Page 31 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Con  tale  provvedimento,  nel  rispetto  delle   Tra gli aspetti più positivi è opportuno sottolineare
                 disposizioni  contenute  nella  norma  primaria,  il   la previsione introdotta dal decreto semplificazioni
                 MIMS ha disciplinato i seguenti aspetti principali:   76/20 in ordine alla circostanza che, laddove il
                                                                RUP si adegui al parere del collegio consultivo
                    •  requisiti  professionali  che  devono  essere   tecnico,  non  incorra  in  profili  di  responsabilità
                       posseduti da  coloro che  siano chiamati  a   per danno erariale. (cfr comma 3 art. 6 del d.l.
                       costituire un collegio consultivo tecnico;   n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120

                    •  fattispecie  di  incompatibilità  dei  membri  e   del 2020 e succ. mod.): “L’inosservanza delle
                       del Presidente del CCT;                  determinazioni del collegio consultivo tecnico
                    •  determinazione  dei compensi  rapportati  al   viene  valutata  ai  fini  della  responsabilità  del
                       valore e alla complessità dell’opera;    soggetto agente per danno erariale e costituisce,
                    •  modalità  di  costituzione  e  funzionamento   salvo prova contraria, grave inadempimento degli
                       del CCT.                                 obblighi contrattuali”.

                 Il  legislatore  conscio  della  frammentarietà  della   Si  tratta  di  una  norma  che  nel  combinato
                 norma primaria ha affidato al predetto Decreto n.   disposto con quella relativa alla previsione della
                 12 l’arduo compito di colmare le rilevanti carenze   responsabilità legata al solo caso del dolo rende
                 che caratterizzano la disciplina del CCT.      evidente  la  manifesta  intenzione  del  legislatore
                                                                di  promuovere  il  funzionario  che  compia  gli  atti
                 Si anticipa da subito che a parere dello scrivente   a fronte del funzionario omissivo che continua a
                 il risultato non è stato raggiunto e la disciplina   rispondere del profilo di danno erariale anche nel
                 che allo stato attuale resterà in vigore sino al 30   caso di colpa grave oltre che del dolo. (cfr comma 3
                 giugno  2023  (cfr.  art.  6,  commi  1  e  4 ,  del d.l.   art. 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge
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                 n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del   n. 120 del 2020 e succ. mod.) : “l’osservanza
                 2020 e succ. mod.) ha stentato a decollare seppur   delle  determinazioni  del  collegio  consultivo
                 l’obbligo di costituzione per gli appalti sopra   tecnico è causa di esclusione della responsabilità
                 soglia,  come  discendente  dall’art.  6,  comma  1,   del  soggetto  agente  per  danno  erariale,  salvo  il
                 seconda  parte,  del  d.l.  16  luglio  2020,  n.  76  –   dolo”.
                 viene individuato nel 17 luglio 2020.
                                                                Ad un anno dall’introduzione e applicazione dello
                 Sulla base della propria esperienza professionale,   strumento  in  esame  si  può  ravvisare,  quindi,
                 che verte in gran parte proprio nella gestione   un’alta  efficacia  del  CCT  nella  gestione  della
                 tecnica   del   contenzioso,   si   fornisce   una   risoluzione delle riserve apposte in contabilità
                 testimonianza di quelli che sono gli aspetti positivi   perché per i motivi sopra esposti risulta agevole
                 e negativi di uno strumento che certamente,    per  il  RUP  procedere  al  riconoscimento  delle
                 anticipando le conclusioni del proprio parere,   riserve ove fondate seppur di importo significativo.
                 deve essere necessariamente rivisto e meglio
                 articolato nella sua auspicata messa a regime.







                 2. comma 1: “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo
                 pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria,
                 presso  ogni stazione appaltante,  la costituzione di un  collegio  consultivo tecnico,  prima  dell’avvio
                 dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 nonché
                 di rapida  risoluzione  delle controversie  o  delle dispute  tecniche  di ogni  natura  suscettibili  di insorgere
                 nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di
                 entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta
                 giorni decorrenti dalla medesima data.”
                 comma 4. “Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti possono comunque nominare un
                 collegio consultivo tecnico con tutti  o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
                 stabilire l’applicabilita’ di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.”

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