Page 60 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Mediappalti A. D. R.
A Domanda
Rispondiamo A. D.
R.
Per le procedure di gara conclusesi
prima dell’entrata in vigore del
D.L. 4/22 convertito in L. 25/22,
2 clausola di revisione prezzi, quali
senza previsione alcuna di
provvedimenti adottare in caso di
richieste in tal senso?
Da un recente parere Anac, (n. 20/2022)
emerge che per gli appalti di forniture/servizi
banditi ante entrata in vigore del D.L. 4/2022
Come devono essere gestite le non si possa operare se non in base a quanto
1 o non aggiudicate, nell’ambito prevista una clausola di adeguamento. Né ritiene
previsto dall’articolo 106 e quindi solo se è stata
procedure di gara andate deserte
applicabile, l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione
degli obblighi relativi alla
dei prezzi. Pertanto, se nella documentazione
programmazione di beni e servizi?
di gara non sono state inserite indicazioni in
merito, si ritiene possibile l’applicazione dell’art.
Nel caso in cui una procedura, avviata, sia stata 106 comma 1 lett. c), previa istruttoria da parte
interrotta per mancanza di offerte o sia comunque dell’amministrazione.
annullata per altri motivi, se tale circostanza, è Tale condotta sarebbe giustificata anche
nota al momento della redazione e approvazione dall’articolo 7 della legge 26/06/2022 n. 79,
del nuovo programma, darà luogo ad una nuova comma 2-ter, nel quale si legge che “l’articolo
successiva procedura di affidamento e l’intervento 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti
o acquisto dovrà quindi essere considerato come pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
“non avviato” e pertanto dovrà essere riproposto 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra
nel nuovo programma. le circostanze indicate al primo periodo sono
Per gli acquisti di forniture e servizi, nel caso incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili
di una gara con più lotti alcuni dei quali siano che alterano in maniera significativa il costo dei
andati deserti o comunque non aggiudicati per materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.
altri motivi, essendo da considerarsi comunque Ovviamente l’attivazione di tali meccanismi
già avviata la procedura di affidamento, non è pone uno specifico onere della prova in capo
richiesta la riproposizione in programma dei lotti all’appaltatore, ma non può pretendere di
non aggiudicati. (ITACA) azzerare il fisiologico rischio di impresa, quindi
sarà la stazione appaltante a decidere la portata
degli aumenti da riconoscere, nei limiti massimi
previsti dallo stesso art. 106 del codice, qualora
l’amministrazione ne ravveda l’effettiva necessità.
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