Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
Perciò sul terreno impervio dell’articolo 80 e di essere perimetrali e sui quali la Giurisprudenza
su quello ancor più accidentato del comma 5, sovente è intervenuta e interviene.
laddove ci si imbatte in due ordini di problemi:
gli obblighi dichiarativi da parte dei concorrenti Ed è proprio su questi ultimi concetti appena
e gli oneri valutativi e motivazionali della richiamati e riguardanti l’affidabilità stessa del
stazione appaltante che è chiamata a non essere soggetto, che ci si sofferma oggi.
sostanzialmente “superficiale” né meccanica o
schematica nella disamina delle singole posizioni; Interessante in questo senso la pronuncia e la
potendo ricorrere all’utilizzo di veri e propri ricostruzione in essa operata dal Consiglio di Stato,
indici sintomatici identificati dalla Giurisprudenza sez. V, 24.03.2022 n. 2154, il quale ha posto in
per consentire di riempire di senso tangibile, risalto come l’apprezzamento circa l’affidabilità
fattispecie che potrebbero prestarsi ad “ampia e del singolo operatore economico nell’ambito delle
sregolata” interpretazione. Non dimentichiamo gare pubbliche sia rimessa – al di fuori dei casi
che “passeggiando” lungo le previsioni del comma di esclusione automatica previsti dalla legge – alla
5, ci imbattiamo in fattispecie talvolta definite in valutazione discrezionale dell’amministrazione
modo assolutamente completo e rigido, tali quindi (inter multis, cfr. Cons. Stato, V, 15 dicembre
da non consentire alcun margine di movimento in 2021, n. 8360; CGA, 11 ottobre 2021, n. 842;
sede di valutazione della documentazione e delle Cons. Stato, III, 7 dicembre 2020, n. 7730; cfr.
dichiarazioni (pensiamo a solo titolo esemplificativo anche Id., Ad plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 12
alle lettera b), e), h)); talaltra siamo difronte a aprile 2019, n. 2407; 6 aprile 2020, n. 2260; 12
concetti che hanno bisogno di essere riempiti di marzo 2020, n. 1762), principio che vale anche in
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contenuti fattuali, documentali e motivazionali relazione alla fattispecie di cui all’art. 80, comma
perché poi sfociano in atti amministrativi rilevanti 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016 qui in rilievo,
per le posizioni soggettivi dei singoli operatori (si per la quale è chiaramente rimessa dalla legge alla
pensi a titolo esemplificativo ai concetti di grave stazione appaltante – tra l’altro – una valutazione
illecito professionale incidente sulla integrità o di «gravità», e dunque di attitudine escludente del
affidabilità, di grave infrazione, di significativa e fatto rilevato (cfr. Cons. Stato, n. 7730 del 2020
persistente carenza), concetti che hanno bisogno cit.; cfr. anche espressamente, in correlazione ai
2. Sul tema dell’onere motivazionale nei provvedimenti di ammissione ed esclusione si rammenta che
costituisce regola generale quella secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente
le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato,
V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons.
Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924;
III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n.
2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022). Né
è rilevante il fatto che la causa espulsiva non sia stata citata poiché, altrimenti, si dovrebbe immaginare
di costruire un provvedimento di ammissione in cui, rispetto ad ogni singola ipotesi astrattamente
prevista dal legislatore, l’amministrazione ne esamini e ne consideri la relativa insussistenza, in palese
contrasto con il principio di speditezza dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. n. V, n. 5499/2018).
Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal
concorrente incisivi della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le
ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze
risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa; è la
valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con
la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le
ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI,
6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014;
sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010).
La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente,
pertanto, non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle
circostanze dichiarate dal concorrente, né determina un ostacolo alla piena tutela giudiziale degli altri
concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione (da
ultimo, TAR Milano, 24.03.2022 n. 668).
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