Page 65 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 188 del 13 aprile 2022
                 PREC 37/2022/L

                 “Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  alle  proposte  migliorative,  la  Commissione  giudicatrice  valuta
                 preventivamente  la  loro  ammissibilità  (sotto  il  profilo  della  portata  migliorativa  e  non  innovativa  del
                 progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non
                 richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro
                 efficienza ed efficacia”


                 “secondo  un  consolidato  insegnamento  della  giurisprudenza  amministrativa,  le  offerte  migliorative
                 consistono  in  soluzioni  tecniche  che,  senza  incidere  sulla  struttura,  sulla  funzione  e  sulla  tipologia  del
                 progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti
                 a  diverse  soluzioni,  configurandosi  come  integrazioni,  precisazioni  e  migliorie  che  rendono  il  progetto
                 meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali
                 delle prestazioni richieste (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 282/2021; n. 2969/2020; n. 6793/2019).
                 L’elaborazione giurisprudenziale è altrettanto consolidata nel ritenere che le valutazioni nel merito delle
                 proposte  tecniche,  anche  per  quanto  riguarda  l’efficienza  e  l’efficacia  delle  migliorie,  nonché  la  loro
                 corrispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante, appartengono all’ambito
                 tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e, pertanto, non sono sindacabili se non a fronte di
                 macroscopici profili di illegittimità (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 2853/2018; 282/2021); ... , senza
                 entrare nel merito della valutazione o del punteggio attribuito nel caso di specie alle due migliorie in esame,
                 sia d’uopo osservare che l’ambito della disamina delle proposte migliorative da parte della Commissione,
                 prodromica all’attribuzione del punteggio, dovrebbe essere esteso alla valutazione della loro ammissibilità
                 (sotto  il  profilo  della  portata  migliorativa  e  non  innovativa  del  progetto),  della  loro  rispondenza  alle
                 previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso,
                 in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis (Cfr. TAR Campania, Napoli, I, n. 901/2022,
                 con riferimento a un caso di offerta migliorativa in contrasto con la vigente normativa regionale in materia
                 di sistemi antincendio non espressamente richiamata) nonché della loro efficienza ed efficacia.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 180 del 5 aprile 2022
                 PREC 46/2022/L

                 “Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Criteri – Offerta economicamente più vantaggiosa
                 – Offerta tecnica – Elementi quantitativi – Inserimento – Lex specialis – Fuorviante – Conseguenze”

                 “In una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
                 qualora le offerte presentate contengano elementi che non possono essere conosciuti prima della conclusione
                 dell’esame delle offerte tecniche e tale presenza non sia riconducibile ad un errore dell’operatore economico,
                 tale da comportarne la sua esclusione dalla gara, ma ad una fuorviante formulazione della lex specialis, la
                 Commissione giudicatrice è tenuta ad astenersi dal compiere qualsiasi valutazione e a rimettere gli atti alla
                 Stazione appaltante ai fini dell’adozione delle determinazioni di competenza”







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