Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
economico, pur in mancanza di un accertamento aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione
dei fatti che possa dirsi definitivo, compete in alla procedura d’appalto un operatore economico
prima battuta all’Amministrazione e non al giudice quando vi sia stata un’omissione dichiarativa. La
amministrativo, pena la violazione del divieto di facoltà concessa agli Stati è stata esercitata dal
immissione di quest’ultimo nell’esercizio di poteri legislatore nazionale attraverso disposizioni che
non ancora esercitati dall’amministrazione. richiedono nel caso di specie – secondo l’esegesi
datane dall’Adunanza Plenaria - l’intermediazione
Così come compete in prima battuta valutativa della stazione appaltante in ordine
all’Amministrazione la valutazione circa la rilevanza ai requisiti di rilevanza, gravità, significatività
dell’omessa dichiarazione quale comportamento dell’omissione.
di per sé (ossia a prescindere dalla valenza
pregiudizievole del dichiarato) sintomatico di un Per effetto di tale ragionamento, il Consiglio di Stato
illecito professionale, ex art. 80, comma 5, lett. c ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e la
bis). necessaria apertura di una parentesi procedimentale
tesa all’apprezzamento e valutazione, da parte
La disposizione da ultimo citata, com’è noto, dell’Amministrazione: a) del concreto rilievo,
attribuisce autonomo rilievo ai fini della significatività e verosimiglianza dei fatti per i quali
configurazione di un grave illecito professionale, v’è procedimento penale pendente a carico degli
alle condotte del “fornire, anche per negligenza, amministratori delegati; b) del concreto rilievo
informazioni false o fuorvianti suscettibili di e significatività dell’omessa dichiarazione della
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione pendenza di tali procedimenti ai sensi dell’art. 80,
o l’aggiudicazione”, o dell’“omettere le informazioni comma 5, lett. c bis), secondo la lettura datane
dovute ai fini del corretto svolgimento della dall’Adunanza Plenaria n. 16/2020.
procedura di selezione”.
Il grave illecito professionale non è però, a differenza 3. Riflessioni conclusive
dell’ipotesi di cui alla lett. f-bis) (“l’operatore
economico che presenti nella procedura di La decisione del Consiglio di Stato, nell’equiparare
gara in corso e negli affidamenti di subappalti il decreto penale di condanna ad un procedimento
documentazione o dichiarazioni non veritiere”) penale in corso, di fatto conferma l’ormai costante
integrato dalla semplice omessa dichiarazione, orientamento giurisprudenziale secondo il quale
essendo piuttosto – secondo l’insegnamento la pendenza di un procedimento penale “può
fornito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2020 - legittimare l’esclusione dalla gara per grave illecito
rimessa all’Amministrazione una valutazione in professionale non essendo, infatti, a tal fine
concreto circa il raggiungimento del “punto di necessario che il procedimento penale avviato a
rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro carico di un concorrente si sia concluso con una
contraente»” alla luce del comportamento serbato, sentenza di condanna a suo carico”(cfr. ex multis
dei contenuti e della significatività dei contenuti Cons. St., V, 20/03/2019, n. 1846; Cons. St., Sez.
dichiarativi omessi. V, 29/10/2020, n. 6615; Cons. St., V, 27/2/2019,
n. 1367; Cons. St., V, 3/9/2018 n. 5142; Cons. St.,
Nello statuire ciò, il Collegio si è soffermato sulla III, 23/11/2017, n. 5467).
contestazione dei resistenti, secondo la quale la
decisione dell’Adunanza Plenaria si porrebbe in In tale prospettiva è stato, altresì, affermato che:
violazione dell’art. 57, lett. h), della direttiva “anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza
2014/24 che invece fonderebbe una ipotesi di penale al pari della adozione di un’ordinanza di
esclusione automatica. custodia cautelare a carico dell’amministratore della
società interessata, ancorché non espressamente
Sul punto ha ritenuto, però, che l’art. 57 della contemplato quale causa di esclusione dalle
Direttiva UE richiamata, infatti, non impone norme che regola la aggiudicazione degli appalti
affatto un simile automatismo, ma si limita a pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici professionale dell’impresa con conseguente
“possono” escludere, oppure che gli Stati legittimità di un provvedimento di esclusione che
membri “possono” chiedere alle amministrazioni previa adeguata motivazione ne abbia vagliato
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