Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 economico, pur in mancanza di un accertamento   aggiudicatrici di escludere  dalla partecipazione
                 dei  fatti  che  possa  dirsi  definitivo,  compete  in   alla procedura d’appalto un operatore economico
                 prima battuta all’Amministrazione e non al giudice   quando vi  sia  stata un’omissione dichiarativa. La
                 amministrativo,  pena  la violazione del divieto di   facoltà  concessa  agli  Stati  è  stata  esercitata  dal
                 immissione di quest’ultimo nell’esercizio di poteri   legislatore nazionale  attraverso  disposizioni  che
                 non ancora esercitati dall’amministrazione.    richiedono nel caso di specie – secondo l’esegesi
                                                                datane dall’Adunanza Plenaria - l’intermediazione
                 Così  come    compete   in   prima   battuta   valutativa  della stazione appaltante  in ordine
                 all’Amministrazione la valutazione circa la rilevanza   ai  requisiti  di  rilevanza,  gravità,  significatività
                 dell’omessa  dichiarazione  quale  comportamento   dell’omissione.
                 di  per  sé  (ossia  a  prescindere  dalla  valenza
                 pregiudizievole  del  dichiarato)  sintomatico  di  un   Per effetto di tale ragionamento, il Consiglio di Stato
                 illecito professionale, ex art. 80, comma 5, lett. c   ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e la
                 bis).                                          necessaria apertura di una parentesi procedimentale
                                                                tesa  all’apprezzamento  e valutazione,  da parte
                 La  disposizione  da  ultimo  citata,  com’è  noto,   dell’Amministrazione:  a)  del  concreto  rilievo,
                 attribuisce   autonomo   rilievo   ai   fini   della   significatività e verosimiglianza dei fatti per i quali
                 configurazione  di  un  grave  illecito  professionale,   v’è  procedimento  penale  pendente  a  carico  degli
                 alle condotte del “fornire,  anche  per  negligenza,   amministratori  delegati;  b)  del  concreto  rilievo
                 informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di   e  significatività  dell’omessa  dichiarazione  della
                 influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione   pendenza di tali procedimenti ai sensi dell’art. 80,
                 o l’aggiudicazione”, o dell’“omettere le informazioni   comma  5,  lett.  c  bis),  secondo  la  lettura  datane
                 dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della   dall’Adunanza Plenaria n. 16/2020.
                 procedura di selezione”.

                 Il grave illecito professionale non è però, a differenza   3. Riflessioni conclusive
                 dell’ipotesi  di  cui  alla  lett.  f-bis)  (“l’operatore
                 economico  che  presenti  nella  procedura  di   La decisione del Consiglio di Stato, nell’equiparare
                 gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti   il decreto penale di condanna ad un procedimento
                 documentazione  o dichiarazioni non  veritiere”)   penale in corso, di fatto conferma l’ormai costante
                 integrato  dalla semplice omessa  dichiarazione,   orientamento  giurisprudenziale  secondo  il  quale
                 essendo  piuttosto  –  secondo  l’insegnamento   la pendenza  di un  procedimento  penale  “può
                 fornito  dall’Adunanza  Plenaria  n.  16/2020  -   legittimare l’esclusione dalla gara per grave illecito
                 rimessa  all’Amministrazione  una  valutazione  in   professionale  non  essendo,  infatti,  a  tal  fine
                 concreto  circa  il raggiungimento  del  “punto  di   necessario  che  il procedimento  penale  avviato  a
                 rottura  dell’affidamento  nel  pregresso  e/o  futuro   carico di un concorrente  si sia concluso con una
                 contraente»” alla luce del comportamento serbato,   sentenza di condanna a suo carico”(cfr. ex multis
                 dei  contenuti  e  della  significatività  dei  contenuti   Cons. St., V, 20/03/2019, n. 1846; Cons. St., Sez.
                 dichiarativi omessi.                           V, 29/10/2020, n. 6615; Cons. St., V, 27/2/2019,
                                                                n. 1367; Cons. St., V, 3/9/2018 n. 5142; Cons. St.,
                 Nello statuire ciò, il Collegio si è soffermato sulla   III, 23/11/2017, n. 5467).
                 contestazione  dei  resistenti,  secondo  la  quale  la
                 decisione dell’Adunanza  Plenaria  si porrebbe  in   In tale prospettiva è stato, altresì, affermato che:
                 violazione dell’art.  57,  lett.  h),  della  direttiva   “anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza
                 2014/24  che  invece  fonderebbe  una  ipotesi  di   penale  al pari della adozione di un’ordinanza  di
                 esclusione automatica.                         custodia cautelare a carico dell’amministratore della
                                                                società interessata, ancorché non espressamente
                 Sul punto  ha  ritenuto, però,  che  l’art.  57  della   contemplato  quale  causa  di esclusione  dalle
                 Direttiva  UE  richiamata,  infatti,  non  impone   norme  che  regola  la  aggiudicazione  degli  appalti
                 affatto  un  simile  automatismo,  ma  si  limita  a   pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità
                 prevedere  che  le amministrazioni aggiudicatrici   professionale  dell’impresa  con  conseguente
                 “possono”  escludere,  oppure  che  gli Stati   legittimità di un provvedimento di esclusione che
                 membri  “possono” chiedere  alle amministrazioni   previa  adeguata  motivazione  ne  abbia  vagliato

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