Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
“L’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 prevede che «la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo
92, comma 2» ... Si tratta, dunque, di capire se e in che termini la disciplina dettata dall’art. 61, comma
2, del d.P.R. n. 207 del 2010 possa trovare applicazione anche al raggruppamento misto per via del rilievo
che, nei singoli sub-raggruppamenti, a livello “orizzontale” si viene a creare, con riferimento alla specifica
categoria di lavorazione, prevalente o scorporata, la medesima situazione di fatto, e di diritto, che in via
generale contraddistingue il raggruppamento orizzontale... si giustifica allora, nella prospettiva, auspicata
dall’ordinanza di rimessione, di una lettura orientata alla necessaria coerenza sistematica del regime di
qualificazione dei concorrenti plurisoggettivi, una interpretazione orientata (od adeguatrice) dell’art. 61,
comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel senso che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di
ciascuno dei sub-raggruppamenti di tipo orizzontale siano abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i
lavori «nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto», purché siano qualificati per una classifica
pari ad almeno un quinto «dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa».”
Consiglio di Stato, Sez. V, 3/1/2023, n. 91
“… l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del
subappalto c.d. necessario”
“… giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per il quale il concorrente non
è tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a
dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
Detto più chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la
volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n.
5491; V, 31 marzo 2022, n. 2365).
In presenza di contestazioni sul tenore della dichiarazione, insorge, pertanto, una questione di interpretazione
della volontà del contraente come espressa nell’offerta, da risolvere secondo i noti criteri di interpretazione
del contratto (di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ.).
Nel caso di specie, è già solo il criterio di interpretazione letterale della dichiarazione che induce a ritenere
che la OMISSIS Lavori abbia inteso far ricorso al subappalto c.d. necessario; si legge, infatti, nel DGUE che:
“In caso di aggiudicazione, la scrivente provvederà a subappaltare, ai sensi, nel rispetto e nei limiti della
normativa vigente, con particolare riferimento alle categorie per le quali non è in possesso della relativa
attestazione, le opere e le lavorazioni riconducibili alle categorie SOA OG4, OG10, OG3, OS3, OG11, OS9,
OS19”.
Il chiaro riferimento alla carenza di attestazione per talune delle categorie indicate – e, dunque, in questo
modo l’espressa ammissione di non essere qualificato per tutte le categorie di lavori previste dal disciplinare
– è elemento decisivo a far dire che l’operatore abbia inteso recuperare i requisiti mancanti facendo ricorso
a subappaltatori qualificati.”
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