Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
P. 27

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 La  Corte  Costituzionale non  ha  mancato  di   propria  dell’incameramento  della  cauzione
                 rilevare, come in termini analoghi si sia espressa   provvisoria. Né, infine, sono in grado di apportare
                 la  prevalente  giurisprudenza  amministrativa,   validi  argomenti  critici  al  riferito  orientamento
                 secondo  la  quale  l’escussione  della  cauzione   giurisprudenziale  le  generiche  considerazioni
                 provvisoria, in entrambe le ipotesi contemplate dal   del  rimettente,  che  qualifica  l’istituto  in  esame
                 d.lgs. n. 163 del 2006 (artt. 48, comma 1, e 75,   come  «una  sanzione  amministrativa,  seppur  non
                 comma 6), «si profila come garanzia del rispetto   in  senso  proprio»,  potendo  assolvere,  oltre  alla
                 dell’ampio  patto di integrità cui si vincola chi   «funzione  di  indennizzare  la  stazione  appaltante
                 partecipa ad una gara pubblica. La sua finalità è   dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto
                 quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine   da parte dell’aggiudicatario», «altresì una funzione
                 alle dichiarazioni rese,  di garantire  la serietà   sanzionatoria  verso  altri  possibili  inadempimenti
                 e  l’affidabilità  dell’offerta,  nonché  di  escludere   contrattuali dei concorrenti».
                 da  subito  i  soggetti  privi  delle  richieste  qualità
                 volute  dal  bando»  (Consiglio  di Stato,  Adunanza   La  Corte  ha  quindi  verificato  l’eventuale  natura
                 plenaria,  sentenza  10  dicembre  2014,  n.  34;  in   di sanzione  “punitiva”  dell’incameramento  della
                 senso  conforme,  ex  multis,  Consiglio  di  Stato,   cauzione provvisoria disposto ai sensi dell’art. 48,
                 sezione quarta, sentenza 22 aprile 2021, n. 3255 e   comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006.
                 sezione quinta, sentenze 10 aprile 2018, n. 2181,   Nel  fare  ciò  ha,  dapprima,  richiamato  la
                 19 aprile 2017, n. 1818, e 22 dicembre 2014, n.   giurisprudenza  della  Corte  di  Strasburgo,
                 6302). Questo perché la presenza di dichiarazioni   ricordando che «l’esistenza o meno di una “accusa
                 non  corrispondenti  al  vero  «altera  di per  sé  la   in materia penale” deve essere valutata sulla base
                 gara quantomeno per un aggravio di lavoro della   di tre criteri, indicati comunemente con il nome di
                 stazione appaltante,  chiamata  a  vagliare  anche   “criteri Engel” (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno
                 concorrenti  inidonei  o  offerte  prive  di  tutte  le   1976, § 82, serie A n. 22, A e B c. Norvegia [GC], nn.
                 qualità  promesse»  (ancora,  Consiglio  di  Stato,   24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e
                 Adunanza plenaria, sentenza n. 34 del 2014).   Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC],
                                                                nn. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018):
                 Pertanto, si tratta,  insomma,  di «una  misura
                 di  indole  patrimoniale,  priva  di  carattere  •   il  primo  è  la  qualificazione  giuridica  del
                 sanzionatorio  amministrativo  nel  senso  proprio»,   reato  nel diritto interno, il  secondo  è la
                 che  costituisce l’automatica  conseguenza  della    natura stessa del reato e il terzo è il grado
                 violazione del dovere  di correttezza  gravante      di severità  della  sanzione  in  cui incorre
                 sull’offerente  e  realizza  un’anticipata  liquidazione   l’interessato;
                 dei danni subiti dalla stazione appaltante (ancora,   •   il secondo  e  il terzo criterio possono
                 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.   essere  alternativi  e  non  necessariamente
                 34 del 2014; in senso analogo, Corte di cassazione,   cumulativi»  (Corte  europea  dei  diritti
                 sezioni unite, sentenza 4 febbraio 2009, n. 2634,    dell’uomo, grande  camera,  8 luglio  2019,
                 che  ne  ha  sottolineato  l’affinità  con  la  caparra   Mihalache  contro  Romania),  anche  se  «ciò
                 confirmatoria).                                      non  impedisce di adottare  un  approccio
                                                                      cumulativo se  l’analisi separata  di ciascun
                 La  Corte  Costituzionale non  ha  però  mancato     criterio non  permette  di giungere  a  una
                 di  “bacchettare”  il  giudice  remittente,  il  quale   conclusione  chiara  circa  l’esistenza  di una
                 secondo la stessa “innanzi a così solide conclusioni,   accusa  in materia  penale»  (Corte  europea
                 supportate da pronunce di questa Corte […] non si    dei  diritti  dell’uomo,  sezione  seconda,  4
                 è confrontato”.                                      marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).

                 La  Corte  ha,  altresì,  liquidato  le  argomentazioni   Nella specie, l’escussione della garanzia provvisoria
                 delle  Parti  tratte  dalla  recente  pronuncia  – che deve essere presentata a corredo dell’offerta,
                 dell’Adunanza  plenaria  del Consiglio  di Stato,  26   ai sensi del previgente art. 75, comma 1, del d.lgs.
                 aprile  2022,  n.  7  della  quale  questa  Rivista  ha   n. 163 del 2006 e del vigente art. 93, comma 1,
                 trattato nello scorso Numero 6. Secondo la Corte,   del  d.lgs.  n.  50  del  2016  –  non  è  formalmente
                 infatti,  non  apporta  alcun  argomento  in  senso   qualificata   dall’ordinamento   nazionale   come
                 contrario  il  riferimento  alla  funzione  “punitiva”   sanzione penale.

                                                             27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32