Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una   8906;  tra  le  tante,  Id.,  Sez.  V,  12  aprile  2019,
                 circostanza in fatto diversa dal vero (c.d. immutatio   n.  2407;  sez.  V,  12  settembre  2019,  n.  6157).
                 veri; cfr. ordinanza Cons. Stato, V, 9 aprile 2020,   Si  deve  infatti  considerare  che  non  rileva,  ai  fini
                 n. 2332).                                      della  relativa  verifica  che  le  informazioni  dovute
                                                                siano state omesse in sede di gara, tanto è vero
                 L’Adunanza  Plenaria,  con  la  sentenza  n.  16  del   che si tratta di omissione suscettibile di soccorso
                 28  agosto  2020,  ha  ribadito  che  l’esclusione  per   istruttorio” (Cons. St., Sez. V, 18 marzo 2021, n.
                 omissioni dichiarative del concorrente in relazione   2350).
                 a  reati c.d.  “non ostativi” non può mai  essere
                 automatica.  Del  resto,  la  falsità  di  informazioni
                 rese dal partecipante a procedure di affidamento   2. La vicenda decisa dal  Consiglio  di
                 di  contratti  pubblici  e  finalizzata  all’adozione  dei   Stato,Sez. III, 18 marzo 2022, n. 1977
                 provvedimenti  di competenza  della stazione
                 appaltante  concernenti  l’ammissione  alla  gara,   Come anticipato in premessa il Consiglio di Stato si
                 la  selezione  delle  offerte  e  l’aggiudicazione,  è   è pronunciato su una fattispecie del tutto peculiare
                 riconducibile  all’ipotesi  prevista  dalla  lett.  c-bis)   ovvero sulla mancata esclusione di un o.e. primo
                 dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti.  classificatosi che aveva omesso di dichiarare taluni
                                                                precedenti penali gravanti sui legali rappresentanti
                 In  conseguenza  di ciò la  stazione  appaltante   costituiti  da decreti  penali di condanna  opposti,
                 è  tenuta  a  svolgere  la  valutazione  di  integrità   in  quanto  tali  fattispecie  astrattamente  rilevanti
                 e  affidabilità  del  concorrente,  ai  sensi  della   ex art. 80, comma 5, lett. c bis) e f bis) del d. lgs.
                 medesima disposizione, senza alcun automatismo   n. 50/2016.
                 espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce
                 anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del   Il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 746 del 19
                 corretto svolgimento della procedura di selezione,   luglio 2021,  respingeva  la  censura  ritenendo
                 nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto   il decreto  penale  di  condanna  opposto  non
                 di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o   utilizzabile  per  il  giudizio  di  inaffidabilità  di  un
                 dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente   operatore  economico  partecipante  ad  una  gara
                 incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore   pubblica, stante l’impossibilità di ricollegare effetti
                 economico».                                    vincolanti ad un accertamento sommario e privo di
                                                                contraddittorio, quale è quello del decreto penale
                 Pertanto,  anche  in  caso  di  informazioni  “false  o   (sul punto si veda anche TAR Piemonte, Sez. I, 14
                 fuorvianti”  l’esclusione  non  può  essere  disposta   maggio 2019, n. 576).
                 se  non  previa  valutazione  della loro idoneità
                 ad  «influenzare  le  decisioni  sull’esclusione,  la   Da tale premessa, il giudice di prime cure ha tratto
                 selezione  o  l’aggiudicazione»  della  stazione   la conclusione che in sede di gara non sussistevano
                 appaltante.   Alle   informazioni   “false  o  condanne  a  carico  dei legali rappresentanti  ma
                 fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che   procedimenti  penali  pendenti,  nei  confronti  dei
                 riguardano «informazioni dovute ai fini del corretto   quali non sussiste alcun obbligo dichiarativo atteso
                 svolgimento  della  procedura  di selezione»,   che  “in fase  di partecipazione  alla gara,  l’onere
                 dovendo,  a  maggior  ragione,  anche  per  esse   informativo  a  carico  degli  operatori  economici,
                 escludersi ogni automatismo espulsivo.         per gli atti di rilevanza penale, non include in via
                                                                generica  i carichi  pendenti  ma  solo per  alcune
                 Già  prima  della  citata  decisione  dell’Adunanza   fattispecie  di reato  le sentenze  di condanna
                 Plenaria,  l’orientamento  maggioritario  della  definitiva,  in  linea  con  le  previsioni  di  cui  all’art.
                 giurisprudenza amministrativa era nel senso che le   80,  commi 1  e  3,  d.  lgs  50/2016  sulle  cause  di
                 omissioni assumono  portata  escludente  non  in   esclusione dalla gara” (TAR Lazio, sez. III, 02 luglio
                 sé,  cioè  come  mero  inadempimento  al  dovere  di   2020, n. 7587 espressione di un orientamento non
                 informazione,  ma  se  e  nella  misura  in  cui  siano   univoco).
                 anche state reputate rilevanti - sia nell’omissione
                 in  sé,  che,  necessariamente,  rispetto  al  fatto   Il Consiglio di Stato,  investito  della vicenda,  ha
                 omesso - da parte della stazione appaltante (cfr. ex   ritenuto in via di principio corretta la statuizione del
                 multis  Cons.  St.,  Sez.  V,  30  dicembre  2019,  n.   primo giudice per quanto concerne la fattispecie di

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