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Mediappalti A. D. R.
6 L’impresa in concordato
omologato necessita di ulteriori
autorizzazioni del giudice delegato
o del tribunale per partecipare ad
una procedura di gara?
normativa
A
seguito
riguardante della l’emergenza
sanitaria Covid-19, è possibile
Ai sensi dell’art. 181 legge fallimentare la la sospensione di un servizio
procedura concordataria termina con l’omologa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
del concordato preventivo, a seguito della quale si 8 18/04/2016, n. 50, oppure
apre la fase di esecuzione in cui l’impresa riacquista è necessario procedere a
la capacità di agire in tutti gli atti di ordinaria e risoluzione del contratto?
straordinaria amministrazione, il tutto sotto la
vigilanza degli organi della procedura. Pertanto,
ai fini della partecipazione alle procedure di Su risposta ad apposito quesito, il MIMS rileva
gara, non sono necessarie ulteriori autorizzazioni che: “l’articolo 3 comma 6-bis del decreto legge 23
giudiziarie in quanto il ruolo del Tribunale è volto febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni
a controllare l’operato dell’impresa tramite il dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto
commissario giudiziale. dall’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18 ed inerente l’attuazione delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha previsto che il rispetto delle misure
di contenimento del contagio previste nell’indicato
L’impresa affidataria di un contratto
7 d’appalto a fronte di un aumento Decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione,
dei prezzi può pretendere una
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 del codice civile, della responsabilità del
del
rimodulazione
corrispettivo
prima della stipula del contratto?
debitore, anche relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
o omessi adempimenti. È stato quindi ritenuto che
L’istanza di revisione del prezzo formulata la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni
dall’impresa aggiudicataria prima della emergenziali è in linea astratta causa di forza
stipulazione del contratto risulterebbe non maggiore, ma esige in concreto la dimostrazione
supportata da alcuna previsione legale in quanto da parte del debitore che l’inadempimento è
effettuata in un momento in cui, non essendo derivato proprio dall’esigenza di allinearsi ad esse.
ancora in essere alcun rapporto contrattuale, Tanto premesso, si ritiene che le Stazioni
non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile appaltanti possano valutare, al ricorrere nel caso
alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua concreto delle suesposte condizioni e tenendo
natura presuppone un contratto (ad esecuzione in considerazione tutte le circostanze del caso
continuata e periodica) già in corso; “e così come concreto, tra cui il momento della sottoscrizione
nel corso del rapporto contrattuale l’impresa del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini
appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante previsti per l’adempimento, la possibilità di
aumento dei costi del servizio, dall’istituto della applicare misure idonee a superare la situazione di
revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di impossibilità da parte dell’appaltatore, la possibilità
gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi di disporre la sospensione del contratto per il
civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, tempo strettamente necessario e nel rispetto delle
nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e indicazioni riportate nell’articolo 107 del D.Lgs.
imprevedibile si verifichi prima della stipulazione 50/2016, come da ultimo confermato dall’Autorità
del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 227 del
con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del 11 maggio 2022”.
contratto, una volta cessata la vincolatività della
propria offerta” (T.A.R. per la Lombardia –
sede di Brescia, Sez. I, 10.3.2022, n. 232).
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