Page 31 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Con tale provvedimento, nel rispetto delle Tra gli aspetti più positivi è opportuno sottolineare
disposizioni contenute nella norma primaria, il la previsione introdotta dal decreto semplificazioni
MIMS ha disciplinato i seguenti aspetti principali: 76/20 in ordine alla circostanza che, laddove il
RUP si adegui al parere del collegio consultivo
• requisiti professionali che devono essere tecnico, non incorra in profili di responsabilità
posseduti da coloro che siano chiamati a per danno erariale. (cfr comma 3 art. 6 del d.l.
costituire un collegio consultivo tecnico; n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120
• fattispecie di incompatibilità dei membri e del 2020 e succ. mod.): “L’inosservanza delle
del Presidente del CCT; determinazioni del collegio consultivo tecnico
• determinazione dei compensi rapportati al viene valutata ai fini della responsabilità del
valore e alla complessità dell’opera; soggetto agente per danno erariale e costituisce,
• modalità di costituzione e funzionamento salvo prova contraria, grave inadempimento degli
del CCT. obblighi contrattuali”.
Il legislatore conscio della frammentarietà della Si tratta di una norma che nel combinato
norma primaria ha affidato al predetto Decreto n. disposto con quella relativa alla previsione della
12 l’arduo compito di colmare le rilevanti carenze responsabilità legata al solo caso del dolo rende
che caratterizzano la disciplina del CCT. evidente la manifesta intenzione del legislatore
di promuovere il funzionario che compia gli atti
Si anticipa da subito che a parere dello scrivente a fronte del funzionario omissivo che continua a
il risultato non è stato raggiunto e la disciplina rispondere del profilo di danno erariale anche nel
che allo stato attuale resterà in vigore sino al 30 caso di colpa grave oltre che del dolo. (cfr comma 3
giugno 2023 (cfr. art. 6, commi 1 e 4 , del d.l. art. 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge
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n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del n. 120 del 2020 e succ. mod.) : “l’osservanza
2020 e succ. mod.) ha stentato a decollare seppur delle determinazioni del collegio consultivo
l’obbligo di costituzione per gli appalti sopra tecnico è causa di esclusione della responsabilità
soglia, come discendente dall’art. 6, comma 1, del soggetto agente per danno erariale, salvo il
seconda parte, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – dolo”.
viene individuato nel 17 luglio 2020.
Ad un anno dall’introduzione e applicazione dello
Sulla base della propria esperienza professionale, strumento in esame si può ravvisare, quindi,
che verte in gran parte proprio nella gestione un’alta efficacia del CCT nella gestione della
tecnica del contenzioso, si fornisce una risoluzione delle riserve apposte in contabilità
testimonianza di quelli che sono gli aspetti positivi perché per i motivi sopra esposti risulta agevole
e negativi di uno strumento che certamente, per il RUP procedere al riconoscimento delle
anticipando le conclusioni del proprio parere, riserve ove fondate seppur di importo significativo.
deve essere necessariamente rivisto e meglio
articolato nella sua auspicata messa a regime.
2. comma 1: “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 nonché
di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere
nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla medesima data.”
comma 4. “Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un
collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l’applicabilita’ di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.”
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