Page 16 - MediAppalti, Anno XII - N. 6
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                 non avesse rispettato i dettami dell’art. 83 comma   dubbia compatibilità  tra  l’art.  89,  comma  1,  che
                 8  del  Codice.  <<Pertanto,  -  ha  affermato  il   ammette l’avvalimento interno e l’art. 83, comma
                 giudice di prime  cure  -  sebbene,  sia  certamente   8 che vi pone dei limiti.
                 ammesso  l’avvalimento,  la  mandataria  del  RTI   Stavolta  il Collegio non  ha  concluso  per  la
                 deve, comunque, soddisfare la predetta condizione   compatibilità nella misura in cui non sia travalicata
                 (possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in   la  soglia  posta  dall’art.  83,  comma  8,  ma  si
                 misura maggioritaria, ndr), tanto più considerato   è  finalmente  deciso  a  sollevare  la  questione
                 che  la  richiamata  norma  pretende  l’osservanza   pregiudiziale davanti alla Corte europea di giustizia,
                 della regola ivi sancita “in ogni caso”>>.     in accoglimento della richiesta in tal senso da parte
                                                                dell’appellante.
                 In  tal  senso,  il  TAR  Catania  richiama  appunto  la
                 precedente pronuncia del CGARS n. 147 del 2019   Il RTI appellante ha infatti sostenuto che, nel caso
                 citata  in  nota,  che,  confermando  l’indirizzo  già   di specie, ci si trovasse dinanzi ad un avvalimento
                 espresso  dal  Consiglio  di  Stato,  aveva  affermato   operativo, e non di garanzia, <<un avvalimento,
                 che <<è innegabile come dall’insieme degli articoli   cioè,  nel  quale  non  si  assiste  al  mero  “prestito
                 appena  citati  –  del  diritto  italiano  dei  contratti   cartolare”, ma alla concreta messa a disposizione
                 pubblici - si ricava una regola per cui “la mandataria   delle risorse umane e materiali che costituiscono il
                 in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire   sostrato materiale del requisito stesso>>.
                 le  prestazioni  in  misura  maggioritaria”  (…);  e
                 che  la  mandataria,  tanto  di un  raggruppamento   In questo quadro fattuale, sarebbe stato chiaro, a
                 orizzontale  quanto  di  uno  verticale,  debba   detta dell’appellante, il tenore delle norme europee,
                 assumere un ruolo predominante, spendendo      <<nel senso  della indiscriminata  possibilità,
                 i requisiti in misura maggioritaria, perché appunto   espressamente estesa alla possibilità di “fare valere
                 maggioritarie sono le prestazioni che deve eseguire   le capacità dei partecipanti  al raggruppamento  o
                 (…). Se dunque il Codice ed il regolamento (il D.P.R.   di  altri  soggetti”  (art.  63  direttiva  2014/24/UE,
                 n.  207/2010,  ndr)  richiedono  che  la  mandataria   paragrafo 1, comma 3)>>.
                 sia davvero,  in senso  pieno  ovvero  anche
                 sostanziale,  la  capogruppo  e  la  guida  effettiva   In  considerazione  del  ragionamento  svolto
                 dell’ATI,  si  tratta  di  valutare  il  rapporto  tra   dall’appellante, il CGARS ha deciso, con ordinanza
                 la  regola  di  fondo  appena  individuata  e  la   n.  1106  del  24  novembre  2020,  di  “passare  la
                 possibilità,  oramai  pacificamente  ammessa,   palla”  alla Corte  di Giustizia  UE.  La  motivazione
                 di  ricorrere  all’avvalimento  ad  amplissimo   del rinvio è  la seguente:  <<È noto  che  l’istituto
                 spettro, permettendo che il prestito dei requisiti   dell’avvalimento  ha  una  forte  valenza  nel  diritto
                 avvenga  anche  tra  partecipanti  al  medesimo   euro-unitario in quanto esso ha una valenza pro-
                 raggruppamento (art. 89, co. 1)>>.             concorrenza e non sono mancate le contestazioni
                                                                mosse allo Stato Italiano per non aver valorizzato
                 Il TAR si rifà quindi alla prima posizione espressa   a pieno le potenzialità dell’istituto la cui disciplina
                 dal  CGARS  secondo  cui  va  <<ricercata  una   (art.  89  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  50
                 formula,  e  dunque  una  soluzione,  che      del 2016) reca ancora resistenze ben evidenziate
                 renda  compatibili  le  due  regole,  altrimenti   nella procedura di infrazione avviata nel 2019 dalla
                 in  apparente  contraddizione,  in  antinomia,   Commissione europea dove un paragrafo è proprio
                 l’una con l’altra (da un lato l’art. 83, comma 8;   dedicato all’avvalimento.
                 dall’altro l’art. 89, comma 1). E questa compatibilità
                 non  può che  essere  trovata  riconoscendo  che   Su  questi  presupposti  si  prospetta  l’eventualità
                 l’avvalimento   infragruppo   o   interno   è   che  la  disciplina  di cui al  penultimo  periodo  del
                 (certamente)  possibile  (ma)  a  condizione  e   comma  8  dell’art.  83  (…) potrebbe  incidere  e
                 sino a che non si alteri la regola secondo cui   condizionare  il  ricorso  all’avvalimento,  finendo
                 la mandataria deve “in ogni caso” possedere    per  disattendere  quanto  indicato  dalla  direttiva
                 i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura   2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che all’art. 63
                 maggioritaria>>.                               paragrafo 1 non sembra porre limitazioni alla
                                                                possibilità  che  l’operatore  economico  faccia
                 In  sede  di  appello,  il  CGARS  si  è  trovato  quindi   affidamento senza restrizioni alle capacità di
                 a dover nuovamente affrontare la questione della   altri soggetti ricorrendo all’avvalimento. (…).

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