Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 essenziali”, pur con qualche differenza tra le varie   facendoli propri.
                 traduzioni nelle lingue dei Paesi  membri,  deve   Secondo  la Corte  di Giustizia “la volontà  del
                 intendersi  univocamente  come  un  limite imposto   legislatore  dell’Unione,  conformemente  agli
                 “a  un  singolo operatore  di un  raggruppamento,   obiettivi di  cui  ai  considerando  1  e  2  della
                 seguendo  un  approccio  qualitativo  e  non   medesima  direttiva,  consiste  nel  limitare  ciò
                 meramente  quantitativo,  al  fine  di  incoraggiare   che  può  essere  imposto a  un  singolo operatore
                 la partecipazione  di raggruppamenti  come le   di un raggruppamento,  seguendo  un approccio
                 associazioni temporanee di piccole e medie imprese   qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di
                 alle gare di appalto pubbliche. Un requisito come   incoraggiare  la  partecipazione  di  raggruppamenti
                 quello enunciato  all’articolo  83,  comma  8,  terzo   come  le associazioni temporanee  di piccole e
                 periodo,  del Codice dei contratti  pubblici,  che  si   medie imprese alle gare di appalto pubbliche”.
                 estende alle “prestazioni in misura maggioritaria”,
                 contravviene a siffatto approccio, eccede i termini   Ed  è  proprio  per  questo  motivo  che  la  sentenza
                 mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della   in  esame  conclude  censurando  l’incompatibilità
                 direttiva  2014/24  e  pregiudica  così  la  finalità,   della disposizione  di cui all’art.  83,  comma  8,
                 perseguita dalla normativa dell’Unione in materia,   terzo periodo D.Lgs. n. 50/2016, con quella di cui
                 di aprire gli appalti pubblici  alla concorrenza  più   all’art.  63,  comma  1  della  Direttiva  2014/24/UE,
                 ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole   accentuando la necessità di dare più ampio respiro
                 e  medie  imprese  (sentenza  del  2  giugno  2016,   alla tutela della concorrenza  e della massima
                 Pizzo,C – 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).”, con   partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei
                 interpretazione orientata ai sensi dei considerando   contratti pubblici.
                 1 e 2 della medesima Direttiva 2014/24/UE.
                                                                Quindi, “L’articolo  63  della Direttiva  2014/24/UE
                 In altre parole,  secondo  la Corte  di Giustizia  la   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del  26
                 ratio  di  ogni  intesa  fra  gli  operatori  economici,   febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
                 volta ad “unire le forze” per partecipare al mercato   la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato
                 dei contratti pubblici  va  cercata  nella possibilità   nel  senso  che  esso  osta  ad  una  normativa
                 di  costituire  “gruppi  di  lavoro”  qualitativamente   nazionale  secondo la quale  l’impresa  mandataria
                 migliori;  ciò implica la libertà di scelta  su come   di un  raggruppamento  di operatori  economici
                 organizzare  e  distribuire le attività all’interno   partecipante  a  una  procedura  di aggiudicazione
                 del gruppo, valorizzando le rispettive  capacità  di   di un appalto pubblico deve possedere i requisiti
                 ciascun componente.                            previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni
                                                                di tale appalto in misura maggioritaria.”.
                 Seguendo  questo  orientamento,  quindi,  ogni
                 imprenditore  può  scegliere  con  quanti  altri   La Corte europea ritiene che, mentre l’articolo 63,
                 imprenditori deve  unirsi per  partecipare  alla   paragrafo  2,  della  direttiva  2014/24  si  limita  ad
                 gara, presupponendo che ciascuno di essi apporti   autorizzare  le  amministrazioni aggiudicatrici ad
                 “al  gruppo”  le  sue  migliori competenze.  Ciò,   esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti
                 indipendentemente dai limiti “quantitativi” imposti   siano svolti  dall’uno  o dall’altro partecipante
                 dalla  suddivisione  fra  mandataria  e  mandanti  -   al  raggruppamento  di operatori  economici,
                 peraltro,  a  volte  strutturata  nella  forma  davvero   invece  il ben  più restrittivo  articolo 83,  comma
                 simbolica 50,01% - 49,99% -.                   8,  terzo  periodo  D.Lgs.  n.  50/2016  “esorbita”
                                                                indebitamente  da  tale  interpretazione,  sino  ad
                 Del  resto,  questa  è  la  ratio  –  ma  si  direbbe  più   imporre  l’obbligo  di esecuzione  delle prestazioni
                 propriamente la “causa giuridica” - del contratto di   in  misura  maggioritaria  al  solo  mandatario  del
                 appalto,  dove  ogni  imprenditore,  per  definizione,   raggruppamento,  ad  esclusione  di  tutte  le  altre
                 assume a proprio carico l’onere della commessa,   imprese,  per  tutte  le tipologie di appalti,  così
                 con organizzazione liberamente modulata in modo   limitando  il  senso  e  la  portata  dell’articolo  63,
                 da poter fare fronte all’esecuzione del contratto.  paragrafo 2, della Direttiva 2014/24.
                 E  la  stessa  ratio  è  condivisa  con  l’avvalimento,   La  conseguenza  della  decisione  della  Corte  di
                 istituto nel quale – a differenza del Raggruppamento   Giustizia  è  la  immediata  “caduta”  di un  altro
                 - il concorrente è da solo, quasi introitando nella   baluardo del vigente Codice dei Contratti pubblici:
                 sua  organizzazione  i  requisiti  dell’ausiliaria  e   così  come  poco  tempo  fa’  è  crollato  il  limite

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