Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 profili  informativi,  Cons.  Stato,  Ad.  plen.,  n.  16   in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola
                 del 2020, cit., in cui si pone in risalto che “È […]   valutazione e il trattamento datogli in sede penale;
                 indispensabile una  valutazione  in concreto  della   d’altro canto, l’apprezzamento del medesimo fatto
                 stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi   in sede penale e da parte dell’amministrazione ex
                 previste dalla medesima lettera c) [ed ora articolate   art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016
                 nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto   è  ben  distinto,  proprio  perché  diverse  sono  le
                 delle modifiche da ultimo introdotte [dal] decreto-  finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti
                 legge 18 aprile 2019, n. 32 – Disposizioni urgenti   parametri  normativi”; in generale,  in relazione
                 per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per   all’apprezzamento  del  fatto  a  fini  escludenti  cfr.,
                 l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di   inter  multis,  Cons.  Stato,  III,  11  agosto  2021,
                 rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito   n. 5852; V, 9 gennaio 2020, n. 158; n. 2260 del
                 di eventi sismici; convertito dalla legge 14 giugno   2020, cit.; 17 settembre 2018, n. 5424).
                 2019, n. 55]”).
                                                                Ciò anche  considerato  che,  come  chiarito  dalla
                 A tale proposito, s’è chiarito anche – con riguardo   giurisprudenza  della Corte  di Giustizia,  la mera
                 in particolare ai pregiudizi di natura penale – che   contestazione  giudiziale non  vale  a  precludere  o
                 l’indagine  cui  la  stazione  appaltante  è  chiamata   superare  l’attitudine  escludente  di un  pregresso
                 non può arrestarsi, per poter scartare la rilevanza   illecito  (cfr.  Corte  di  giustizia,  19  giugno  2019,
                 escludente  dell’illecito,  alla  constatazione  causa C-41/18, in cui si afferma che “l’articolo 57,
                 dell’assenza  di una  sentenza  di condanna  o   paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/
                 comunque  alle  valutazioni  espresse  in  sede   UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del
                       3
                 penale , ma deve spingersi ad un apprezzamento   26  febbraio  2014,  sugli  appalti  pubblici  e  che
                 autonomo  dei  fatti  (cfr.  Cons.  Stato,  V,  8   abroga  la direttiva  2004/18/CE,  deve  essere
                 gennaio  2021,  n.  307:  “ai  fini  della  valutazione   interpretato  nel senso  che  osta  a  una  normativa
                 dell’affidabilità  e  integrità  dell’impresa  il  giudizio   nazionale in forza della quale la contestazione in
                 dell’amministrazione non può che investire il fatto   giudizio della decisione di risolvere un contratto di




                 3. Ricordo a me stesso che un procedimento penale è pendente già con l’iscrizione della notizia di reato  nell’apposito
                 registro. Un orientamento Giurisprudenziale riconosce alla stazione appaltante la facoltà di  escludere un
                 concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, a prescindere dalla definitività degli accertamenti [ivi]
                 compiuti”, risultando a tal fine sufficiente anche il semplice “avvio di indagini penali” (cfr. TAR Lombardia –
                 Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1069; in termini analoghi cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307; TAR
                 Marche – Ancona, sez. I, 12 febbraio 2021, n. 125; TAR Campania – Napoli, sez. VII, 15 febbraio 2021, n. 978).
                 Merita sul punto ricordare che allorquando un’impresa sia esclusa dalla gara d’appalto per grave illecito
                 professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di
                 una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016
                 alla  sentenza  penale  definitiva  ovvero  alla  esclusione  disposta  con  provvedimento  amministrativo),  è
                 direttamente applicabile l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione
                 non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.
                 L’art.  80,  d.lgs.  n.  50  del  2016  non  stabilisce  alcunché  in  ordine  all’efficacia  temporale
                 della   causa   di   esclusione,   laddove   il   fatto   valutabile   come   illecito   professionale,
                 ai   sensi   del   comma   5,   lett.   c),   derivi   da   una   sentenza   penale   non   definitiva.
                 I commi 10 e 10-bis dell’art. 80, infatti, si occupano della durata dell’esclusione, nell’ipotesi in cui essa
                 si  tragga  dalla  sentenza  penale  di  condanna  definitiva,  che  non  fissi  la  durata  della  pena  accessoria
                 della  incapacità  di contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  (commi  10  e  10-bis,  primo  periodo),
                 ovvero  nel caso di adozione di un  provvedimento  amministrativo di esclusione  (con decorrenza  dal
                 passaggio in giudicato della sentenza,  ove contestato  in giudizio:  comma  10-bis, secondo  periodo).
                 Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale
                 in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla “norma di cui all’art. 57,
                 par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione
                 per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti
                 professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di
                 esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)” (di recente,
                 Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2022 n. 575).

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