Page 19 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Il Punto Mediappalti
La clausola sociale:
orientamenti giurisprudenziali attuali
ed adempimenti amministrativi a cura
della Stazione appaltante
IL
di Beatrice Corradi PUN
TO
1. La clausola sociale. Finalità, Nel nostro ordinamento con riferimento agli appalti
disposizioni e giurisprudenza è previsto che “Per gli affidamenti dei contratti
di concessione e di appalto di lavori e servizi
Nel caso del subentro di un nuovo operatore diversi da quelli aventi natura intellettuale,
in un appalto pubblico la legge, la prassi e con particolare riguardo a quelli
la giurisprudenza, nonché le parti sociali, relativi a contratti ad alta intensità di manodopera,
hanno cercato nel tempo di garantire la i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
stabilità occupazionale nel rispetto della libertà rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche
organizzativa e gestionale dell’imprenditore. Le clausole sociali volte a promuovere la stabilità
situazioni che si possono verificare nel corso dei occupa zionale del personale impiegato, prevedendo
“cambi di appalto” sono talvolta delicate, casi se l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei
ne rilevano nel cd CCNL MULTISERVIZI, che al contratti col lettivi i settore di cui all’articolo 51 del
proprio articolo 4 prevede, tra l’altro, che l’impresa decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (cfr.
subentrante assumerà in qualità di dipendenti i art. 50 del d.lgs. 50/2016, cfr. artt. 38 e 26 delle
lavoratori trasferiti dall’impresa cessante. Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
La clausola sociale è definita come una norma di L’applicazione della clausola sociale “richiede un
civiltà nel lavoro, determinando un miglioramento bilanciamento fra più valori, di rango costituzionale,
nel settore degli appalti, in modo particolare ed anche europeo”. Ci si riferisce al rispetto della
in quello ad alta intensità di manodopera, libertà di iniziativa economica privata, garantita
rappresentando uno strumento effettivo per la dall’art. 41 Cost., e dall’art. 16 della Carta di Nizza,
stabilità occupazionale dei lavoratori e riducendo che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente
i livelli preesistenti di forte precarietà. Inoltre tale alle legisla zioni nazionali e al diritto al lavoro, la
istituto ha contribuito a migliorare la condizione cui protezione è infatti imposta dall’art. 35 Cost. e
dei lavoratori sotto il profilo dell’esigibilità del dall’art. 15 della citata Carta di Nizza (Cons. Stato,
contratto di lavoro. Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).
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