Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 In  questa  direzione  l’art.  80,  comma  5,  lett.  c),   Come si è già detto, del resto, l’art. 80, comma 5,
                 del Codice dei contratti costituisce “norma  di   lettera c), costituisce norma di chiusura e in quanto
                 chiusura”, ossia una clausola residuale in cui può   tale,  introducendo  una  eccezionale  deroga  al
                 essere  fatta  rientrare  qualsiasi  violazione  tale   principio di tassatività delle clausole di esclusione,
                 da  rendere  dubbia  l’integrità  o  l’affidabilità  del   comporta  che  sulla Stazione  appaltante  gravi
                 concorrente (così T.A.R. Lazio, sez. II, 9 dicembre   “uno  specifico  onere  di  allegazione  e  probatorio
                 2020,  n.  13237;  Cons.  Stato,  sez.  III,  4  marzo   in merito alla rilevanza di tali fatti, che giustifichi
                 2020, n. 1603).                                l’esclusione dell’impresa dalla gara”. Di qui ancora
                                                                la  sussistenza  di  “oneri  procedimentali  rafforzati
                 Tra  queste  “violazioni”  rientrano  pertanto  anche   in termini sia  probatori  sia  motivazionali” (così
                 i  reati  diversi  da  quelli  di  cui  all’art.  80,  comma   ancora T.A.R. Lazio, sez. II, 9 dicembre 2020, n.
                 1, nonché quelli pur riconducibili a siffatto elenco   13237, cit.).
                 (art. 80, comma 1) ma per i quali non è ancora
                 intervenuta  sentenza  definitiva  di  condanna.  In   È ovvio che  l’indagine appena  espletata  non
                 questa  stessa  direzione  possono  essere  prese  in   pretende di essere esaustiva né completa, essa va
                 considerazione non solo le condanne non definitive   periodicamente aggiornata ed integrata, raffinata
                 ma anche altri accertamenti ed elementi di prova   ed  allargata,  così da  consentire  un  maggior
                 quali  rinvii  a  giudizio  oppure  misure  restrittive   rafforzamento  dei  margini  entro  cui  consentire
                 della libertà personale o patrimoniale.        movimento e valutazione alle stazioni appaltanti.





















                 Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del
                 legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche
                 sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario
                 informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.
                 L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione
                 nella  funzione  surriferita  di  acquisire  e  pubblicare  ogni  notizia  ritenuta  utile  a  fini  di  trasparenza  e  di
                 corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18,
                 n. 12155).
                 Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento
                 di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario.
                 I  provvedimenti  di  risoluzione  contrattuale,  infatti,  sono  chiaramente  rilevanti  in  termini  di  errore
                 professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016:
                 trattasi, quindi, di provvedimenti riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere
                 l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.
                 Infine  va  sottolineato  che  non  compete  all’ANAC  valutare  l’intrinseca  legittimità  dei  provvedimenti
                 adottati dalle stazioni appaltanti, oggetto di segnalazione ed annotazione: all’Autorità spetta, semmai, la
                 verifica circa l’effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo deve essere instaurato il
                 contraddittorio con l’operatore economico, che se del caso può far rilevare l’inesistenza dei provvedimenti
                 segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può
                 essere contestata dall’operatore economico solo nelle competenti sedi, e correlativamente non può ritenersi
                 consentito  all’ANAC  sovrapporre  una  propria  valutazione,  poiché  un  simile  sistema  comprometterebbe
                 la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata
                 differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.

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