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profili informativi, Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola
del 2020, cit., in cui si pone in risalto che “È […] valutazione e il trattamento datogli in sede penale;
indispensabile una valutazione in concreto della d’altro canto, l’apprezzamento del medesimo fatto
stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi in sede penale e da parte dell’amministrazione ex
previste dalla medesima lettera c) [ed ora articolate art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016
nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto è ben distinto, proprio perché diverse sono le
delle modifiche da ultimo introdotte [dal] decreto- finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti
legge 18 aprile 2019, n. 32 – Disposizioni urgenti parametri normativi”; in generale, in relazione
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per all’apprezzamento del fatto a fini escludenti cfr.,
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di inter multis, Cons. Stato, III, 11 agosto 2021,
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito n. 5852; V, 9 gennaio 2020, n. 158; n. 2260 del
di eventi sismici; convertito dalla legge 14 giugno 2020, cit.; 17 settembre 2018, n. 5424).
2019, n. 55]”).
Ciò anche considerato che, come chiarito dalla
A tale proposito, s’è chiarito anche – con riguardo giurisprudenza della Corte di Giustizia, la mera
in particolare ai pregiudizi di natura penale – che contestazione giudiziale non vale a precludere o
l’indagine cui la stazione appaltante è chiamata superare l’attitudine escludente di un pregresso
non può arrestarsi, per poter scartare la rilevanza illecito (cfr. Corte di giustizia, 19 giugno 2019,
escludente dell’illecito, alla constatazione causa C-41/18, in cui si afferma che “l’articolo 57,
dell’assenza di una sentenza di condanna o paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/
comunque alle valutazioni espresse in sede UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
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penale , ma deve spingersi ad un apprezzamento 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
autonomo dei fatti (cfr. Cons. Stato, V, 8 abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere
gennaio 2021, n. 307: “ai fini della valutazione interpretato nel senso che osta a una normativa
dell’affidabilità e integrità dell’impresa il giudizio nazionale in forza della quale la contestazione in
dell’amministrazione non può che investire il fatto giudizio della decisione di risolvere un contratto di
3. Ricordo a me stesso che un procedimento penale è pendente già con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito
registro. Un orientamento Giurisprudenziale riconosce alla stazione appaltante la facoltà di escludere un
concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti [ivi]
compiuti”, risultando a tal fine sufficiente anche il semplice “avvio di indagini penali” (cfr. TAR Lombardia –
Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1069; in termini analoghi cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307; TAR
Marche – Ancona, sez. I, 12 febbraio 2021, n. 125; TAR Campania – Napoli, sez. VII, 15 febbraio 2021, n. 978).
Merita sul punto ricordare che allorquando un’impresa sia esclusa dalla gara d’appalto per grave illecito
professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di
una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016
alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo), è
direttamente applicabile l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione
non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.
L’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 non stabilisce alcunché in ordine all’efficacia temporale
della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale,
ai sensi del comma 5, lett. c), derivi da una sentenza penale non definitiva.
I commi 10 e 10-bis dell’art. 80, infatti, si occupano della durata dell’esclusione, nell’ipotesi in cui essa
si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria
della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (commi 10 e 10-bis, primo periodo),
ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal
passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).
Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale
in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla “norma di cui all’art. 57,
par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione
per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti
professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di
esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)” (di recente,
Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2022 n. 575).
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