Page 63 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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A. D. R.                                                                             Mediappalti


















                                                                           La mancata osservanza
                                                                           nell’offerta tecnica dei limiti
                                                                           dimensionali previsti dalla lex
                         I costi della manodopera di                       specialis determina l’esclusione
                         cui all’art. 95 comma 10 del            10 dalla procedura di gara?
                 9       riguardano anche i lavoratori           Sul punto, la consolidata giurisprudenza ha chiarito
                         codice dei contratti pubblici

                         autonomi eventualmente utilizzati
                                                                 che  “la  prescrizione  sul  numero  massimo  delle
                         dall’appaltatore?
                                                                 pagine  della  relazione  tecnica  allegata  all’offerta
                                                                 deve essere interpretata “cum grano salis” ovvero
                 L’art.  95  comma  10  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016   con buon senso.
                 e ss.mm. impone ai  concorrenti di indicare     La  prescrizione  inerente  al  numero  massimo  di
                 nell’offerta economica solo i costi della manodopera   pagine, oltre a poter dar luogo a esclusione solo
                 “subordinata” e non anche dei lavoratori autonomi   se  espressamente  previsto  dalla  lex  specialis,
                 eventualmente  utilizzati  dall’appaltatore.  Tanto   richiede,  negli  altri  casi  –  in  relazione  alla
                 si desume dal tenore letterale della norma e dal   valutazione  dell’offerta  -,  un’apposita  prova
                 dato sistematico offerto dalla lettura in combinato   sull’effettiva rilevanza a fini valutativi, e cioè sul
                 disposto con la lett. d) dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50   vantaggio conseguito da un concorrente in danno
                 del 2016 che, pur prescrivendo la diversa verifica   degli altri per effetto dell’eccedenza dimensionale
                 del rispetto dei “minimi tabellari salariali retributivi”   dell’offerta  (cfr.  Cons.  Stato,  n.  6857  del  2020,
                 indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23,   cit.; V, 3 febbraio 2021, n. 999); a ciò si aggiunga,
                 comma 16 dello stesso Codice, ha ad oggetto la   ai fini della stessa valutazione dell’eccedenza, la
                 medesima  grandezza  e  si  riferisce  testualmente   necessità di considerare i margini di discrezionalità
                 al  “personale”,  termine  che  denota  l’inserimento   eventualmente rimessi ai medesimi operatori
                 in pianta stabile del lavoratore nell’organizzazione   economici su alcuni dei parametri redazionali
                 aziendale in posizione di subordinazione        laddove  non  puntualmente  definiti  dalla  lex
                 (Cfr.  TAR  Puglia  Lecce  –  sezione  III,     specialis (Cfr. ex multis Tar Campania, Napoli,
                 02/11/2021 n. 1584).                            Sez. V, 05/01/2022, n. 78).























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