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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
                 Sezione giurisdizionale, 10/05/2022, n. 560


                 Il ribasso percentuale indicato per l’offerta economica prevale sull’indicazione del prezzo ribassato

                 “Nell’offerta economica presentata dal Consorzio aggiudicatario il ribasso indica la percentuale (appunto)
                 di ribasso, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.
                 Sulla base della lex specialis, quindi, si attribuisce portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che
                 funge da parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio al valore economico dell’offerta. Ciò in
                 quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio
                 costituisce l’unico dato, afferente all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria
                 e la conseguente aggiudicazione.
                 Sicché, atteso che il valore dell’offerta economica svolge una duplice funzione, quella di costituire uno
                 degli  elementi  oggetto  della  competizione  e  quella  di  predeterminare  il  valore  del  contratto  in  caso  di
                 aggiudicazione, una volta individuato il parametro di riferimento per la prima funzione (lo svolgimento della
                 gara) esso non può che assolvere anche a parametro della seconda funzione (predeterminazione del prezzo
                 del contratto) in ragione della sovrapposizione e del contemporaneo assolvimento di entrambe le funzioni
                 da parte di un unico dato.
                 A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui
                 all’art. 119 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo
                 di offerta, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la
                 fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto
                 al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. St., sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008
                 n. 2976).
                 Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i
                 ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e
                 riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mero errore di calcolo. E ciò
                 indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall’art. 217 comma 1 lett. u)
                 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del
                 medesimo d. lgs. n. 50 del 2016. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo
                 all’abrogazione),  infatti,  “la  disciplina  che  si  rinviene  dall’art.  119  del  D.P.R.  n.  207  del  2010  contiene
                 una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di
                 correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al
                 ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi
                 unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons.
                 St., sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).”




                 Consiglio di Stato, Sez. II, 09/05/2022, n. 3585

                 l’obbligo di dichiarazione dei requisiti di ordine generale sussiste anche in relazione al progettista indicato
                 dal soggetto partecipante alla gara quale soggetto incaricato dell’attività di progettazione

                 “… si può rilevare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: la facoltà di indicazione del progettista
                 “non  può  incidere  sulla  necessità  che  sia  garantita  -  quanto  meno  tendenzialmente  -  l’affidabilità  e
                 l’onorabilità  nei  riguardi  di  chi  venga  comunque  in  rapporto  diretto  con  la  pubblica  amministrazione,
                 indipendentemente  dal soggetto (il  concorrente)  destinatario  del pagamento  del corrispettivo e su cui
                 ricada l’eventuale responsabilità da inadempimento” (Cons. Stato sez. V 20 ottobre 2010, n. 7581); anche
                 i progettisti indicati, pur non assumendo il ruolo di concorrenti, comunque partecipano alla gara poiché
                 apportano ai concorrenti stessi requisiti altrimenti non posseduti e perciò di essi può essere chiesta la

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