Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 appalto  pubblico,  assunta  da  un’amministrazione   considerare i fatti emergenti dall’indagine penale”
                 aggiudicatrice  per  via  di  significative  carenze   (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  10  gennaio  2022,
                 verificatesi  nella  sua  esecuzione,  impedisce   n.  164),  a  fortiori  laddove  si  tratti  –  come  nella
                 all’amministrazione  aggiudicatrice  che  indice una   fattispecie  vagliata  dal  TAR  Lombardia  –  di  reati
                 nuova  gara  d’appalto  di  effettuare  una  qualsiasi   “ostativi” ex art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: in
                 valutazione,  nella  fase  della  selezione  degli   siffatte ipotesi, “seppure la condotta di cui trattasi
                 offerenti,  sull’affidabilità  dell’operatore  cui  la   non  sia stata  ancora  sanzionata  con sentenza
                 suddetta risoluzione si riferisce”).           definitiva,  si  ritiene  opportuno  mettere  al  riparo
                                                                l’interesse  pubblico  dal  pericolo  manifestato”  da
                 Dal  che  si desume,  in termini generali, “da  un   tali gravi reati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 aprile
                 lato, che  non  occorre  un  giudicato sulla vicenda   2021, n. 3165).
                 addebitata  al  concorrente  per  poterne  trarre
                 ragioni d’inaffidabilità o non integrità giustificanti   Nel  suo  agire,  il contraente  pubblico,  non  può
                 la sua esclusione; dall’altro – al contempo – che   essere  obbligata  a  contrarre  con  soggetti che
                 l’amministrazione  è  investita  d’un  autonomo  e   ritiene  inaffidabili,  “quand’anche  l’illecito  non  sia
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                 distinto  apprezzamento  in  funzione  dell’adozione   stato accertato definitivamente in giudizio  (come
                 dei provvedimenti  d’ammissione  ed  esclusione   si può  desumere  anche  dalla  Corte  di giustizia
                 dalla  gara  (cfr.,  oggi,  l’art.  80,  comma  10-bis,   dell’Unione europea,  sentenza  19  giugno 2019,
                 ultimo  periodo,  d.lgs.  n.  50  del  2016)”  (Cons.   in causa  C-41/18,  Meca),  ma  sussistano  e  siano
                 Stato, n. 307 del 2021, cit.).                 valutati elementi tali da «provocare la rottura del
                                                                rapporto  di  fiducia  con  l’operatore  economico»
                 Quanto suesposto ben vale, con i dovuti adattamenti   (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 3
                 e  declinazioni,  per  le ipotesi di risoluzione di cui   ottobre 2019, in causa C-267/18, D.A.C. SA e con
                 all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del   essa si veda anche  Corte Cost., 27 luglio 2020,
                 2016,  per  le  quali  –  come  è  evidente  dal  tenore   n. 168).
                 della disposizione  –  occorre  un  apprezzamento   Fermo  ciò,  “l’operatore  economico”  per  propria
                 diretto  dalla  stazione  appaltante  sul piano  della   parte,  avrà  l’onere  di dimostrare  la propria
                 gravità, oltreché della collocazione temporale del   dissociazione  dalle  condotte  penalmente
                 fatto.                                         sanzionabili  onde  favorire  la  valutazione  positiva
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                 Nelle  valutazioni discrezionali demandate  alla   Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2021, n. 8744;
                 stazione appaltante ai fini dell’esclusione facoltativa   TAR  Lazio  –  Roma,  sez.  I,  18  giugno  2021,  n.
                 dell’operatore economico, essa “deve ovviamente   7300) .
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                 4. Interessante sul punto quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442, il quale
                 ha chiarito anche – con riguardo in particolare ai pregiudizi di natura penale – che l’indagine della stazione
                 appaltante  si  incentra  su  un  apprezzamento  autonomo  dei  fatti,  tenuto  conto  del  contesto  temporale.
                 Dal  che si desume,  in termini generali, da  un lato, che  se non occorre  certamente  un giudicato sulla
                 vicenda  addebitata  al  concorrente  per  poterne  trarre  ragioni  d’inaffidabilità  o  non  integrità  giustificanti
                 la sua esclusione; dall’altro – al contempo – che l’amministrazione è investita d’un autonomo e distinto
                 apprezzamento in funzione dell’adozione dei provvedimenti d’ammissione ed esclusione dalla gara.
                 5. Interessanti anche le implicazioni che si aprono sul punto, qualora, in relazione alla natura giuridica
                 dell’operatore economico e alla composizione dell’organigramma operativo dello stesso, sussistano altresì
                 rapporti  di  parentela  tra  i  diversi  soggetti  fisici  componenti  la  struttura  amministrativa  dell’operatore
                 economico. Sul punto il Consiglio di Stato ha previsto la possibilità che i legami di parentela con i soggetti
                 apicali di una società siano configurabili “come circostanze neutre e irrilevanti ai fini del giudizio di affidabilità
                 della contraente” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2022, n. 768). Tale orientamento si contrappone ad
                 altro che in presenza di legami di parentela, si presuppone una unicità del centro di interessi e pertanto,
                 osterebbe alla dimostrazione della effettiva dissociazione della società dalle condotte criminali ascritte (TAR
                 Toscana – Firenze, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 77; TAR Campania – Napoli, sez. I, 8 febbraio 2021, nn.
                 799 e 800; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 35).

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