Page 28 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 l’incidenza negativa  sulla moralità  professionale   Del  resto,  come  da  ultimo  confermato  dalla
                 (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma   sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.
                 in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI,   168/2020,   ben   si   può   configurare   un
                 01/02/2013,  n.620)”  (Cfr.  T.A.R.  Firenze,  sez.  I,   considerevole illecito professionale o comunque un
                 del 09/01/2019, n. 53).                        grave inadempimento, che  comporti l’esclusione
                                                                dalla gara, “[…] quand’anche l’illecito non sia
                 Pertanto,  non  occorre  ai  fini  dell’adozione  del   stato  accertato  definitivamente  in  giudizio
                 provvedimento  d’esclusione  che  il  fatto  sia   (come  si  può  desumere  anche  dalla  Corte  di
                 accertato  in  sede  penale  con  sentenza  definitiva   giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 giugno
                 (Cons. Stato, n. 158 del 2020, cit.; V, 20 novembre   2019, in causa C-41/18, Meca), ma sussistano e
                 2015, n. 5299; v. anche Id., 27 febbraio 2019, n.   siano valutati elementi tali da «provocare la rottura
                 1367).                                         del rapporto di fiducia con l’operatore economico»
                                                                (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 3
                 L’orientamento  ad oggi maggioritario ammette,   ottobre 2019, in causa C-267/18, D.A.C. SA). Al
                 dunque,  pur  mettendo  in  forte  dubbio  il  rispetto   pari di chiunque altro, la pubblica amministrazione
                 del  principio  di  definitività  dell’accertamento   non  può infatti essere  obbligata  a  contrarre  con
                 della responsabilità penale  e della presunzione   parti che essa ritiene, in forza di elementi obiettivi,
                 di innocenza  dell’imputato, che  le risultanze   inaffidabili”.
                 delle  indagini penali  ovvero  il decreto  di rinvio  a
                 giudizio assumano rilievo come fattore sintomatico   Alla luce di ciò, si può concludere che secondo il
                 dell’inaffidabilità  dell’operatore  economico  e,   costante orientamento giurisprudenziale l’«illecito
                 come tali, siano di per sé sufficienti a giustificare   professionale»  rileva  non  come  tale,  cioè  nella
                 l’esclusione  dell’operatore  economico  indagato/  distinta dimensione  in cui viene  accertato  ed
                 imputato, pur in assenza di condanna definitiva.  eventualmente  sanzionato  per  la  sua  intrinseca
                                                                offensività, bensì se e nella misura in cui risulti
                 La  questione  non  è  di  certo  nuova  e  l’unico   rilevante sul piano della affidabilità e integrità
                 rimedio attivabile dall’operatore  economico  di   dell’operatore, e quindi funzionalmente a un
                 fronte a dette criticità è l’adozione di serie misure   apprezzamento  -  in  termini  negativi,  e  cioè
                 di  autodisciplina  (il  c.d.  self  cleaning),  al  fine  di   ostativi  -  dell’operatore  economico  ai  fini
                 riabilitare quantomeno pro futuro l’impresa.   dell’affidamento d un  contratto pubblico.





































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