Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
In questa direzione l’art. 80, comma 5, lett. c), Come si è già detto, del resto, l’art. 80, comma 5,
del Codice dei contratti costituisce “norma di lettera c), costituisce norma di chiusura e in quanto
chiusura”, ossia una clausola residuale in cui può tale, introducendo una eccezionale deroga al
essere fatta rientrare qualsiasi violazione tale principio di tassatività delle clausole di esclusione,
da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del comporta che sulla Stazione appaltante gravi
concorrente (così T.A.R. Lazio, sez. II, 9 dicembre “uno specifico onere di allegazione e probatorio
2020, n. 13237; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo in merito alla rilevanza di tali fatti, che giustifichi
2020, n. 1603). l’esclusione dell’impresa dalla gara”. Di qui ancora
la sussistenza di “oneri procedimentali rafforzati
Tra queste “violazioni” rientrano pertanto anche in termini sia probatori sia motivazionali” (così
i reati diversi da quelli di cui all’art. 80, comma ancora T.A.R. Lazio, sez. II, 9 dicembre 2020, n.
1, nonché quelli pur riconducibili a siffatto elenco 13237, cit.).
(art. 80, comma 1) ma per i quali non è ancora
intervenuta sentenza definitiva di condanna. In È ovvio che l’indagine appena espletata non
questa stessa direzione possono essere prese in pretende di essere esaustiva né completa, essa va
considerazione non solo le condanne non definitive periodicamente aggiornata ed integrata, raffinata
ma anche altri accertamenti ed elementi di prova ed allargata, così da consentire un maggior
quali rinvii a giudizio oppure misure restrittive rafforzamento dei margini entro cui consentire
della libertà personale o patrimoniale. movimento e valutazione alle stazioni appaltanti.
Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del
legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche
sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario
informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.
L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione
nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di
corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18,
n. 12155).
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento
di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario.
I provvedimenti di risoluzione contrattuale, infatti, sono chiaramente rilevanti in termini di errore
professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016:
trattasi, quindi, di provvedimenti riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere
l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.
Infine va sottolineato che non compete all’ANAC valutare l’intrinseca legittimità dei provvedimenti
adottati dalle stazioni appaltanti, oggetto di segnalazione ed annotazione: all’Autorità spetta, semmai, la
verifica circa l’effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo deve essere instaurato il
contraddittorio con l’operatore economico, che se del caso può far rilevare l’inesistenza dei provvedimenti
segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può
essere contestata dall’operatore economico solo nelle competenti sedi, e correlativamente non può ritenersi
consentito all’ANAC sovrapporre una propria valutazione, poiché un simile sistema comprometterebbe
la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata
differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.
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