattutto  per   sospensione dell’esecuzione dei lavori di (articolo
                 appalti  sopra  soglia,  ma  inferiori  a  15  milioni  di   5 del Dl n.  76/2020)  ovvero determinazioni  a
                 euro (che rappresentano gran parte degli appalti   carattere dispositivo, che hanno come detto natura
                 del panorama  italiano), originano  compensi   di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. (art. 6,
                 del tutto  sottostimati rispetto all’impegno  e   co. 3 Dl semplificazioni), salva diversa e motivata
                 alle  professionalità  che  vengono  richieste,  con   volontà  espressamente  manifestata  in  forma
                 l’ulteriore  possibilità  che  tali incarichi attraggono   scritta dalle parti.
                 preferibilmente  la  dirigenza  pubblica  e  non  le
                 ulteriori  e  migliori  professionalità  presenti  sul   Tuttavia non è infrequente imbattersi in situazioni
                 mercato.                                       di discrasia e  contrasto  tra  le determinazioni  del
                                                                CCT e il modus operandi del RUP.
                 Tale  assunto  non  può  e  non  deve  essere  letto,
                 ovviamente,  come   un  attacco  alla dirigenza   È accaduto, ad esempio, che un Collegio Consultivo
                 pubblica,  alla  quale,  il  più  delle  volte,  va   Tecnico  si  sia  espresso  favorevolmente,  nel
                 riconosciuta competenza e serietà operativa, ma la   ritenere:
                 constatazione che la sensibilità e l’approccio nella   1.  applicabile l’istituto della revisione prezzi ex
                 valutazione  di una  commessa  richiedono  proprio   art. 1 comma 398 della legge 234/2021 ad un
                 esperienze  diverse,  alcune  riferibili  certamente   contratto di appalto ove, di converso, l’art. 32
                 alla  parte  pubblica  altre  alle  professioni  e  al   del CSA escludeva qualsiasi forma di revisione
                 mondo tecnico e giuridico delle libere professioni,   prezzi;
                 che  in  qualche  modo  completano  e  equilibrano   2.  che  in  difetto  di  riequilibrio  delle  condizioni
                 la decisione da dover  assumere  nell’alveo  della   contrattuali  era  opportuno  pervenire  ad  una
                 norma.                                            risoluzione consensuale  del contratto  stesso
                                                                   nonché l’applicazione dell’art. 1664 cc.
                 Come  noto  il procedimento  per  l’espressione  dei
                 pareri o delle determinazioni del CCT può essere   Ebbene  il  RUP,  di  fronte  a  tale  scenario  ha
                 attivato  da  ciascuna  delle parti  o  da  entrambe   assunto  una  decisione completamente  antitetica
                 congiuntamente con la presentazione di un quesito   a quanto suggerita dal CCT, formulando richiesta
                 scritto attraverso formale richiesta direttamente al   di risoluzione del contratto  con  contestuale
                 CCT e all’altra parte.                         dichiarazione di scioglimento del CCT!
                                                                Si lascia ovviamente  ai giuristi  l’antinomia  tra  la





                 a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
                 1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni
                 di euro;
                 2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino
                 a 100 milioni di euro;
                 3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino
                 a 200 milioni di euro;
                 4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino
                 a 500 milioni di euro;
                 5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
                 b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
                 1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni
                 di euro;
                 2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino
                 a 100 milioni di euro;
                 3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino
                 a 200 milioni di euro;
                 4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino
                 a 500 milioni di euro;
                 5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro».

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