Page 24 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Come chiarito dalla giurisprudenza, l’omissione in in quanto essa sia stata effettivamente valutata
sé può rilevare rispetto ad un presupposto obbligo dalla stazione appaltante in termini di incidenza
dichiarativo, in ciò esprimendosi il disvalore di sulla permanenza degli imprescindibili requisiti di
tale causa di esclusione, ed in tanto può parlarsi integrità ed affidabilità del concorrente stesso sì
di “omissione” in quanto l’obbligo dichiarativo sia che l’esclusione non è automatica, ma è rimessa
stato previsto o a livello normativo o dalla stazione all’apprezzamento discrezionale della Stazione
appaltante nella legge di gara (Consiglio di Stato, Appaltante, la quale potrà adottare la misura
Sez. V,15 giugno 2021, n. 04641 che a sua volta espulsiva una volta appurato - indipendentemente
richiama le proprie sentenze 6 luglio 2020, n. 4316 dalle modalità di acquisizione dei relativi elementi di
e 5 agosto 2020, n. 4937). fatto - che l’omissione dichiarativa abbia intaccato
l’attendibilità professionale del singolo operatore
Un onere informativo, però, può legittimamente economico, minando la relazione di fiducia
considerarsi posto a carico del concorrente solo venutasi a creare a seguito della partecipazione
se circoscritto alle notizie astrattamente idonee alla gara” (così Cons. St., Sez. V, 9 gennaio 2019,
a porne in dubbio l’integrità o l’affidabilità, da n. 196).
individuarsi sulla base di un criterio di “ragionevole
esigibilità”, dovendosi in tal senso intendere solo In sostanza, venuta a conoscenza della mancata
quelle espressamente previste come tali dal informativa, la stazione appaltante può escludere
Codice dei contratti e dalla lex dalla gara il concorrente
specialis di gara (in tal reticente solo dopo aver
senso, ex plurimis, cfr. Cons. Nelle omissioni accertato, mediante il
St., Sez. V, 18 marzo 2021, dichiarative poi non discrezionale apprezzamento
n. 2350, id., 5 agosto 2020, di tutte le circostanze del caso,
n. 4937, id., 6 luglio 2020, n. può certamente essere che sussistano fondati dubbi
4316, id., 28 dicembre 2020, insito alcun automatismo sulla integrità o affidabilità
n. 8406; id., 3 settembre escludente, in quanto dell’operatore stesso.
2018, n. 5136). esse postulano sempre
un apprezzamento di È stato chiarito che una
Ciò risponde del resto ai noti rilevanza della stazione ricostruzione a posteriori degli
principi di tassatività delle appaltante, a fini della obblighi dichiarativi può essere
cause di esclusione e di favor formulazione di prognosi ammessa, nella misura in cui
partecipationis, anche in in concreto sfavorevole si tratti di casi palesemente
ossequio al fondamentale incidenti sulla moralità ed
insegnamento della sull’affidabilità del affidabilità dell’operatore
giurisprudenza eurounitaria concorrente. economico, di cui quest’ultimo
secondo cui l’inadempimento doveva ritenersi consapevole
ad eventuali oneri dichiarativi e rispetto al quale non sono
può essere legittimamente sanzionato con predicabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello
l’esclusione solo laddove detti oneri siano stati stesso (Cons. St., Sez. IV, 5 agosto 2020, n.
espressamente previsti “in maniera chiara, precisa 4937).
e univoca” dalla legge ovvero dalla disciplina
speciale della singola gara, senza potere viceversa Va infatti conferita “determinatezza e
essere desunti da una mera interpretazione concretezza” all’elemento normativo della fattispecie,
giurisprudenziale del diritto nazionale (cfr., tra le ovvero al carattere “dovuto” dell’informazione, al
tante, CGUE, sent. 02.06.2016 in C-27/15; sent. fine di “individuare con precisione le condizioni per
06.11.2014 in C-42/13; sent. 09.02.2006 in considerare giuridicamente dovuta l’informazione”,
C-226/04). dovendosi tenere distinte le due fattispecie:
a) dell’omissione delle informazioni dovute ai
Di conseguenza, secondo un ormai consolidato fini del corretto svolgimento della procedura di
indirizzo giurisprudenziale, la violazione selezione, che comprende anche la reticenza, cioè
degli obblighi informativi che incombono sui l’incompletezza della dichiarazione resa; b) della
partecipanti alle pubbliche gare intanto può falsità delle dichiarazioni, per tale intendendosi la
comportare l’esclusione del concorrente reticente, presentazione nella procedura di gara in corso di
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