Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti Il Punto
Il grave illecito professionale e la
dimostrazione con “mezzi adeguati”
IL
PUN
di Riccardo Gai TO
1. Il grave illecito professionale quale all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
fattispecie “aperta” ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni;
Il tema dei gravi illeciti professionali non cessa - il tentativo di influenzare indebitamente il
di destare interesse in dottrina e giurisprudenza, processo decisionale della stazione appaltante o
essendo passato al vaglio critico di numerosi di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
giudici ed operatori del diritto anche a seguito vantaggio;
delle riforme normative che lo hanno più volte - il fornire, anche per negligenza, informazioni false
interessato negli ultimi anni. o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
Come ampiamente noto, il grave illecito sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
professionale commesso dall’operatore ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
economico rappresenta un elemento ostativo alla corretto svolgimento della procedura di selezione.
partecipazione alle gare di appalto pubbliche.
Secondo il prevalente orientamento
Inizialmente, il d.lgs. 50/2016 (Codice dei giurisprudenziale, rispetto al quale non sono
contratti), disciplinante la fattispecie di cui stiamo tuttavia mancate pronunce di segno contrario,
parlando, nell’originaria formulazione contenuta l’elencazione riportata nella citata norma è
nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80, prevedeva stata ritenuta meramente esemplificativa e non
che le stazioni appaltanti potessero escludere comportante una preclusione automatica della
dalla partecipazione alla procedura d’appalto un valutazione discrezionale da parte della stazione
operatore economico nel caso si fosse dimostrato appaltante (v. Cons. di Stato, 2 marzo 2018,
con mezzi adeguati che lo stesso si sarebbe n. 1299); ciò si è, ovviamente, tradotto nella
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali facoltà per la stazione appaltante di valutare
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, discrezionalmente la gravità di inadempienze che,
recando la stessa norma una elencazione ben pur non immediatamente riconducibili a quelle
precisa: tipizzate, quanto agli effetti prodotti, siano tuttavia
- le significative carenze nell’esecuzione di un qualificabili come “gravi illeciti professionali”
precedente contratto di appalto o di concessione e perciò ostative alla partecipazione alla gara
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, perché rendono dubbie l’integrità o l’affidabilità del
non contestata in giudizio, ovvero confermata concorrente.
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