Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
P. 59

Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 565 del 30 novembre 2022
                 PREC 154/2022/S

                 “I  requisiti  di  esecuzione  si  sostanziano  in  condizioni  per  la  stipulazione  del  contratto  di  appalto,  pur
                 potendo  essere  considerati  nella  lex  specialis come  elementi  dell’offerta,  a  volte  essenziali, più spesso
                 idonei all’attribuzione di un punteggio premiale. Ne consegue che la regolazione dei requisiti di esecuzione
                 va rinvenuta nella lex specialis e ove richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un
                 punteggio premiale, la loro mancanza, al momento della partecipazione alla gara, comporta rispettivamente
                 l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio.”

                 “la  giurisprudenza  definisce  i  requisiti  di  esecuzione  quali  “elementi  caratterizzanti  la  fase  esecutiva
                 del servizio” (Cons. Stato, n. 5929/2017; Cons. Stato n. 4390/2018, Cons. Stato n. 2443/2017; Cons.
                 Stato n. 1094/2017; Cons. Stato n. 4907/2014), vale a dire i  mezzi  (strumenti, beni ed attrezzature)
                 necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante (Cons. Stato, n. 8159/2020),
                 così distinguendoli dai requisiti di partecipazione che sono invece necessari per accedere alla procedura
                 di  gara,  in  quanto  requisiti  generali  di  moralità  ai  sensi  dell’art.  80  d.lgs.  50/2016  e  requisiti  speciali
                 attinenti ai criteri di selezione di cui all’art. 83 D.lgs. 50/2016; ... un recente approdo giurisprudenziale
                 afferma che i c.d. requisiti di esecuzione si sostanziano in condizioni per la stipulazione del contratto di
                 appalto (cfr. Cons. Stato, n. 5734/2020; n. 5740/2020; n. 1071/2020), pur potendo essere considerati
                 nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato n. 2190/2019), più spesso
                 idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (cfr. Cons. Stato n. 2090/2020 e n. 5309/2019), con la
                 conseguenza che “… la regolazione dei c.d. requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, ..….,
                 se  richiesti  come  elementi  essenziali  dell’offerta  o  per  l’attribuzione  di  un  punteggio  premiale,  la  loro
                 mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l’esclusione del concorrente
                 o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la
                 loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa
                 verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile
                 all’aggiudicatario” (Cons. Stato n. 722/2022);”



































                                                             59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64