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Mediappalti Il Punto
Una interessante pronuncia è anche quella a firma sanzione interdittiva e pecuniaria di cui al predetto
del TAR Perugia, 26.05.2022 n. 339, la quale art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
evidenzia che: “Come recentemente chiarito
dalla Giurisprudenza, per integrare un illecito Infatti, l’omissione dichiarativa, anche se riferita
professionale rilevante al fine dell’esclusione ad obblighi predeterminati dalla normativa di
da una procedura di gara, “da un lato occorre gara, non è equiparabile alla “falsa dichiarazione”
che il comportamento pregresso assuma la richiesta tassativamente dal menzionato art. 80
qualificazione oggettiva di comportamento in grado comma 12 del Codice dei contratti pubblici per poter
d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore legittimare l’esercizio del potere sanzionatorio da
nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il parte dell’ANAC, annullando la delibera impugnata
fatto così qualificato va messo in relazione con il e la conseguente annotazione sul Casellario .
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contratto oggetto dell’affidamento, così da poter
declinare in termini relativi e concreti la nozione In termini di gravi illeciti professionali, merita
d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della attenzione anche la recente pronuncia del TAR
specifica procedura di gara interessata” (cfr., ex Puglia Lecce, Sez. I, 05.04.2022, n. 552 il quale
multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 307/2021).” evidenzia che in termini di indici sintomatici, “il
Nel caso di specie trattato dai giudici di prime cure, sequestro preventivo non può ricomprendersi tra
si evidenziava che la controversia tra parti private le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma
non riguardava prodotti offerti in sede di gara ed 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di
era pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità valutazione discrezionale da parte della stazione
morale e professionale della società aggiudicataria appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi
al fine di configurare un grave illecito professionale, illeciti professionali”, tali da rendere dubbia la (sua)
incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla integrità o affidabilità dell’operatore economico.”
società nella domanda di partecipazione. In tema di “errore professionale grave”, merita
invece una considerazione tutta propria, la
Tutto ciò inevitabilmente sposta l’attenzione sul pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 22
momento dichiarativo della procedura di gara, aprile 2022, n. 3107, la quale precisa che ai fini
su quanto l’operatore concorrente ha l’onere di dell’eventuale esclusione discrezionale dalla gara
asseverare o meno in sede di predisposizione per errore professionale grave ai sensi dell’art.
della documentazione amministrativa e 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n.
conseguentemente si intreccia con i profili 50 del 2016, va intesa qualsiasi condotta legata
sanzionatori propri della disciplina codicistica come all’esercizio dell’attività professionale contraria a
previsti al comma 12 dell’art. 80 del Codice. A tal un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed
fine si precisa che l’omessa dichiarazione in gara amministrativo (così Cons. Stato, sez. III, 4 marzo
di un precedente penale astrattamente rilevante 2020, n. 1603; nonché Cons. Stato, sez. V, 19
quale “grave illecito professionale” non legittima novembre 2018, n. 6529; Cons. Stato, sez. III 5
tra l’altro l’applicazione, da parte dell’ANAC, della settembre 2017, n. 4192).
6. Sulle modalità di comunicazione tra stazioni appaltanti e ANAC per la tenuta e aggiornamento delle
sezioni del casellario informatico. Comunicato ANAC del 30 marzo 2022 - https://www.anticorruzione.it/-/
comunicato-del-presidente-del-30-marzo-2022.
Sul punto si propone la sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I, 26 aprile 2022, n. 4994 - Deve osservarsi
(…) che, in linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel casellario informatico
delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato – ed esercitabile – senza soluzione di continuità, sia nella
vigenza che dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, che prevedeva
l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei
lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale
al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le
stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).
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