Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto Mediappalti
essenziali”, pur con qualche differenza tra le varie facendoli propri.
traduzioni nelle lingue dei Paesi membri, deve Secondo la Corte di Giustizia “la volontà del
intendersi univocamente come un limite imposto legislatore dell’Unione, conformemente agli
“a un singolo operatore di un raggruppamento, obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della
seguendo un approccio qualitativo e non medesima direttiva, consiste nel limitare ciò
meramente quantitativo, al fine di incoraggiare che può essere imposto a un singolo operatore
la partecipazione di raggruppamenti come le di un raggruppamento, seguendo un approccio
associazioni temporanee di piccole e medie imprese qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di
alle gare di appalto pubbliche. Un requisito come incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti
quello enunciato all’articolo 83, comma 8, terzo come le associazioni temporanee di piccole e
periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si medie imprese alle gare di appalto pubbliche”.
estende alle “prestazioni in misura maggioritaria”,
contravviene a siffatto approccio, eccede i termini Ed è proprio per questo motivo che la sentenza
mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della in esame conclude censurando l’incompatibilità
direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità, della disposizione di cui all’art. 83, comma 8,
perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, terzo periodo D.Lgs. n. 50/2016, con quella di cui
di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più all’art. 63, comma 1 della Direttiva 2014/24/UE,
ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole accentuando la necessità di dare più ampio respiro
e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016, alla tutela della concorrenza e della massima
Pizzo,C – 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).”, con partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei
interpretazione orientata ai sensi dei considerando contratti pubblici.
1 e 2 della medesima Direttiva 2014/24/UE.
Quindi, “L’articolo 63 della Direttiva 2014/24/UE
In altre parole, secondo la Corte di Giustizia la del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ratio di ogni intesa fra gli operatori economici, febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
volta ad “unire le forze” per partecipare al mercato la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato
dei contratti pubblici va cercata nella possibilità nel senso che esso osta ad una normativa
di costituire “gruppi di lavoro” qualitativamente nazionale secondo la quale l’impresa mandataria
migliori; ciò implica la libertà di scelta su come di un raggruppamento di operatori economici
organizzare e distribuire le attività all’interno partecipante a una procedura di aggiudicazione
del gruppo, valorizzando le rispettive capacità di di un appalto pubblico deve possedere i requisiti
ciascun componente. previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni
di tale appalto in misura maggioritaria.”.
Seguendo questo orientamento, quindi, ogni
imprenditore può scegliere con quanti altri La Corte europea ritiene che, mentre l’articolo 63,
imprenditori deve unirsi per partecipare alla paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad
gara, presupponendo che ciascuno di essi apporti autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad
“al gruppo” le sue migliori competenze. Ciò, esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti
indipendentemente dai limiti “quantitativi” imposti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante
dalla suddivisione fra mandataria e mandanti - al raggruppamento di operatori economici,
peraltro, a volte strutturata nella forma davvero invece il ben più restrittivo articolo 83, comma
simbolica 50,01% - 49,99% -. 8, terzo periodo D.Lgs. n. 50/2016 “esorbita”
indebitamente da tale interpretazione, sino ad
Del resto, questa è la ratio – ma si direbbe più imporre l’obbligo di esecuzione delle prestazioni
propriamente la “causa giuridica” - del contratto di in misura maggioritaria al solo mandatario del
appalto, dove ogni imprenditore, per definizione, raggruppamento, ad esclusione di tutte le altre
assume a proprio carico l’onere della commessa, imprese, per tutte le tipologie di appalti, così
con organizzazione liberamente modulata in modo limitando il senso e la portata dell’articolo 63,
da poter fare fronte all’esecuzione del contratto. paragrafo 2, della Direttiva 2014/24.
E la stessa ratio è condivisa con l’avvalimento, La conseguenza della decisione della Corte di
istituto nel quale – a differenza del Raggruppamento Giustizia è la immediata “caduta” di un altro
- il concorrente è da solo, quasi introitando nella baluardo del vigente Codice dei Contratti pubblici:
sua organizzazione i requisiti dell’ausiliaria e così come poco tempo fa’ è crollato il limite
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