Page 47 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
P. 47

Il Punto                                                                             Mediappalti






                 “Identikit di una mandataria”


                 La mandataria “plenipotenziaria” dell’A.T.I. è ormai un ricordo. Il principio
                 di libera concorrenza vince sulle esigenze di solidità del Raggruppamento!



                 di Emanuela Pellicciotti                                              IL
                                                                                     PUN
                                                                                    TO





















                    Introduzione                                diverse  lunghezze  la  disposizione  cautelativa  del
                                                                Codice “domestico”, che comprimeva i diritti degli
                 La  Corte  di Giustizia dell’Unione  Europea,  con   altri partecipanti al R.T.I. al solo fine di consentire
                 la  sentenza  del  28  aprile  2022  (nella  causa   alla Stazione Appaltante di avere un interlocutore
                 C-642/2020), ha dichiarato che l’art. 83, comma   effettivamente  rappresentativo  con  il  quale
                 8  del Codice  dei Contratti  pubblici (il D.Lgs.  n.   rapportarsi.
                 50/2016) non è conforme alla Direttiva 2014/24/  L’esperienza,  poi,  ha  fatto  sì  che  gli  equilibri
                 UE,  nella  parte  in  cui  (terzo  periodo  )  prescrive   all’interno   del   R.T.I.   riflettessero   il   ruolo
                 l’obbligo della mandataria di un R.T.I. di possedere   preponderante della mandataria, anche in termini
                 i requisiti di partecipazione e le quote di esecuzione   di rappresentanza  negoziale con i committenti
                 dell’appalto in misura maggioritaria.          e  di  organizzazione del  lavoro,  con  conseguente
                                                                compressione  della libertà imprenditoriale  delle
                 Secondo la Corte di Giustizia, infatti, “l’articolo 63   altre Imprese componenti il Raggruppamento.
                 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
                 e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti   Proprio  su  questo  pone  l’accento  la  Corte  di
                 pubblici, che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE,   Giustizia, ricordando che nel mercato dei contratti
                 deve essere interpretato nel senso che esso osta   pubblici il principio di libera concorrenza è quello
                 ad  una normativa nazionale  secondo  la quale   prioritario  e,  per  l’effetto,  tutte  le  Imprese
                 l’impresa  mandataria  di un  raggruppamento  di   hanno  pari  diritti  ed  opportunità  e  che  possono
                 operatori economici partecipante a una procedura   organizzare il loro lavoro al meglio delle possibilità
                 di aggiudicazione  di  un  appalto  pubblico deve   di ciascuna (perciò, senza dover necessariamente
                 possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed   sottostare alle direttive della mandataria).
                 eseguire  le  prestazioni di tale  appalto  in misura
                 maggioritaria“.                                Mal  si  adatta,  quindi,  a  questa  declinazione  del
                                                                principio cardine,  la compressione  dei diritti
                 Il principio di libera  concorrenza,  in combinato   delle  Imprese  raggruppate,  in  ossequio  alla
                 disposto con i principi della libertà di stabilimento   disposizione nazionale che impone alla mandataria
                 e della libera prestazione dei servizi enunciati dagli   di detenere la quota maggioritaria sia dei requisiti
                 articoli 49 e 56 T.F.U.E., così, sembra superare di   di partecipazione, sia delle quote di esecuzione.

                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52