Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
Secondo questo orientamento, La stazione appaltante Ed infatti, a partire dal cd.
dunque, il committente deve ritenersi onerata Decreto semplificazioni
è pertanto chiamato ad a dimostrare, con mezzi (DL 135/2018 convertito
operare una valutazione adeguati, l’incidenza dei con la l. 12/2019), tutti
discrezionale dell’idoneità quei comportamenti che
del comportamento del fatti riportabili a tale la previgente disciplina di
concorrente che sia tale da categoria sull’integrità cui all’art. 80, co. 5, lett.
porre in dubbio l’integrità o o affidabilità del c), faceva rientrare nel
l’affidabilità del concorrente, concorrente. La categoria concetto di “grave illecito
valutazione che attiene dell’illecito professionale professionale”, secondo
all’esercizio del potere viene così a configurarsi un’elencazione che, come
discrezionale della stazione come “aperta” e “astratta”, abbiamo visto, era ritenuta
appaltante e deve essere nel senso che qualunque di carattere esemplificativo
effettuata con riferimento dalla giurisprudenza
alle circostanze dei fatti, alla fatto è suscettibile di prevalente, rappresentano
tipologia di violazione, alle integrarlo laddove, ora individualmente delle
conseguenze sanzionatorie, ragionevolmente, sia tale autonome cause di esclusione
al tempo trascorso e alle da incidere sull’affidabilità alle lettere c-bis) e c-ter),
eventuali recidive, il tutto in dell’offerente in ordine alla come segue:
relazione all’oggetto e alle corretta esecuzione del - c-bis): <<l’operatore
caratteristiche dell’appalto. contratto da affidare. economico abbia tentato di
influenzare indebitamente
Pertanto, la stazione il processo decisionale
appaltante deve ritenersi della stazione appaltante
onerata a dimostrare, con mezzi adeguati, o di ottenere informazioni riservate a fini di
l’incidenza dei fatti riportabili a tale categoria proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche
sull’integrità o affidabilità del concorrente. per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
La categoria dell’illecito professionale viene così a la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia
configurarsi come “aperta” e “astratta”, nel senso omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
che qualunque fatto è suscettibile di integrarlo svolgimento della procedura di selezione>>;
laddove, ragionevolmente, sia tale da incidere c-ter) <<l’operatore economico abbia dimostrato
sull’affidabilità dell’offerente in ordine alla corretta significative o persistenti carenze nell’esecuzione
esecuzione del contratto da affidare. di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per
Ad una maggiore estensione, potenzialmente inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
indefinita, della categoria fa da contraltare del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
l’onere motivazionale posto in capo alla stazione circostanze la stazione appaltante motiva anche
appaltante, la quale deve valutare i fatti relativi con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
al singolo concorrente che siano suscettibili e alla gravità della stessa>>.
di integrare l’illecito professionale e motivare
in relazione alla loro incidenza sull’integrità e Alla lettera c), invece, rimane la causa di esclusione
l’affidabilità del medesimo. che fa riferimento a <<gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità>>.
2. Il grave illecito professionale Dalla nuova previsione non può dunque farsi
nell’evoluzione normativa a meno di notare che è venuto meno l’elenco
dei comportamenti valutabili dalla S.A. alla
Le normative sopravvenute hanno, stregua di un “grave illecito professionale”, che
sostanzialmente, recepito l’orientamento mentre prima erano indicati (ancorché in via
giurisprudenziale prevalente che fa del grave meramente esemplificativa e non tassativa),
illecito professionale una fattispecie ad elencazione oggi vengono lasciati alla più ampia discrezionale
non tassativa. dell’Amministrazione.
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