Page 61 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Lazio, Sez. Terza-quater, 20/05/2022, n. 6531

                 L’aggiudicataria non ha indicato, all’interno della voce relativa al costo del personale tutti gli ulteriori costi
                 della manodopera incidenti sulla commessa, riferibili a servizi subappaltati o svolti da personale non adibito
                 a tempo pieno nell’appalto. A tal riguardo non può trovare applicazione il principio della generale affidabilità
                 dell’offerta

                 “L’art. 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recita .” Nell’offerta economica l’operatore
                 deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
                 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
                 servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni
                 appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il
                 rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. ... Per la ricorrente l’aggiudicataria non ha
                 indicato, all’interno della voce relativa al costo del personale (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016),
                 tutti gli ulteriori costi della manodopera incidenti sulla commessa, riferibili a servizi subappaltati o svolti
                 da  personale  non  adibito  a  tempo  pieno  nell’appalto,  ma  comunque  costituenti  costi  “strutturali”  della
                 commessa, per cui l’importo indicato nella offerta economica non ha precisato, né distinto i costi della
                 manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli servizi che sono
                 stati rappresentati in modo aggregato senza precisare l’effettivo costo di tutto il personale impiegato nella
                 commessa. ... L’aggiudicataria ha indicato un costo per il personale non conforme al dato reale proprio
                 perché non ha indicato tutto il personale impiegato, ma solo due addetti a tempo pieno, prevedendo, per
                 tutti gli altri servizi previsti per l’esecuzione della commessa, una offerta aggregata che non ha distinto i
                 costi della manodopera necessaria alla esecuzione del servizio. … Né al riguardo, può trovare applicazione
                 il principio della generale affidabilità dell’offerta, atteso che la stessa deve necessariamente partecipare,
                 già in sede di offerta economica, i singoli costi della manodopera anche al fine di consentire lo svolgimento
                 del successivo subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta previsto dal successivo art. 97. … È
                 l’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici che impone, ai concorrenti, di indicare “i propri costi
                 della manodopera” nell’offerta economica. … Ciò costituisce un obbligo dichiarativo imposto alle società
                 partecipanti alla gara pubblica a pena di esclusione, anche ed a prescindere da una espressa previsione,
                 in tal senso, della lex specialis di gara (Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, nn. 7 e 8) e discende chiaramente
                 dal combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 83, comma
                 9, del medesimo codice, il quale non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l’offerta tecnica
                 o economica.”




                 TAR Puglia, Sez. II, 20/05/2022, n. 730

                 È ammesso il soccorso istruttorio in caso di tardivo o mancato versamento del contributo ANAC ingenerato
                 da un malfunzionamento tecnico di un sistema informatico

                 “La disciplina, che in questa sede occorre richiamare, è quella del soccorso istruttorio.
                 Questo istituto, che di per sé trova fondamento tanto nel codice dei contratti pubblici all’art. 83, comma
                 9, quanto nell’art. 6 della L. 241/1990, costituisce il logico corollario dei principi del giusto procedimento,
                 del  buon  andamento  e  della  leale  collaborazione  tra  pubblica amministrazione  e  privati,  in  una  logica
                 che  mira  al  superamento  del  rigore  formale  del  procedimento  amministrativo  e  alla  garanzia  del  favor
                 partecipationis.
                 Tale disciplina, frutto di una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, permette dunque alle Stazioni
                 appaltanti, anche in assenza e/o incompletezza di alcune dichiarazioni, di consentire la regolarizzazione
                 della documentazione da parte dei privati, allorquando tale carenza documentale non si traduca in una
                 mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione alla gara.

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