Page 64 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
P. 64

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 dimostrazione del possesso dei requisiti anche generali, avendo riguardo al principio costituzionale di buon
                 andamento e al principio comunitario di precauzione, per evitare che attraverso l’indicazione di progettisti,
                 un  soggetto  sia  nelle  condizioni  di  partecipare  ad  una  gara  cui  altrimenti  non  sarebbe  ammesso  (cfr.
                 Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 758). Né per questo il progettista indicato assume la qualifica
                 di concorrente, né quella di operatore economico, come chiarito da questo Consiglio con riferimento al
                 divieto dell’avvalimento (Cons. Stato, A.P., 9 luglio 2020, n. 13). Dunque, l’obbligo di dichiarazione dei
                 requisiti di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, sussiste anche in relazione al progettista indicato dal soggetto
                 partecipante alla gara quale soggetto incaricato dell’attività di progettazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4
                 gennaio 2016, n. 15; id., 18 gennaio 2012, n. 178).”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 224 del 3 MAGGIO 2022
                 PREC 61/2022/F

                 “Appalto pubblico – Forniture – Scelta del contraente – Apparecchiatura medica – Criterio aggiudicazione
                 minor  prezzo  –  Requisiti tecnici  minimi –  Prova  pratica  preventiva  –  Comparazione  prodotti  offerti  dai
                 concorrenti – Valutazione caratteristiche tecniche migliori – Illegittimità”

                 “… la gara al minor prezzo presuppone che l’Amministrazione conosca perfettamente le proprie esigenze e
                 i propri obiettivi, li descriva puntualmente nella lex specialis e metta in concorrenza gli operatori economici
                 esclusivamente sul prezzo, unico elemento legittimamente discriminante, laddove la prova pratica, ove
                 prevista, servirebbe esclusivamente a verificare, preventivamente, l’esatta rispondenza di quanto dichiarato
                 e  offerto  in  gara  con  quanto  richiesto  dall’Amministrazione  e  che  nel  caso  in  cui  si  intendesse  offrire
                 agli operatori economici operanti nel mercato di riferimento la possibilità di proporre soluzioni tecniche/
                 tecnologiche innovative o comunque sconosciute all’Ente committente, che, in ipotesi, potrebbero meglio
                 soddisfare  le  esigenze  concrete  “in  relazione  alle  specificità  ergonomiche  e  strutturali  dell’ambiente  di
                 lavoro” (secondo le motivazioni pur prospettate nel caso di specie dalla Stazione appaltante per giustificare
                 le proprie determinazioni), bisognerebbe ricorrere ad altre tipologie di gara (es.: procedura competitiva con
                 negoziazione), oppure ad altri criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo/
                 costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ai
                 sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice)..”


                 “Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo la Stazione appaltante non può effettuare
                 alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei
                 prodotti o delle prestazioni proposte e la prova pratica, eventualmente prevista, assolve all’unica funzione
                 di consentire la verifica, preventiva, della sussistenza delle caratteristiche tecniche (minime) dei prodotti
                 oggetto di fornitura previste dalla lex specialis.”



















                                                             64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69