Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una 8906; tra le tante, Id., Sez. V, 12 aprile 2019,
circostanza in fatto diversa dal vero (c.d. immutatio n. 2407; sez. V, 12 settembre 2019, n. 6157).
veri; cfr. ordinanza Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, Si deve infatti considerare che non rileva, ai fini
n. 2332). della relativa verifica che le informazioni dovute
siano state omesse in sede di gara, tanto è vero
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del che si tratta di omissione suscettibile di soccorso
28 agosto 2020, ha ribadito che l’esclusione per istruttorio” (Cons. St., Sez. V, 18 marzo 2021, n.
omissioni dichiarative del concorrente in relazione 2350).
a reati c.d. “non ostativi” non può mai essere
automatica. Del resto, la falsità di informazioni
rese dal partecipante a procedure di affidamento 2. La vicenda decisa dal Consiglio di
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei Stato,Sez. III, 18 marzo 2022, n. 1977
provvedimenti di competenza della stazione
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, Come anticipato in premessa il Consiglio di Stato si
la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è è pronunciato su una fattispecie del tutto peculiare
riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c-bis) ovvero sulla mancata esclusione di un o.e. primo
dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti. classificatosi che aveva omesso di dichiarare taluni
precedenti penali gravanti sui legali rappresentanti
In conseguenza di ciò la stazione appaltante costituiti da decreti penali di condanna opposti,
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità in quanto tali fattispecie astrattamente rilevanti
e affidabilità del concorrente, ai sensi della ex art. 80, comma 5, lett. c bis) e f bis) del d. lgs.
medesima disposizione, senza alcun automatismo n. 50/2016.
espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce
anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del Il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 746 del 19
corretto svolgimento della procedura di selezione, luglio 2021, respingeva la censura ritenendo
nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto il decreto penale di condanna opposto non
di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o utilizzabile per il giudizio di inaffidabilità di un
dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente operatore economico partecipante ad una gara
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore pubblica, stante l’impossibilità di ricollegare effetti
economico». vincolanti ad un accertamento sommario e privo di
contraddittorio, quale è quello del decreto penale
Pertanto, anche in caso di informazioni “false o (sul punto si veda anche TAR Piemonte, Sez. I, 14
fuorvianti” l’esclusione non può essere disposta maggio 2019, n. 576).
se non previa valutazione della loro idoneità
ad «influenzare le decisioni sull’esclusione, la Da tale premessa, il giudice di prime cure ha tratto
selezione o l’aggiudicazione» della stazione la conclusione che in sede di gara non sussistevano
appaltante. Alle informazioni “false o condanne a carico dei legali rappresentanti ma
fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che procedimenti penali pendenti, nei confronti dei
riguardano «informazioni dovute ai fini del corretto quali non sussiste alcun obbligo dichiarativo atteso
svolgimento della procedura di selezione», che “in fase di partecipazione alla gara, l’onere
dovendo, a maggior ragione, anche per esse informativo a carico degli operatori economici,
escludersi ogni automatismo espulsivo. per gli atti di rilevanza penale, non include in via
generica i carichi pendenti ma solo per alcune
Già prima della citata decisione dell’Adunanza fattispecie di reato le sentenze di condanna
Plenaria, l’orientamento maggioritario della definitiva, in linea con le previsioni di cui all’art.
giurisprudenza amministrativa era nel senso che le 80, commi 1 e 3, d. lgs 50/2016 sulle cause di
omissioni assumono portata escludente non in esclusione dalla gara” (TAR Lazio, sez. III, 02 luglio
sé, cioè come mero inadempimento al dovere di 2020, n. 7587 espressione di un orientamento non
informazione, ma se e nella misura in cui siano univoco).
anche state reputate rilevanti - sia nell’omissione
in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto Il Consiglio di Stato, investito della vicenda, ha
omesso - da parte della stazione appaltante (cfr. ex ritenuto in via di principio corretta la statuizione del
multis Cons. St., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. primo giudice per quanto concerne la fattispecie di
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