Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti Il Punto
1. Nei fatti di causa, la conferma di primo grado innanzi al Consiglio di Giustizia
una situazione ormai anacronistica; amministrativa per la Regione siciliana, mentre la
possibili criticità (a questo punto “ex”) aggiudicataria ha proposto
appello incidentale avverso la stessa sentenza.
La vicenda trae origine da una procedura di gara
aperta per l’affidamento del servizio di igiene Il giudice di secondo grado, accogliendo l’istanza
pubblica ed altri servizi similari, da parte di formulata dall’appellante ha ritenuto “che
una Società pubblica (S.R.R. Messina Provincia l’interpretazione del Codice dei contratti pubblici
S.C.p.A.) per i 33 piccoli Comuni siciliani suoi Soci. fornita dal giudice di primo grado, secondo cui il
La gara era divisa in lotti e per ciascuno di essi mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti
il bando di gara specificava i requisiti di capacità ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,
economico-finanziaria e tecnica richiesti. potrebbe essere in contrasto con l’articolo 63 della
Uno degli operatori partecipanti (Caruter S.r.l., direttiva 2014/24, in quanto quest’ultimo articolo
che ha partecipato in forma di Raggruppamento non sembra limitare la possibilità per un operatore
Temporaneo con altre Imprese e che ha dato il economico di ricorrere alle capacità di operatori
nome alla sentenza della Corte di Giustizia) per uno terzi.”.
dei lotti avente ad oggetto il servizio da svolgersi in La risoluzione di tale questione, avendo carattere
11 Comuni, essendosi classificato al secondo posto pregiudiziale, ha comportato il rinvio alla Corte di
ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al Tribunale Giustizia. Precisamente, è stata sottoposta alla
Amministrativo regionale per la Sicilia. Corte la seguente questione: “Se l’articolo 63
della direttiva [2014/24], relativo all’istituto
La ricorrente censurava l’irregolarità dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà
dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e, di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di
come vizio derivato, l’aggiudicazione a favore di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, osti all’applicazione
quest’ultima; l’aggiudicataria, a sua volta, ha della normativa nazionale italiana in materia
proposto un ricorso incidentale contro l’ammissione di “criteri di selezione e soccorso istruttorio” di
dell’ATI Caruter alla gara d’appalto. cui all’inciso contenuto nel [terzo] periodo del
Con sentenza del 19 dicembre 2019, il giudice comma 8 dell’articolo 83 del [Codice dei contratti
di primo grado ha accolto il ricorso principale pubblici], nel senso che in caso di ricorso all’istituto
e ha annullato l’ammissione alla gara dell’ATI dell’avvalimento (di cui all’articolo 89 del [Codice
aggiudicataria, nonché l’aggiudicazione a favore dei contratti pubblici]), in ogni caso la mandataria
della stessa. deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
Però, decidendo anche sul ricorso incidentale, lo in misura maggioritaria.”.
ha accolto ed ha annullato anche la decisione di
ammettere l’ATI Caruter alla gara d’appalto. La Corte di Giustizia, dal canto suo, rileva
l’importanza della questione, osservando che:
Il TAR siciliano, in particolare decidendo il ricorso “Nel caso di specie, occorre rilevare che la
principale, ha rilevato che, conformemente al questione pregiudiziale verte sull’interpretazione
combinato disposto dell’articolo 83, comma 8, e di disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare
dell’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici, l’articolo 63 della direttiva 2014/24, e che
“un’impresa mandataria può sempre fare l’ordinanza di rinvio espone il contesto di fatto e di
affidamento sulle capacità degli altri operatori diritto in modo sufficiente per consentire alla Corte
economici facenti parte del raggruppamento, di determinare la portata di tale questione. Inoltre,
ma a condizione che soddisfi essa stessa i non risulta che l’interpretazione sollecitata non
requisiti di ammissione ed esegua le prestazioni presenti alcuna relazione con la realtà effettiva o
in misura maggioritaria rispetto agli altri con l’oggetto del procedimento principale o che il
operatori economici.“. Però, nel caso esaminato, problema sia di natura ipotetica. Infatti, mentre
l’aggiudicataria “non soddisfaceva da sola le l’articolo 63 della direttiva 2014/24 consente alle
condizioni previste dal bando di gara di cui trattasi amministrazioni aggiudicatrici di esigere soltanto
nel procedimento principale e non poteva avvalersi che l’impresa capofila di un raggruppamento
delle capacità delle altre imprese dell’associazione svolga essa stessa «taluni compiti essenziali»,
temporanea di imprese di cui era mandataria.”. dall’ordinanza di rinvio risulta che l’impresa
La ricorrente ha impugnato la sentenza di aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi nel
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