Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Perciò sul terreno  impervio  dell’articolo 80  e   di essere perimetrali e sui quali la Giurisprudenza
                 su  quello  ancor  più  accidentato  del  comma  5,   sovente è intervenuta e interviene.
                 laddove  ci si imbatte  in due  ordini di problemi:
                 gli obblighi dichiarativi  da  parte  dei  concorrenti   Ed  è  proprio  su  questi  ultimi  concetti  appena
                 e gli  oneri valutativi e motivazionali della   richiamati  e  riguardanti  l’affidabilità  stessa  del
                 stazione appaltante che è chiamata a non essere   soggetto, che ci si sofferma oggi.
                 sostanzialmente  “superficiale”  né  meccanica  o
                 schematica nella disamina delle singole posizioni;   Interessante  in  questo  senso  la  pronuncia  e  la
                 potendo  ricorrere  all’utilizzo di veri e propri   ricostruzione in essa operata dal Consiglio di Stato,
                 indici  sintomatici  identificati  dalla  Giurisprudenza   sez.  V,  24.03.2022  n.  2154,  il  quale  ha  posto  in
                 per  consentire  di  riempire  di  senso  tangibile,   risalto  come  l’apprezzamento  circa  l’affidabilità
                 fattispecie  che  potrebbero  prestarsi  ad  “ampia  e   del singolo operatore economico nell’ambito delle
                 sregolata”  interpretazione.  Non  dimentichiamo   gare  pubbliche  sia  rimessa  –  al  di  fuori  dei  casi
                 che “passeggiando” lungo le previsioni del comma   di esclusione automatica previsti dalla legge – alla
                 5, ci imbattiamo in fattispecie talvolta definite in   valutazione  discrezionale  dell’amministrazione
                 modo assolutamente completo e rigido, tali quindi   (inter  multis,  cfr.  Cons.  Stato,  V,  15  dicembre
                 da non consentire alcun margine di movimento in   2021,  n.  8360;  CGA,  11  ottobre  2021,  n.  842;
                 sede di valutazione della documentazione e delle   Cons.  Stato,  III,  7  dicembre  2020,  n.  7730;  cfr.
                 dichiarazioni  (pensiamo a solo titolo esemplificativo   anche Id., Ad plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 12
                 alle  lettera  b),  e),  h));  talaltra  siamo  difronte  a   aprile 2019, n. 2407; 6 aprile 2020, n. 2260; 12
                 concetti  che  hanno  bisogno  di essere  riempiti di   marzo 2020, n. 1762), principio che vale anche in
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                 contenuti  fattuali,  documentali  e  motivazionali    relazione alla fattispecie di cui all’art. 80, comma
                 perché poi sfociano in atti amministrativi rilevanti   5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016 qui in rilievo,
                 per le posizioni soggettivi dei singoli operatori (si   per la quale è chiaramente rimessa dalla legge alla
                 pensi  a  titolo  esemplificativo  ai  concetti  di  grave   stazione appaltante – tra l’altro – una valutazione
                 illecito  professionale  incidente  sulla  integrità  o   di «gravità», e dunque di attitudine escludente del
                 affidabilità,  di  grave  infrazione,  di  significativa  e   fatto rilevato (cfr. Cons. Stato, n. 7730 del 2020
                 persistente carenza), concetti che hanno bisogno   cit.; cfr. anche espressamente, in correlazione ai




                 2.  Sul tema  dell’onere  motivazionale  nei  provvedimenti  di ammissione  ed  esclusione  si rammenta  che
                 costituisce  regola  generale  quella  secondo  cui  la  stazione  appaltante  deve  motivare  puntualmente
                 le esclusioni, e non  anche  le ammissioni,  se su di esse  non vi è,  in gara,  contestazione  (Cons. Stato,
                 V,  5  maggio  2020,  n.  2850;  VI,  18  luglio  2016,  n.  3198;  C.G.A.R.S.,  23  gennaio  2015,  n.  53;  Cons.
                 Stato,  VI,  21  maggio  2014,  n.  2622;  III,  24  dicembre  2013,  n.  6236;  V,  30  giugno  2011,  n.  3924;
                 III,  11  marzo 2011,  n.1583; VI,  24  giugno 2010,  n.  4019; Tar  Lombardia,  Milano, sez. IV, sent.  n.
                 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022). Né
                 è rilevante il fatto che la causa espulsiva non sia stata citata poiché, altrimenti, si dovrebbe immaginare
                 di costruire  un  provvedimento  di ammissione  in  cui,  rispetto  ad  ogni  singola  ipotesi astrattamente
                 prevista dal legislatore, l’amministrazione ne esamini e ne consideri la relativa insussistenza, in palese
                 contrasto con il principio di speditezza dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. n. V, n. 5499/2018).
                 Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal
                 concorrente  incisivi  della  sua  moralità  professionale,  non  è  tenuta  a  esplicitare  in  maniera  analitica  le
                 ragioni  di  siffatto  convincimento,  potendo  la  motivazione  di  non  gravità  delle  relative  circostanze
                 risultare  anche  implicita  o  per  facta  concludentia,  ossia  con  l’ammissione  alla  gara  dell’impresa;  è  la
                 valutazione  di gravità,  semmai,  che  richiede  l’assolvimento  di un  particolare  onere  motivazionale,  con
                 la  conseguenza  che  la  stazione  appaltante  deve  motivare  puntualmente  le  esclusioni, e  non  anche  le
                 ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI,
                 6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014;
                 sez.  III,  n.  6236/2013;  sez.  V,  n.  3924/2011;  sez.  III,  n.  1583/2011;  sez.  VI,  n.  4019/2010).
                 La  carenza  di motivazione del provvedimento  di ammissione  a  una  gara  pubblica di un  concorrente,
                 pertanto, non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle
                 circostanze  dichiarate  dal  concorrente,  né  determina  un  ostacolo  alla  piena  tutela  giudiziale  degli  altri
                 concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione (da
                 ultimo, TAR Milano, 24.03.2022 n. 668).

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