Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 procedimento  principale è stata  esclusa  dalla   L’antinomia,  secondo  il  giudice d’appello, sta
                 procedura di gara per il motivo che non avrebbe   proprio  nel  fatto  che  la  “limitazione”  di  cui
                 eseguito i lavori «in misura maggioritaria», come   all’art.  83,  comma  8,  terzo  periodo  del Codice
                 richiesto dall’articolo  83,  comma 8,  del Codice   dei Contratti pubblici  si sovrapponga  sino a
                 dei  contratti  pubblici. Di  conseguenza,  una   soverchiare  l’avvalimento  –  nonostante,  invece,
                 risposta  della Corte  in merito  all’interpretazione   quest’ultimo  venga  ammesso  “senza  limiti”  dalla
                 sollecitata dal giudice del rinvio appare necessaria   direttiva  2014/24/UE,  che  all’art.  63  paragrafo
                 a quest’ultimo per essere in grado di emettere la   1  non  pone  alcun  vincolo  alla  facoltà,  per  ogni
                 propria sentenza.”.                            concorrente,  di “utilizzare” le  capacità  di altri
                 Nell’Ordinanza di rinvio (n. 1106 del 24 novembre   imprenditori, così aprendo anche ad essi le porte
                 2020) trapela la posizione scettica del Consiglio di   dell’appalto -. Però, nell’Ordinanza di rinvio si dà
                 Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   atto che la giurisprudenza dei Tribunali di merito
                 che non riesce a spiegare la ratio della dicotomia   e  del Consiglio  di Stato  ha  spesso  ritenuto  che
                 tra l’art. 83, comma 8 e l’art. 89, comma 1 D.Lgs.   le  due  norme  debbano  essere  interpretate  “in
                 n. 50/2016, giacché le due norme dettano criteri   modo compatibile, … non  antinomico … per  cui
                 diversi per la selezione degli operatori economici   l’avvalimento infragruppo o interno è certamente
                 (la prima) e per l’avvalimento (la seconda).   possibile ma  a  condizione e  sino  a  che  non  si
                                                                alteri  la  regola  secondo  cui  la  mandataria  deve
                 Si  nota,  infatti,  che  da  un  lato  l’art.  83,  comma   “in ogni caso” possedere i requisiti ed eseguire le
                 8, terzo periodo del Codice dei Contratti pubblici,   prestazioni in misura maggioritaria.”.
                 dispone che, nel caso in cui il concorrente in gara
                 assumesse  la  forma  di  un  Raggruppamento,  “la   E sempre la giurisprudenza ha anche mitigato la
                 mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti   portata del “requisito maggioritario”, arrivando sino
                 ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.  a considerare legittime le partecipazioni paritarie
                 Ciò,  secondo  il  giudice  remittente,  in  quanto   (vds. TAR Veneto, Sez. II, 24 gennaio 2020, n. 161)
                 “la  ratio  della norma  consiste nell’evitare  che  la   in assenza di un espresso divieto nella lex specialis
                 mandataria,  all’interno  di un raggruppamento,   di  gara,  giacché  “Tale norma  non  va  intesa  nel
                 possa  assumere  una  posizione secondaria,    senso che la mandataria deve possedere i requisiti
                 dovendo la stessa essere il soggetto maggiormente   in misura  maggioritaria  assoluta  (ovvero,  il  51%
                 qualificato ed affidatario della parte preponderante   del  requisito),  bensì  è  sufficiente  che  possegga
                 dell’appalto  (ex  multis, Cons.  Stato,  sez.  III,   i requisiti in misura  percentuale  superiore  a
                 1  luglio 2020,  n.  4206;  Cons.  Stato,  sez.  III,   ciascuna  delle  mandanti  (Consiglio di Giustizia
                 16  aprile  2018,  n.  2257;  Cons.  Stato,  sez.  V,  8   Amministrativa,  Sentenza  24  novembre  2020  n.
                 febbraio 2017, n. 560).”.                      1106; Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad
                                                                esempio, nel caso di un raggruppamento composto
                 Dall’altro  lato,  cioè  sul  fronte  dell’avvalimento,   da  tre  imprese,  una  richiesta  di  fatturato  pari  a
                 l’art.  89,  comma  1  D.Lgs.  n.  50/2016  segna  il   100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento
                 particolare favor attribuito dal legislatore a questo   se la mandataria dichiara di possedere un fatturato
                 istituto e prevede che l’operatore economico possa   pari ad almeno 45 e le mandanti pari ad almeno
                 “soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei   30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti
                 requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico   possiedono una diversa distribuzione del fatturato
                 e  professionale  […] necessari  per  partecipare   purché il fatturato della mandataria sia superiore a
                 ad  una  procedura  di gara  […] avvalendosi  delle   quello di ciascuna mandante. Occorre sottolineare
                 capacità  di altri soggetti,  anche  partecipanti  al   che ciò non vuol dire che il ruolo della mandataria
                 raggruppamento,  a  prescindere  dalla  natura   debba necessariamente essere svolto dall’impresa
                 giuridica dei suoi legami con questi ultimi“.  con il fatturato maggiore”.

                 Così, in chiave pro-concorrenziale,  si incentivano   Sul  versante  comunitario,  invece,  la  norma
                 le  imprese  a  concordare  forme  di  partecipazione   fondamentale è  l’art.  63  della  direttiva  2014/24/
                 assai ampie, basate anche sul semplice “prestito”   UE, in particolare il paragrafo 1, commi 1 e 3, ai
                 dei requisiti, quindi – per così dire – solo in veste   sensi  dei  quali,  rispettivamente,  “un  operatore
                 “sostanziale”,  ma  non  “formale/nominale”  di   economico può, se del caso e per un determinato
                 “concorrente”.                                 appalto,  fare  affidamento  sulle  capacita  di  altri

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