Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto   afflittiva  [in taluni  casi  anche  di diversi milioni
                 da parte dell’aggiudicatario (funzione indennitaria),   di euro,  come  nel  caso  al  vaglio  del  Consiglio di
                 può  svolgere  altresì  una  funzione  sanzionatoria   Stato, n.d.r.], che in assenza di una specifica
                 verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei   finalità  indennitaria  (propria  della  sola  ipotesi
                 concorrenti».                                  di mancata  sottoscrizione del  contratto  da  parte
                                                                dell’aggiudicatario)  o  risarcitoria,  “si spiega
                 Tale istituto, infatti, «non può essere considerato   soltanto  in chiave  di punizione dell’autore
                 una  misura  meramente  ripristinatoria dello   dell’illecito  in questione, in funzione di una
                 status  quo  ante,  né  ha  natura  risarcitoria  (o   finalità di deterrenza, o prevenzione generale
                 anche  solo indennitaria),  né  mira  semplicemente   negativa, che è certamente comune  anche
                 alla  prevenzione  di nuove  irregolarità  da  parte   alle pene in senso stretto” (Corte cost., n. 63
                 dell’operatore economico». Si tratterebbe, invece,   del 2019)”.
                 di «una  sanzione  amministrativa,  seppur  non  in
                 senso proprio», dotata di «elevata carica afflittiva   La  ricordata  conclusione,  del resto, consegue
                 (nel caso di specie, all’incirca 2k), che in assenza   ad  un  (puntuale)  inquadramento  dell’ambito  di
                 di una specifica finalità indennitaria (propria della   operatività del principio della retroattività della lex
                 sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto   mitior, che si fonda su un’analitica disamina della
                 da  parte  dell’aggiudicatario)  o  risarcitoria,  si   giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  Corte  Cost.  21
                 spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore   marzo 2019, n. 63; n. 394/2006; n. 236/2011 e
                 dell’illecito». Ad  essa,  pertanto,  avrebbe  dovuto   393/2006), nonché dei principi CEDU (art. 7 nella
                 applicarsi il  principio  di retroattività  della  lex   lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo)
                 mitior che, secondo la più recente giurisprudenza   e  di  altre  norme  del  diritto internazionale  dei
                 costituzionale, si estende  alle «sanzioni  di   diritti  umani  vincolanti per  l’Italia  che  enunciano
                 carattere  amministrativo che  abbiano  natura   il medesimo principio (tra cui gli artt. 15, comma
                 “punitiva”»,  quale  sarebbe  l’escussione  della   1,  del Patto  internazionale  relativo ai diritti  civili
                 garanzia provvisoria come disciplinata dall’art. 48   e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo
                 del previgente codice dei contratti pubblici.  rilevante  nel  nostro  ordinamento  anche  ai  sensi
                                                                dell’art. 11 Cost.).
                 A  tale riguardo, nell’Ordinanza  in esame  si
                 legge  “che  il regime di escussione della     Di  conseguenza,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,
                 garanzia provvisoria  previsto  a suo tempo    l’art.  216,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  50  del  2016,
                 dall’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 possa   impedendo  l’applicazione  della  più  favorevole
                 integrare,  alla luce del richiamato  consolidato   disciplina sanzionatoria  dettata  dall’art.  93,
                 indirizzo  della  giurisprudenza  amministrativa,   comma  6,  del  medesimo  decreto  –  che  limita
                 una forma  di  sanzione  di  carattere  punitivo   «l’escussione  della  cauzione  provvisoria  solo  a
                 a carico dell’operatore economico che abbia    valle  dell’aggiudicazione  (definitiva)  e,  dunque,
                 fornito  dichiarazioni rimaste poi  senza      solo nei confronti dell’aggiudicatario» – si porrebbe
                 riscontro,  sanzione  peraltro  abbandonata    in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.
                 dalla normativa sopravvenuta.  Non  sembra
                 revocabile  in dubbio che  la  misura  sanzionatoria
                 amministrativa  prevista  dall’art.  48  del  d.lgs.  n.   3. La decisione del Giudice delle Leggi
                 163 del 2006 abbia natura punitiva e soggiaccia
                 pertanto alle garanzie che la Costituzione ed il   L’esame delle questioni di legittimità costituzionale
                 diritto internazionale assicurano alla materia,   imponeva,  quindi,  di  verificare  la  correttezza
                 ivi  compresa la  garanzia della retroattività   del  presupposto  interpretativo  da  cui muoveva
                 della lex mitior. L’escussione della garanzia  in   l’ordinanza  di rimessione:  l’escussione  della
                 parola, infatti, non può essere considerata una   garanzia  provvisoria,  nell’ipotesi  di  esito
                 misura meramente ripristinatoria dello status   negativo  del  controllo  a  campione  sul
                 quo ante, né ha natura risarcitoria (o anche   possesso  dei  requisiti  speciali  a  carico  dei
                 solo  indennitaria), né mira  semplicemente    partecipanti  alla  procedura  di  gara  diversi
                 alla prevenzione di nuove irregolarità  da     dall’aggiudicatario   (art.   48,   comma   1,
                 parte  dell’operatore  economico.  Si tratta,   del  d.lgs.  n.  163  del  2006),  ha  natura  di
                 piuttosto, di una sanzione dall’elevata carica   sanzione  “punitiva”  agli  effetti  della  CDFUE

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