Page 28 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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                 Il suo eventuale carattere sanzionatorio “punitivo”   L’escussione della cauzione provvisoria, anche se
                 va  allora  apprezzato  sulla base  dei due  criteri   può  avere  un  effetto  indirettamente  punitivo  del
                 sostanziali di cui si è  detto:  da  un  lato,  la   concorrente  che  ha  partecipato  alla  procedura  di
                 natura  della violazione, desunta  dal suo ambito   gara, dichiarando il possesso di requisiti che non
                 applicativo,  in  quanto,  per  essere  “penale”,  essa   ha  poi  confermato,  risponde  infatti  all’esigenza
                 deve essere rivolta alla «generalità dei consociati»   di garantire  il rispetto delle regole  procedurali
                 e  non agli appartenenti  ad  un  ordinamento   e,  quindi,  l’affidabilità  di  tutti  i  concorrenti
                 particolare, e, soprattutto, dallo scopo perseguito,   e  dell’offerta  da  essi  presentata,  nonché  la
                 che deve essere «non meramente risarcitorio, ma   speditezza  della  procedura  medesima.  In  questa
                 repressivo  e  preventivo»;  dall’altro,  la  natura  e   stessa  ottica,  l’incameramento  della garanzia
                 la gravità della sanzione cui l’interessato si trova   provvisoria  “sanziona”  «la  violazione  dell’obbligo
                 esposto, che deve presentare «una connotazione   di diligenza gravante sull’offerente» (ordinanza n.
                 afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado   211 del 2011), nel senso che costituisce il rimedio
                 di severità» (sentenza n. 43 del 2017).        apprestato dall’ordinamento a tutela dell’interesse
                 Con riferimento al primo di questi criteri, la Corte   della stazione appaltante alla serietà e affidabilità
                 ha  dunque  sottolineato  che  l’escussione  della   dell’offerente  stesso  e  al  rispetto,  da  parte  sua,
                 garanzia  provvisoria  ha  un  ambito  applicativo   delle regole di gara.
                 limitato agli operatori economici che  partecipano   L’attività  contrattuale  dell’amministrazione,
                 alle  procedure  di  gara  per  l’affidamento  di   «sebbene  svolta con i moduli autoritativi e
                 contratti pubblici  e non  è rivolta alla generalità   impersonali  dell’evidenza  pubblica»,  è  infatti
                 dei  consociati.  Detta  escussione  mira,  infatti,   inquadrabile  «nello  schema  delle  trattative
                 a  garantire  l’ordinato  svolgersi  di  una  specifica   prenegoziali»,  da  cui deriva  «l’assoggettamento
                 procedura amministrativa, al punto che il relativo   al generale dovere di comportarsi secondo buona
                 importo non viene assicurato al bilancio pubblico in   fede enunciato dall’art. 1337 cod. civ.» (Consiglio di
                 generale, ma incamerato dalla stazione appaltante.  Stato, Adunanza plenaria, sentenza 29 novembre
                                                                2021, n. 21). Quest’obbligo grava, ovviamente, su
                 Lo  scopo  da  essa  perseguito,  inoltre,  non   entrambe le parti “della trattativa” e, quindi, non
                 è  repressivo  e  punitivo,  essendo  volta,  da   solamente  sulla  stazione appaltante,  ma  anche
                 un  lato,  a  «garantire  serietà  ed  affidabilità   sui partecipanti alla  procedura  di gara  e  la  sua
                 dell’offerta», dall’altro, a consentire «l’anticipata   violazione dà vita a responsabilità precontrattuale,
                 liquidazione  dei  danni  subiti  dalla  stazione   che è posta appunto «a presidio dell’interesse di
                 appaltante» in caso di omessa dimostrazione dei   ordine economico a che sia assicurata la serietà dei
                 requisiti  speciali  di  partecipazione  dichiarati  dal   contraenti nelle attività preparatorie e prodromiche
                 concorrente  in  sede  di  presentazione  dell’offerta   al  perfezionamento  del  vincolo  contrattuale»
                 (ordinanza  n.  211  del 2011). La  stessa  Corte,   (Consiglio di Stato,  Adunanza  plenaria,  sentenza
                 nell’ordinanza  n.  211  del 2011  più volte citata,   n. 21 del 2021).
                 nel  delineare  la  differenza  e  l’incomparabilità
                 tra  l’escussione  della cauzione  provvisoria  e  le   L’escussione  della  garanzia  provvisoria  risponde,
                 ulteriori sanzioni applicate dall’AVCP (oggi, ANAC),   quindi,   alla  funzione  tipica  dei  rimedi
                 nell’ipotesi di cui al menzionato art. 48, comma 1,   apprestati  dall’ordinamento  a  fronte  di
                 ha rilevato che i provvedimenti della menzionata   condotte  contrarie  a  buona  fede  fondanti
                 Autorità, «previsti dalla norma censurata, mirano a   la   responsabilità   precontrattuale,   che,
                 garantire che nel settore operino soggetti rispettosi   anche  quando  “sanzionano”  comportamenti
                 delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti   scorretti  imputabili  alla  parte,  non  sono
                 a sanzionare la condotta dell’offerente per finalità   “punitivi”  perché  sono  tesi  a  salvaguardare
                 ulteriori e diverse rispetto a quelle cui è preordinato   posizioni   giuridiche   soggettive   contro
                 l’incameramento  della  cauzione  provvisoria,  la  violazione  ingiustificata  del  dovere  di
                 caratterizzato da una funzione differente da quella   correttezza.
                 che  connota  detti  provvedimenti»,  una  funzione
                 appunto  di tipo  riparatorio.  Anche  se  talvolta,  in   Peraltro, il carattere sanzionatorio che assumono,
                 letteratura e in giurisprudenza, viene adottata la   in taluni casi,  i rimedi civilistici non  implica che
                 assai  generica  espressione  “sanzione”,  trattasi   essi  siano  conseguentemente  qualificabili  come
                 comunque di un rimedio non “punitivo”.         sanzioni “punitive” agli effetti della CEDU e della

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