Page 63 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale, 10/05/2022, n. 560
Il ribasso percentuale indicato per l’offerta economica prevale sull’indicazione del prezzo ribassato
“Nell’offerta economica presentata dal Consorzio aggiudicatario il ribasso indica la percentuale (appunto)
di ribasso, laddove il valore indicato in termini assoluti è denominato “prezzo offerto”.
Sulla base della lex specialis, quindi, si attribuisce portata prevalente al ribasso percentuale, atteso che
funge da parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio al valore economico dell’offerta. Ciò in
quanto, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio
costituisce l’unico dato, afferente all’offerta economica, rilevante per determinare la posizione in graduatoria
e la conseguente aggiudicazione.
Sicché, atteso che il valore dell’offerta economica svolge una duplice funzione, quella di costituire uno
degli elementi oggetto della competizione e quella di predeterminare il valore del contratto in caso di
aggiudicazione, una volta individuato il parametro di riferimento per la prima funzione (lo svolgimento della
gara) esso non può che assolvere anche a parametro della seconda funzione (predeterminazione del prezzo
del contratto) in ragione della sovrapposizione e del contemporaneo assolvimento di entrambe le funzioni
da parte di un unico dato.
A ciò si aggiunge che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il criterio della correzione delle offerte di cui
all’art. 119 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale, in caso di discordanza dei dati indicati nel modulo
di offerta, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo, anche oltre la
fattispecie dell’aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, rispetto
al quale è stato sancito dal legislatore (Cons. St., sez. III, 1 ottobre 2013 n. 4873 e sez. V, 13 giugno 2008
n. 2976).
Il criterio di correzione delle offerte di cui all’art. 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, pur se previsto solo per i
ribassi sui prezzi unitari, esprime infatti un principio generale applicabile a tutti i casi d’errore evidente e
riconoscibile (o riconosciuto) con la normale diligenza, compresi quindi i casi di mero errore di calcolo. E ciò
indipendentemente dal fatto che la specifica disposizione sia stata abrogata dall’art. 217 comma 1 lett. u)
del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del
medesimo d. lgs. n. 50 del 2016. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (anche successivo
all’abrogazione), infatti, “la disciplina che si rinviene dall’art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene
una regola di condotta suscettibile di applicazione analogica, attesa l’identità di ratio della necessità di
correggere una difformità di ordine materiale, e depone nel senso che debba assegnarsi prevalenza al
ribasso percentuale contenuto nell’offerta rispetto a quello risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi
unitari, i quali vanno perciò conseguentemente corretti per renderli rispondenti al ribasso offerto” (Cons.
St., sez. V, 19 giugno 2019 n. 4189).”
Consiglio di Stato, Sez. II, 09/05/2022, n. 3585
l’obbligo di dichiarazione dei requisiti di ordine generale sussiste anche in relazione al progettista indicato
dal soggetto partecipante alla gara quale soggetto incaricato dell’attività di progettazione
“… si può rilevare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: la facoltà di indicazione del progettista
“non può incidere sulla necessità che sia garantita - quanto meno tendenzialmente - l’affidabilità e
l’onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione,
indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui
ricada l’eventuale responsabilità da inadempimento” (Cons. Stato sez. V 20 ottobre 2010, n. 7581); anche
i progettisti indicati, pur non assumendo il ruolo di concorrenti, comunque partecipano alla gara poiché
apportano ai concorrenti stessi requisiti altrimenti non posseduti e perciò di essi può essere chiesta la
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