Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                     1. Nei fatti  di causa,  la conferma  di   primo  grado  innanzi  al  Consiglio di  Giustizia
                        una situazione ormai  anacronistica;    amministrativa per la Regione siciliana, mentre la
                        possibili criticità                     (a questo punto “ex”) aggiudicataria ha proposto
                                                                appello incidentale avverso la stessa sentenza.
                 La vicenda trae origine da una procedura di gara
                 aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  igiene   Il giudice di secondo grado, accogliendo l’istanza
                 pubblica ed  altri servizi similari, da  parte  di   formulata   dall’appellante   ha   ritenuto   “che
                 una  Società  pubblica (S.R.R.  Messina  Provincia   l’interpretazione  del  Codice dei  contratti  pubblici
                 S.C.p.A.) per i 33 piccoli Comuni siciliani suoi Soci.   fornita dal giudice di primo grado, secondo cui il
                 La  gara  era  divisa  in  lotti e  per  ciascuno  di essi   mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti
                 il bando di gara specificava i requisiti di capacità   ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,
                 economico-finanziaria e tecnica richiesti.     potrebbe essere in contrasto con l’articolo 63 della
                 Uno  degli operatori  partecipanti  (Caruter  S.r.l.,   direttiva 2014/24, in quanto quest’ultimo articolo
                 che  ha  partecipato  in  forma  di  Raggruppamento   non sembra limitare la possibilità per un operatore
                 Temporaneo  con  altre  Imprese  e  che  ha  dato  il   economico  di ricorrere  alle  capacità  di operatori
                 nome alla sentenza della Corte di Giustizia) per uno   terzi.”.
                 dei lotti avente ad oggetto il servizio da svolgersi in   La risoluzione di tale questione, avendo carattere
                 11 Comuni, essendosi classificato al secondo posto   pregiudiziale, ha comportato il rinvio alla Corte di
                 ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al Tribunale   Giustizia.  Precisamente,  è  stata  sottoposta  alla
                 Amministrativo regionale per la Sicilia.       Corte  la  seguente  questione:  “Se  l’articolo  63
                                                                della  direttiva  [2014/24],  relativo  all’istituto
                 La    ricorrente   censurava     l’irregolarità  dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà
                 dell’ammissione  alla  gara  dell’aggiudicataria  e,   di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di
                 come  vizio  derivato,  l’aggiudicazione  a  favore  di   cui agli articoli 49 e 56 TFUE, osti all’applicazione
                 quest’ultima;  l’aggiudicataria,  a  sua  volta,  ha   della normativa  nazionale  italiana  in materia
                 proposto un ricorso incidentale contro l’ammissione   di “criteri  di selezione  e  soccorso  istruttorio”  di
                 dell’ATI Caruter alla gara d’appalto.          cui  all’inciso contenuto  nel  [terzo]  periodo  del
                 Con sentenza  del 19  dicembre  2019,  il giudice   comma 8 dell’articolo 83 del [Codice dei contratti
                 di primo grado  ha  accolto il  ricorso principale   pubblici], nel senso che in caso di ricorso all’istituto
                 e  ha  annullato  l’ammissione  alla  gara  dell’ATI   dell’avvalimento (di cui all’articolo 89 del [Codice
                 aggiudicataria,  nonché  l’aggiudicazione  a  favore   dei contratti pubblici]), in ogni caso la mandataria
                 della stessa.                                  deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
                 Però,  decidendo  anche  sul ricorso  incidentale,  lo   in misura maggioritaria.”.
                 ha  accolto ed  ha  annullato  anche  la decisione di
                 ammettere l’ATI Caruter alla gara d’appalto.   La  Corte  di  Giustizia, dal  canto  suo,  rileva
                                                                l’importanza  della  questione,  osservando  che:
                 Il TAR siciliano, in particolare decidendo il ricorso   “Nel  caso  di specie,  occorre  rilevare  che  la
                 principale,  ha  rilevato  che,  conformemente  al   questione  pregiudiziale  verte sull’interpretazione
                 combinato  disposto dell’articolo  83,  comma  8,  e   di disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare
                 dell’articolo  89  del  Codice dei  contratti  pubblici,   l’articolo  63  della direttiva 2014/24,  e che
                 “un’impresa   mandataria   può   sempre   fare   l’ordinanza di rinvio espone il contesto di fatto e di
                 affidamento  sulle  capacità  degli  altri  operatori   diritto in modo sufficiente per consentire alla Corte
                 economici  facenti  parte  del  raggruppamento,   di determinare la portata di tale questione. Inoltre,
                 ma  a  condizione  che  soddisfi  essa  stessa  i   non  risulta  che  l’interpretazione  sollecitata non
                 requisiti  di  ammissione  ed  esegua  le  prestazioni   presenti alcuna relazione con la realtà effettiva o
                 in  misura  maggioritaria  rispetto  agli  altri   con l’oggetto del procedimento principale o che il
                 operatori  economici.“. Però,  nel  caso  esaminato,   problema  sia  di  natura  ipotetica.  Infatti,  mentre
                 l’aggiudicataria  “non  soddisfaceva  da sola le   l’articolo 63 della direttiva 2014/24 consente alle
                 condizioni previste dal bando di gara di cui trattasi   amministrazioni aggiudicatrici  di esigere  soltanto
                 nel procedimento principale e non poteva avvalersi   che  l’impresa  capofila  di  un  raggruppamento
                 delle capacità delle altre imprese dell’associazione   svolga  essa  stessa  «taluni  compiti  essenziali»,
                 temporanea di imprese di cui era mandataria.”.  dall’ordinanza  di rinvio  risulta  che  l’impresa
                 La  ricorrente  ha  impugnato  la  sentenza  di   aggiudicataria  dell’appalto  di cui  trattasi  nel

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