Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 178 del 5 aprile 2022
                 PREC 36/2022/S

                 “Appalto pubblico – in genere – scelta del contraente - requisiti – gara – offerta economica – soccorso
                 istruttorio – errore materiale – non sussiste”


                 “… in materia di appalti pubblici vige il principio generale dell’immodificabilità dell’offerta, che è regola
                 posta a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile
                 tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono
                 parte alla procedura concorsuale.
                 RILEVATO che in giurisprudenza è stato ammesso che la stazione appaltante possa comunque valutare
                 anche ex officio la sussistenza di un errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione tuttavia
                 che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini
                 ricostruttive,  senza  attingere  a  fonti  di  conoscenza  estranee  all’offerta  medesima,  né  a  dichiarazioni
                 integrative o rettificative dell’offerente (TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016). Ancora,
                 l’errore  materiale direttamente  emendabile  presuppone,  con  la sua  rilevabilità ictu oculi dal contesto
                 dell’atto, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque
                 (cfr. TAR Veneto, sez. I, 29 marzo 2019, n. 395; Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Id., sez.
                 VI,2 marzo 2017, n. 978).”

                 “Non ricorre un’ipotesi di errore materiale emendabile dalla stazione appaltante, anche con riferimento
                 alla formulazione dell’offerta, quando non si sia verificata una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua
                 espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta e che sia
                 ravvisabile ictu oculi dalla stazione appaltante: solo in tale ipotesi la stazione appaltante potrà modificare il
                 testo in una sua parte per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione.”








































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