Page 65 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
P. 65
Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 188 del 13 aprile 2022
PREC 37/2022/L
“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta
preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del
progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non
richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro
efficienza ed efficacia”
“secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, le offerte migliorative
consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del
progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti
a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto
meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali
delle prestazioni richieste (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 282/2021; n. 2969/2020; n. 6793/2019).
L’elaborazione giurisprudenziale è altrettanto consolidata nel ritenere che le valutazioni nel merito delle
proposte tecniche, anche per quanto riguarda l’efficienza e l’efficacia delle migliorie, nonché la loro
corrispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante, appartengono all’ambito
tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e, pertanto, non sono sindacabili se non a fronte di
macroscopici profili di illegittimità (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 2853/2018; 282/2021); ... , senza
entrare nel merito della valutazione o del punteggio attribuito nel caso di specie alle due migliorie in esame,
sia d’uopo osservare che l’ambito della disamina delle proposte migliorative da parte della Commissione,
prodromica all’attribuzione del punteggio, dovrebbe essere esteso alla valutazione della loro ammissibilità
(sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), della loro rispondenza alle
previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso,
in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis (Cfr. TAR Campania, Napoli, I, n. 901/2022,
con riferimento a un caso di offerta migliorativa in contrasto con la vigente normativa regionale in materia
di sistemi antincendio non espressamente richiamata) nonché della loro efficienza ed efficacia.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 180 del 5 aprile 2022
PREC 46/2022/L
“Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Criteri – Offerta economicamente più vantaggiosa
– Offerta tecnica – Elementi quantitativi – Inserimento – Lex specialis – Fuorviante – Conseguenze”
“In una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
qualora le offerte presentate contengano elementi che non possono essere conosciuti prima della conclusione
dell’esame delle offerte tecniche e tale presenza non sia riconducibile ad un errore dell’operatore economico,
tale da comportarne la sua esclusione dalla gara, ma ad una fuorviante formulazione della lex specialis, la
Commissione giudicatrice è tenuta ad astenersi dal compiere qualsiasi valutazione e a rimettere gli atti alla
Stazione appaltante ai fini dell’adozione delle determinazioni di competenza”
65