Page 52 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 alla  quota  subappaltabile,  con  conseguente   Imprese non corrisponderà il potere gestionale e
                 impegno  del Legislatore  ad  indicare  nuovi criteri   rappresentativo al quale sinora il concetto di R.T.I.
                 (problema, tuttavia, non risolto ma “devoluto” alla   ci ha abituati.
                 scelta motivata delle  stazioni appaltanti – il che,
                 presumibilmente, creerà non poche problematiche
                 di  uniformità  di  prassi  e  giurisprudenza  -),  così   3. Prime applicazioni giurisprudenziali …
                 con  la  sentenza  in  esame  crolla  il  “forte”  della   e prime problematiche
                 quota maggioritaria della mandataria dell’A.T.I.. La
                 norma nazionale, quindi, dovrà essere disapplicata   Appena  il  tempo di “metabolizzare” i contenuti
                 per contrasto con le disposizioni comunitarie, come   della sentenza  della Corte  europea  e subito si
                 interpretate dalla Corte di Giustizia.         deve affrontare il tema delle prime applicazioni dei
                 Anche in questo caso, si attende una indicazione da   principi interpretativi contenuti nella sentenza.
                 parte del Legislatore per cercare di fissare alcune
                 regole  in  materia  di  distribuzione  delle  quote   La prima decisione del Consiglio di Stato (Sez. VII,
                 all’interno  dei Raggruppamenti:  ciò, auspicando   n. 4425) è stata emessa il 31 maggio u.s. e riprende
                 che  la  emananda  norma  possa  rispondere  alla   integralmente il principio di diritto enunciato dalla
                 altrettanto  condivisibile  esigenza  di avere  un   Corte di Giustizia, giudicando un “caso limite” in cui
                 interlocutore  “rappresentativo”  per  la  Stazione   in un RTI misto il sub-raggruppamento orizzontale
                 Appaltante e che la norma stessa non addossi la   aveva  suddiviso  al  50%  fra  due  mandanti  le
                 responsabilità alle singole Stazioni Appaltanti.  lavorazioni della categoria scorporabile.
                                                                Secondo  il Collegio,  tale  ripartizione è  legittima,
                 Altro aspetto che il Legislatore dovrà considerare   giacché l’interpretazione della Corte di Giustizia si
                 sarà  quello  della  responsabilità  delle  singole   applica a tutti i tipi di raggruppamento – anche a
                 Imprese  all’interno  del Raggruppamento,  cui   quelli verticali e misti dove per ciascuna categoria di
                 accedono i ben più pratici temi delle garanzie e dei   lavori ripartita tra i vari partecipanti la mandataria
                 pagamenti.  Se  anche  in  questo  caso  si  lasciasse   (sino alla pronuncia  comunitaria  in commento)
                 alle  Stazioni  Appaltanti  la  facoltà  di  delineare  la   era tenuta ad assumere una quota di esecuzione
                 struttura  dei Raggruppamenti in relazione  alle   maggiore di quella delle mandanti.
                 esigenze  delle singole gare  (cioè, individuando
                 condizioni  di  natura  “qualitativa”  per  porre  limiti   Il Consiglio di Stato, innanzitutto, richiama la propria
                 alla  libera  determinazione  dei  concorrenti,  quali   giurisprudenza interpretativa ed, in particolare, la
                 ad  esempio l’obbligo di svolgere  talune  attività   decisione n. 27/2014, con la quale si era stabilita
                 specialistiche o di “alcuni compiti  essenziali”,   l’insussistenza  dell’obbligo di corrispondenza  tra
                 soltanto da alcuni dei partecipanti),  allora  si   la quota di qualificazione di ciascuna impresa e la
                 rischierebbe di incrementare oltre misura il rischio   quota di esecuzione di rispettiva competenza – con
                 di prassi difformi tra le diverse Stazioni Appaltanti   riguardo agli appalti di servizi e forniture -.
                 e, quindi, il contenzioso e l’incertezza operativa.
                                                                Ricorda, altresì, la decisione dell’Adunanza Plenaria
                 Se sinora l’A.T.I. è sempre stata responsabile verso   n. 6/2019, che riconosce “l’art. 92, comma 2, del
                 la  Stazione  Appaltante  come  “unico  soggetto”   DPR  n.  207/2010  …  prescrive  quindi  specifiche
                 rappresentato dalla mandataria, ma al suo interno   regole con riferimento ai requisiti di partecipazione,
                 vigeva  la responsabilità solidale, adesso  invece   laddove la disciplina delle quote di partecipazione
                 la responsabilità della mandataria  potrebbe   al raggruppamento  e di esecuzione  dei lavori
                 “sfumare”,  divenendo  il  suo  ruolo  quasi  una   richiede di rispettare i limiti consentiti dai requisiti
                 distinzione lessicale più che sostanziale.     di qualificazione, non di coincidere … la disposizione
                 L’A.T.I.  che  è  formata  da  soggetti  “pari  grado”,   riconosce piena libertà delle imprese partecipanti
                 infatti,  anche  con  riguardo  alla  distribuzione   al raggruppamento di suddividere tra loro le quote
                 delle  attività,  non  ha  una  mandataria  che  possa   di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art.
                 efficacemente  svolgere  le  funzioni  di  “garante”   92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva
                 verso  la  Stazione  Appaltante,  facendosi  carico   (art.  92,  co.  2,  quarto  periodo,  sia pure  previa
                 delle problematiche  dell’intero  Raggruppamento.   autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai
                 Nell’ipotesi di un R.T.I. 50% - 50%, ad esempio,   requisiti  di  qualificazione  posseduti  dall’impresa
                 alla  qualifica  di  “mandataria”  di  una  delle  due   associata”.

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