Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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                 Il grave illecito professionale e la

                 dimostrazione con “mezzi adeguati”


                                                                                                IL
                                                                                              PUN
                 di Riccardo Gai                                                              TO
























                     1. Il  grave illecito  professionale  quale   all’esito di un giudizio, ovvero hanno  dato luogo
                        fattispecie “aperta”                    ad una condanna al risarcimento del danno o ad
                                                                altre sanzioni;
                 Il  tema  dei  gravi  illeciti  professionali  non  cessa   -  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il
                 di destare interesse in dottrina e giurisprudenza,   processo  decisionale  della stazione  appaltante  o
                 essendo  passato  al  vaglio critico di numerosi   di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
                 giudici  ed operatori del diritto anche  a  seguito   vantaggio;
                 delle  riforme  normative  che  lo  hanno  più  volte   - il fornire, anche per negligenza, informazioni false
                 interessato negli ultimi anni.                 o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare le  decisioni
                 Come   ampiamente   noto,  il  grave  illecito  sull’esclusione,  la selezione o l’aggiudicazione
                 professionale    commesso      dall’operatore   ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
                 economico rappresenta un elemento ostativo alla   corretto svolgimento della procedura di selezione.
                 partecipazione alle gare di appalto pubbliche.
                                                                Secondo      il   prevalente    orientamento
                 Inizialmente,  il  d.lgs.  50/2016  (Codice  dei   giurisprudenziale,  rispetto  al  quale  non  sono
                 contratti), disciplinante la fattispecie di cui stiamo   tuttavia  mancate  pronunce  di segno  contrario,
                 parlando,  nell’originaria  formulazione  contenuta   l’elencazione  riportata  nella  citata  norma  è
                 nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80, prevedeva   stata  ritenuta  meramente  esemplificativa  e  non
                 che  le stazioni appaltanti  potessero  escludere   comportante  una  preclusione  automatica  della
                 dalla  partecipazione  alla  procedura  d’appalto  un   valutazione  discrezionale  da  parte  della  stazione
                 operatore economico nel caso si fosse dimostrato   appaltante  (v.  Cons.  di Stato,  2  marzo  2018,
                 con mezzi adeguati  che  lo stesso  si sarebbe   n.  1299);  ciò  si  è,  ovviamente,  tradotto  nella
                 reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali   facoltà  per  la  stazione  appaltante  di  valutare
                 da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o  affidabilità,   discrezionalmente la gravità di inadempienze che,
                 recando  la  stessa  norma  una  elencazione  ben   pur  non  immediatamente  riconducibili  a  quelle
                 precisa:                                       tipizzate, quanto agli effetti prodotti, siano tuttavia
                 -  le  significative  carenze  nell’esecuzione  di  un   qualificabili  come  “gravi  illeciti  professionali”
                 precedente contratto di appalto o di concessione   e  perciò  ostative  alla  partecipazione  alla  gara
                 che  ne  hanno  causato  la  risoluzione anticipata,   perché rendono dubbie l’integrità o l’affidabilità del
                 non  contestata  in  giudizio,  ovvero  confermata   concorrente.

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