Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 Una interessante pronuncia è anche quella a firma   sanzione interdittiva e pecuniaria di cui al predetto
                 del  TAR  Perugia,  26.05.2022  n.  339,  la  quale   art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
                 evidenzia  che:  “Come recentemente  chiarito
                 dalla Giurisprudenza,  per  integrare  un  illecito   Infatti,  l’omissione  dichiarativa,  anche  se  riferita
                 professionale  rilevante  al  fine  dell’esclusione   ad  obblighi  predeterminati  dalla normativa  di
                 da  una  procedura  di gara,  “da  un  lato occorre   gara, non è equiparabile alla “falsa dichiarazione”
                 che  il  comportamento  pregresso  assuma  la   richiesta  tassativamente  dal menzionato  art.  80
                 qualificazione oggettiva di comportamento in grado   comma 12 del Codice dei contratti pubblici per poter
                 d’incrinare  l’affidabilità  e  integrità  dell’operatore   legittimare l’esercizio del potere sanzionatorio da
                 nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il   parte dell’ANAC, annullando la delibera impugnata
                 fatto così qualificato va messo in relazione con il   e la conseguente annotazione sul Casellario .
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                 contratto  oggetto  dell’affidamento,  così  da  poter
                 declinare  in termini relativi  e  concreti  la  nozione   In  termini  di  gravi  illeciti  professionali,  merita
                 d’inaffidabilità  e  assenza  d’integrità,  ai  fini  della   attenzione  anche  la  recente  pronuncia  del  TAR
                 specifica  procedura  di  gara  interessata”  (cfr.,  ex   Puglia Lecce, Sez. I, 05.04.2022, n. 552 il quale
                 multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 307/2021).”   evidenzia  che  in  termini  di indici sintomatici,  “il
                 Nel caso di specie trattato dai giudici di prime cure,   sequestro preventivo non può ricomprendersi tra
                 si evidenziava che la controversia tra parti private   le cause  di esclusione  di cui  all’art.  80,  comma
                 non riguardava prodotti offerti in sede di gara ed   5  lett.  c),  che  ricomprende  situazioni oggetto  di
                 era  pertanto  inidonea  ad  incidere  sull’affidabilità   valutazione  discrezionale  da  parte  della  stazione
                 morale e professionale della società aggiudicataria   appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi
                 al fine di configurare un grave illecito professionale,   illeciti professionali”, tali da rendere dubbia la (sua)
                 incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla   integrità o affidabilità dell’operatore economico.”
                 società nella domanda di partecipazione.       In  tema  di  “errore  professionale  grave”,  merita
                                                                invece  una  considerazione  tutta  propria,  la
                 Tutto ciò inevitabilmente  sposta  l’attenzione  sul   pronuncia  del Consiglio  di Stato, Sez.  V, 22
                 momento  dichiarativo  della procedura  di gara,   aprile 2022, n. 3107, la quale precisa che ai fini
                 su  quanto  l’operatore  concorrente  ha  l’onere  di   dell’eventuale  esclusione  discrezionale dalla  gara
                 asseverare  o  meno  in sede  di predisposizione   per  errore  professionale  grave  ai  sensi  dell’art.
                 della   documentazione   amministrativa   e    80,  comma  5,  lett.  c),  del  decreto  legislativo  n.
                 conseguentemente  si  intreccia  con  i  profili   50  del  2016,  va  intesa  qualsiasi  condotta  legata
                 sanzionatori propri della disciplina codicistica come   all’esercizio  dell’attività  professionale  contraria  a
                 previsti al comma 12 dell’art. 80 del Codice. A tal   un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed
                 fine si precisa che l’omessa dichiarazione in gara   amministrativo (così Cons. Stato, sez. III, 4 marzo
                 di un  precedente  penale  astrattamente  rilevante   2020,  n.  1603;  nonché  Cons.  Stato,  sez.  V,  19
                 quale  “grave  illecito  professionale”  non  legittima   novembre 2018, n. 6529; Cons. Stato, sez. III 5
                 tra l’altro l’applicazione, da parte dell’ANAC, della   settembre 2017, n. 4192).








                 6. Sulle modalità di comunicazione tra stazioni appaltanti e ANAC per la tenuta e aggiornamento delle
                 sezioni del casellario informatico. Comunicato ANAC del 30 marzo 2022 - https://www.anticorruzione.it/-/
                 comunicato-del-presidente-del-30-marzo-2022.
                 Sul punto si propone la sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I, 26 aprile 2022, n. 4994 - Deve osservarsi
                 (…) che, in linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel casellario informatico
                 delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato – ed esercitabile – senza soluzione di continuità, sia nella
                 vigenza  che  dopo  l’abrogazione  dell’art.  8,  comma  2,  lett.  dd),  del  d.p.r.  n.  207/2010,  che  prevedeva
                 l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei
                 lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale
                 al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le
                 stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di
                 Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).

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