Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 “L’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 prevede che «la qualificazione in una categoria abilita
                 l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
                 quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento
                 a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
                 ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
                 disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo
                 92, comma 2» ... Si tratta, dunque, di capire se e in che termini la disciplina dettata dall’art. 61, comma
                 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 possa trovare applicazione anche al raggruppamento misto per via del rilievo
                 che, nei singoli sub-raggruppamenti, a livello “orizzontale” si viene a creare, con riferimento alla specifica
                 categoria di lavorazione, prevalente o scorporata, la medesima situazione di fatto, e di diritto, che in via
                 generale contraddistingue il raggruppamento orizzontale... si giustifica allora, nella prospettiva, auspicata
                 dall’ordinanza di rimessione, di una lettura orientata alla necessaria coerenza sistematica del regime di
                 qualificazione dei concorrenti plurisoggettivi, una interpretazione orientata (od adeguatrice) dell’art. 61,
                 comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel senso che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di
                 ciascuno dei sub-raggruppamenti di tipo orizzontale siano abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i
                 lavori «nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto», purché siano qualificati per una classifica
                 pari ad almeno un quinto «dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa».”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 3/1/2023, n. 91

                 “… l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del
                 subappalto c.d. necessario”

                 “…  giova  richiamare  l’orientamento  giurisprudenziale  ormai  consolidato  per  il  quale  il  concorrente  non
                 è  tenuto  ad  indicare  il  nominativo  del  subappaltatore  già  in  sede  di  offerta,  ma  è  tenuto  senz’altro  a
                 dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
                 Detto  più chiaramente,  l’operatore  economico  deve  dichiarare  sin dalla domanda  di partecipazione  la
                 volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n.
                 5491; V, 31 marzo 2022, n. 2365).
                 In presenza di contestazioni sul tenore della dichiarazione, insorge, pertanto, una questione di interpretazione
                 della volontà del contraente come espressa nell’offerta, da risolvere secondo i noti criteri di interpretazione
                 del contratto (di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ.).
                 Nel caso di specie, è già solo il criterio di interpretazione letterale della dichiarazione che induce a ritenere
                 che la OMISSIS Lavori abbia inteso far ricorso al subappalto c.d. necessario; si legge, infatti, nel DGUE che:
                 “In caso di aggiudicazione, la scrivente provvederà a subappaltare, ai sensi, nel rispetto e nei limiti della
                 normativa vigente, con particolare riferimento alle categorie per le quali non è in possesso della relativa
                 attestazione, le opere e le lavorazioni riconducibili alle categorie SOA OG4, OG10, OG3, OS3, OG11, OS9,
                 OS19”.
                 Il chiaro riferimento alla carenza di attestazione per talune delle categorie indicate – e, dunque, in questo
                 modo l’espressa ammissione di non essere qualificato per tutte le categorie di lavori previste dal disciplinare
                 – è elemento decisivo a far dire che l’operatore abbia inteso recuperare i requisiti mancanti facendo ricorso
                 a subappaltatori qualificati.”












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