Page 60 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
P. 60

Mediappalti                                                                               A. D. R.





                 A Domanda

                 Rispondiamo                       A.  D.

                                                      R.






                                                                         Per le procedure di gara conclusesi
                                                                         prima dell’entrata in vigore del
                                                                         D.L. 4/22 convertito in L. 25/22,
                                                                 2       clausola di revisione prezzi, quali
                                                                         senza previsione alcuna di

                                                                         provvedimenti adottare in caso di
                                                                         richieste in tal senso?



                                                                Da  un  recente  parere  Anac,  (n.  20/2022)
                                                                emerge  che  per  gli  appalti  di  forniture/servizi
                                                                banditi  ante  entrata  in  vigore  del  D.L.  4/2022
                         Come devono essere gestite le          non  si  possa  operare  se  non  in  base  a  quanto
                 1       o non aggiudicate, nell’ambito         prevista una clausola di adeguamento. Né ritiene
                                                                previsto dall’articolo 106 e quindi solo se è stata
                         procedure di gara andate deserte
                                                                applicabile,  l’art.  1664  c.c.  ai  fini  della  revisione
                         degli obblighi relativi alla
                                                                dei prezzi. Pertanto, se nella documentazione
                         programmazione di beni e servizi?
                                                                di gara non sono state inserite indicazioni in
                                                                merito,  si  ritiene  possibile  l’applicazione  dell’art.
                 Nel caso in cui una procedura, avviata, sia stata   106 comma 1 lett. c), previa istruttoria da parte
                 interrotta per mancanza di offerte o sia comunque   dell’amministrazione.
                 annullata per  altri  motivi, se  tale circostanza, è   Tale   condotta   sarebbe   giustificata   anche
                 nota al momento della redazione e approvazione   dall’articolo  7  della  legge  26/06/2022  n.  79,
                 del nuovo programma, darà luogo ad una nuova   comma  2-ter,  nel  quale  si  legge  che  “l’articolo
                 successiva procedura di affidamento e l’intervento   106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti
                 o acquisto dovrà quindi essere considerato come   pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
                 “non avviato” e pertanto dovrà essere riproposto   2016,  n.  50,  si  interpreta  nel  senso  che  tra
                 nel nuovo programma.                           le circostanze indicate al primo periodo sono
                 Per  gli  acquisti  di  forniture  e  servizi,  nel  caso   incluse  anche  quelle  impreviste  ed  imprevedibili
                 di  una  gara  con  più  lotti  alcuni  dei  quali  siano   che  alterano  in  maniera  significativa  il  costo  dei
                 andati  deserti  o  comunque  non  aggiudicati  per   materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.
                 altri  motivi,  essendo  da  considerarsi  comunque   Ovviamente  l’attivazione  di  tali  meccanismi
                 già  avviata  la  procedura  di  affidamento,  non  è   pone  uno  specifico  onere  della  prova  in  capo
                 richiesta la riproposizione in programma dei lotti   all’appaltatore,  ma  non  può  pretendere  di
                 non aggiudicati. (ITACA)                       azzerare  il  fisiologico  rischio  di  impresa,  quindi
                                                                sarà la stazione appaltante a decidere la portata
                                                                degli aumenti da riconoscere, nei limiti massimi
                                                                previsti dallo stesso art. 106 del codice, qualora
                                                                l’amministrazione ne ravveda l’effettiva necessità.



                                                             60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65