Page 19 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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Sotto la lente Mediappalti
5. La decisione della Corte europea di di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa
giustizia in opera o installazione nel quadro di un appalto
di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici
Con sentenza del 28 aprile 2022, pronunciata nella possono esigere che taluni compiti essenziali siano
causa C-642/20, la Corte di giustizia UE scioglie direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso
finalmente ogni dubbio sull’apparente antinomia di un’offerta presentata da un raggruppamento di
tra l’art. 89 e l’art. 83, comma 8 del Codice. operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo
2, da un partecipante al raggruppamento».
La Corte delinea il quadro normativo europeo
richiamando innanzitutto l’art. 19 della direttiva Stante questa cornice normativa europea,
2014/24, nella parte in cui prevede che «ove nell’ordinamento italiano si prevede qualcosa di
necessario, le amministrazioni aggiudicatrici diverso. Secondo la Corte, infatti, nell’imporre
possono specificare nei documenti di gara le all’impresa mandataria del raggruppamento di
modalità con cui i raggruppamenti di operatori imprese di eseguire le prestazioni «in misura
economici devono ottemperare ai requisiti in materia maggioritaria» rispetto a tutti i membri del
di capacità economica e finanziaria o di capacità raggruppamento, vale a dire di eseguire la
tecniche e professionali di cui maggior parte dell’insieme
all’articolo 58, purché ciò sia delle prestazioni contemplate
proporzionato e giustificato da Con la sentenza di dall’appalto, l’articolo 83,
motivazioni obiettive. fine aprile, la Corte comma 8, del nostro Codice
di giustizia UE ha dei contratti pubblici ha posto
Gli Stati membri possono finalmente chiarito la <<una condizione più rigorosa
stabilire le condizioni generali questione sull’antinomia di quella prevista dalla direttiva
relative all’ottemperanza a tra l’art. 89 e il comma 2014/24, la quale si limita ad
tali modalità da parte degli autorizzare l’amministrazione
operatori economici. Le 8 dell’art. 83 del aggiudicatrice a prevedere,
condizioni per l’esecuzione di un Codice, affermando nel bando di gara, che taluni
appalto da parte di tali gruppi l’incompatibilità di compiti essenziali siano svolti
di operatori economici, diverse quest’ultimo con il diritto direttamente da un partecipante
da quelle imposte a singoli euro-unitario. Ora, in al raggruppamento di operatori
partecipanti, sono giustificate caso di avvalimento economici. Secondo il regime
da motivazioni obiettive e sono interno, la mandataria istituito da tale direttiva, le
proporzionate». non sarà più obbligata amministrazioni aggiudicatrici
a possedere i requisiti hanno la facoltà di esigere
La Corte richiama, tra gli che taluni compiti essenziali
altri, l’art. 63 della medesima e ad eseguire le siano svolti direttamente
direttiva che dispone che «per prestazioni in misura dall’offerente stesso o, se
quanto riguarda i criteri relativi maggioritaria. l’offerta è presentata da un
alla capacità economica e raggruppamento di operatori
finanziaria stabiliti a norma economici ai sensi dell’articolo
dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, da un
alle capacità tecniche e professionali stabiliti a partecipante a detto raggruppamento; per contro,
norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore secondo il diritto nazionale (…), il legislatore
economico può, se del caso e per un determinato nazionale impone, in modo orizzontale,
appalto, fare affidamento sulle capacità di altri per tutti gli appalti pubblici in Italia, che il
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei mandatario del raggruppamento di operatori
suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda economici esegua la maggior parte delle
i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e prestazioni>>.
professionali (…) o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia Da qui, l’evidente mancato rispetto da parte
fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo del nostro legislatore dei principi posti a livello
se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui europeo. Prosegue infatti la Corte, affermando che
tali capacità sono richieste. (…) Nel caso di appalti <<è vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo
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