Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Il Punto Mediappalti
La Corte Costituzionale non ha mancato di propria dell’incameramento della cauzione
rilevare, come in termini analoghi si sia espressa provvisoria. Né, infine, sono in grado di apportare
la prevalente giurisprudenza amministrativa, validi argomenti critici al riferito orientamento
secondo la quale l’escussione della cauzione giurisprudenziale le generiche considerazioni
provvisoria, in entrambe le ipotesi contemplate dal del rimettente, che qualifica l’istituto in esame
d.lgs. n. 163 del 2006 (artt. 48, comma 1, e 75, come «una sanzione amministrativa, seppur non
comma 6), «si profila come garanzia del rispetto in senso proprio», potendo assolvere, oltre alla
dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi «funzione di indennizzare la stazione appaltante
partecipa ad una gara pubblica. La sua finalità è dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto
quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine da parte dell’aggiudicatario», «altresì una funzione
alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti
e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere contrattuali dei concorrenti».
da subito i soggetti privi delle richieste qualità
volute dal bando» (Consiglio di Stato, Adunanza La Corte ha quindi verificato l’eventuale natura
plenaria, sentenza 10 dicembre 2014, n. 34; in di sanzione “punitiva” dell’incameramento della
senso conforme, ex multis, Consiglio di Stato, cauzione provvisoria disposto ai sensi dell’art. 48,
sezione quarta, sentenza 22 aprile 2021, n. 3255 e comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006.
sezione quinta, sentenze 10 aprile 2018, n. 2181, Nel fare ciò ha, dapprima, richiamato la
19 aprile 2017, n. 1818, e 22 dicembre 2014, n. giurisprudenza della Corte di Strasburgo,
6302). Questo perché la presenza di dichiarazioni ricordando che «l’esistenza o meno di una “accusa
non corrispondenti al vero «altera di per sé la in materia penale” deve essere valutata sulla base
gara quantomeno per un aggravio di lavoro della di tre criteri, indicati comunemente con il nome di
stazione appaltante, chiamata a vagliare anche “criteri Engel” (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno
concorrenti inidonei o offerte prive di tutte le 1976, § 82, serie A n. 22, A e B c. Norvegia [GC], nn.
qualità promesse» (ancora, Consiglio di Stato, 24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e
Adunanza plenaria, sentenza n. 34 del 2014). Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC],
nn. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018):
Pertanto, si tratta, insomma, di «una misura
di indole patrimoniale, priva di carattere • il primo è la qualificazione giuridica del
sanzionatorio amministrativo nel senso proprio», reato nel diritto interno, il secondo è la
che costituisce l’automatica conseguenza della natura stessa del reato e il terzo è il grado
violazione del dovere di correttezza gravante di severità della sanzione in cui incorre
sull’offerente e realizza un’anticipata liquidazione l’interessato;
dei danni subiti dalla stazione appaltante (ancora, • il secondo e il terzo criterio possono
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. essere alternativi e non necessariamente
34 del 2014; in senso analogo, Corte di cassazione, cumulativi» (Corte europea dei diritti
sezioni unite, sentenza 4 febbraio 2009, n. 2634, dell’uomo, grande camera, 8 luglio 2019,
che ne ha sottolineato l’affinità con la caparra Mihalache contro Romania), anche se «ciò
confirmatoria). non impedisce di adottare un approccio
cumulativo se l’analisi separata di ciascun
La Corte Costituzionale non ha però mancato criterio non permette di giungere a una
di “bacchettare” il giudice remittente, il quale conclusione chiara circa l’esistenza di una
secondo la stessa “innanzi a così solide conclusioni, accusa in materia penale» (Corte europea
supportate da pronunce di questa Corte […] non si dei diritti dell’uomo, sezione seconda, 4
è confrontato”. marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).
La Corte ha, altresì, liquidato le argomentazioni Nella specie, l’escussione della garanzia provvisoria
delle Parti tratte dalla recente pronuncia – che deve essere presentata a corredo dell’offerta,
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 26 ai sensi del previgente art. 75, comma 1, del d.lgs.
aprile 2022, n. 7 della quale questa Rivista ha n. 163 del 2006 e del vigente art. 93, comma 1,
trattato nello scorso Numero 6. Secondo la Corte, del d.lgs. n. 50 del 2016 – non è formalmente
infatti, non apporta alcun argomento in senso qualificata dall’ordinamento nazionale come
contrario il riferimento alla funzione “punitiva” sanzione penale.
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