Page 62 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 In proposito, la giurisprudenza, aderendo all’orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell’U.E.,
                 ha  già  chiarito  che  i  principi  di  tutela  del  legittimo  affidamento,  certezza  del  diritto  e  proporzionalità
                 ostano ad ogni regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura
                 di  affidamento  di  un  contratto  pubblico  l’operatore  economico  non  avvedutosi  del  tardivo  o  mancato
                 versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (cfr. Cons. Stato,
                 sez. V, 19.04.2018, n. 2386; Corte di giustizia UE, 2 giugno 2016, C 27/15).
                 Dunque, alla luce della normativa statale e delle pronunce della giurisprudenza in materia, deve ritenersi,
                 nel caso di specie, che la gravata esclusione dalla gara della società ricorrente sia stata oggettivamente
                 sproporzionata  e  di  per  sè  inconciliabile  con  il  principio  del  favor  partecipationis  e  della  tutela  della
                 concorrenza.
                 Il tardivo adempimento in questione, infatti, non afferisce né al contenuto dell’offerta economica, né a
                 quello  dell’offerta  tecnica,  pertanto  si  ritiene  ragionevole  qualificabile  come  un’irregolarità  meramente
                 formale, peraltro ingenerata da un malfunzionamento tecnico di un sistema informatico, certificato nella sua
                 storicità fattuale dalla stessa Stazione appaltante e lealmente fatto constare in anteparte dalla ricorrente
                 con apposita comunicazione indirizzata all’Amministrazione.”




                 TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 18/05/2022, n. 1364

                 Contratto di avvalimento e attestazione SOA

                 “… La controversia all’esame del Collegio concerne la nullità, o meno, del contratto di avvalimento c.d.
                 tecnico – operativo ... La giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons., Stato, sez. V, 13 aprile 2022, n. 2784) ha
                 chiarito che:
                 a) l’indagine in ordine agli elementi essenziali di detto avvalimento deve essere svolta sulla base delle
                 generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile
                 di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
                 20.07.2021, n. 5464; III, 4.01.2021, n. 68).
                 b) il contratto non deve quindi necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera o
                 all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione; tuttavia, l’assetto negoziale deve
                 consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere,
                 direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”
                 (in termini: Cons. Stato, Sez. IV, 26.07.2017, n. 3682); esso deve cioè prevedere, da un lato, la messa a
                 disposizione di personale qualificato, specificando se (ciò avvenga) per la diretta esecuzione del servizio o
                 per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione
                 delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30.06.2021, n. 4935);
                 c) ammissibile è l’avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione S.O.A., purché la messa a disposizione
                 del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (ossia l’astratta
                 attestazione),  essendo  invece  necessario  che  dal  contratto  risulti chiaramente  l’impegno  dell’impresa
                 ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano
                 l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi
                 aziendali qualificanti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.12.2021, n. 8486); ma perché ciò avvenga realmente
                 è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria, diversamente
                 il contratto di avvalimento si risolverebbe in una scatola vuota ossia in un trasferimento documentale cui
                 non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto e, in definitiva, ove non
                 si  disponga  diversamente,  nell’affidamento  dell’opera  a  un  concorrente  che  si  è  dichiarato  incapace  di
                 eseguirla nella sua interezza e che solo “formalmente” si è avvalso dell’attestazione richiesta;
                 d) va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali generiche, ovvero
                 meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva
                 del requisito oggetto dell’avvalimento stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14.06.2019 n. 4024).”

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