Page 52 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
alla quota subappaltabile, con conseguente Imprese non corrisponderà il potere gestionale e
impegno del Legislatore ad indicare nuovi criteri rappresentativo al quale sinora il concetto di R.T.I.
(problema, tuttavia, non risolto ma “devoluto” alla ci ha abituati.
scelta motivata delle stazioni appaltanti – il che,
presumibilmente, creerà non poche problematiche
di uniformità di prassi e giurisprudenza -), così 3. Prime applicazioni giurisprudenziali …
con la sentenza in esame crolla il “forte” della e prime problematiche
quota maggioritaria della mandataria dell’A.T.I.. La
norma nazionale, quindi, dovrà essere disapplicata Appena il tempo di “metabolizzare” i contenuti
per contrasto con le disposizioni comunitarie, come della sentenza della Corte europea e subito si
interpretate dalla Corte di Giustizia. deve affrontare il tema delle prime applicazioni dei
Anche in questo caso, si attende una indicazione da principi interpretativi contenuti nella sentenza.
parte del Legislatore per cercare di fissare alcune
regole in materia di distribuzione delle quote La prima decisione del Consiglio di Stato (Sez. VII,
all’interno dei Raggruppamenti: ciò, auspicando n. 4425) è stata emessa il 31 maggio u.s. e riprende
che la emananda norma possa rispondere alla integralmente il principio di diritto enunciato dalla
altrettanto condivisibile esigenza di avere un Corte di Giustizia, giudicando un “caso limite” in cui
interlocutore “rappresentativo” per la Stazione in un RTI misto il sub-raggruppamento orizzontale
Appaltante e che la norma stessa non addossi la aveva suddiviso al 50% fra due mandanti le
responsabilità alle singole Stazioni Appaltanti. lavorazioni della categoria scorporabile.
Secondo il Collegio, tale ripartizione è legittima,
Altro aspetto che il Legislatore dovrà considerare giacché l’interpretazione della Corte di Giustizia si
sarà quello della responsabilità delle singole applica a tutti i tipi di raggruppamento – anche a
Imprese all’interno del Raggruppamento, cui quelli verticali e misti dove per ciascuna categoria di
accedono i ben più pratici temi delle garanzie e dei lavori ripartita tra i vari partecipanti la mandataria
pagamenti. Se anche in questo caso si lasciasse (sino alla pronuncia comunitaria in commento)
alle Stazioni Appaltanti la facoltà di delineare la era tenuta ad assumere una quota di esecuzione
struttura dei Raggruppamenti in relazione alle maggiore di quella delle mandanti.
esigenze delle singole gare (cioè, individuando
condizioni di natura “qualitativa” per porre limiti Il Consiglio di Stato, innanzitutto, richiama la propria
alla libera determinazione dei concorrenti, quali giurisprudenza interpretativa ed, in particolare, la
ad esempio l’obbligo di svolgere talune attività decisione n. 27/2014, con la quale si era stabilita
specialistiche o di “alcuni compiti essenziali”, l’insussistenza dell’obbligo di corrispondenza tra
soltanto da alcuni dei partecipanti), allora si la quota di qualificazione di ciascuna impresa e la
rischierebbe di incrementare oltre misura il rischio quota di esecuzione di rispettiva competenza – con
di prassi difformi tra le diverse Stazioni Appaltanti riguardo agli appalti di servizi e forniture -.
e, quindi, il contenzioso e l’incertezza operativa.
Ricorda, altresì, la decisione dell’Adunanza Plenaria
Se sinora l’A.T.I. è sempre stata responsabile verso n. 6/2019, che riconosce “l’art. 92, comma 2, del
la Stazione Appaltante come “unico soggetto” DPR n. 207/2010 … prescrive quindi specifiche
rappresentato dalla mandataria, ma al suo interno regole con riferimento ai requisiti di partecipazione,
vigeva la responsabilità solidale, adesso invece laddove la disciplina delle quote di partecipazione
la responsabilità della mandataria potrebbe al raggruppamento e di esecuzione dei lavori
“sfumare”, divenendo il suo ruolo quasi una richiede di rispettare i limiti consentiti dai requisiti
distinzione lessicale più che sostanziale. di qualificazione, non di coincidere … la disposizione
L’A.T.I. che è formata da soggetti “pari grado”, riconosce piena libertà delle imprese partecipanti
infatti, anche con riguardo alla distribuzione al raggruppamento di suddividere tra loro le quote
delle attività, non ha una mandataria che possa di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art.
efficacemente svolgere le funzioni di “garante” 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva
verso la Stazione Appaltante, facendosi carico (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa
delle problematiche dell’intero Raggruppamento. autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai
Nell’ipotesi di un R.T.I. 50% - 50%, ad esempio, requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa
alla qualifica di “mandataria” di una delle due associata”.
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