Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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                 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2023, n. 526

                 “il bando-tipo costituisce l’atto  presupposto  del successivo bando  e  disciplinare di gara  adottato  dalla
                 stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati. Sul piano
                 processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione
                 (anche)  avverso  il  livello  di  regolazione  immediatamente  superiore  rispetto  a  quello  avvertito  come
                 direttamente lesivo”


                 “Il  potere  di  A.n.a.c.  di  adottare  bandi-tipo  è  previsto  dall’art.  213,  comma  2,  d.lga.  18  aprile  2006,
                 n.  50  in  questi  termini:  “L’A.N.A.C.,  attraverso  linee  guida,  bandi-tipo,  capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed
                 altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza,
                 della  qualità  dell’attività  delle  stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche  facilitando  lo  scambio  di
                 informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
                 L’art. 71 d.lgs. n. 50 del 2016 precisa, poi, che: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5,
                 secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara.
                 Al  fine  di  agevolare  l’attività  delle  stazioni  appaltanti  omogeneizzandone  le  condotte,  successivamente
                 alla adozione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.”.
                 E’  precisato,  infine,  nell’ultimo  periodo  che:  “Le  stazioni  appaltanti  nella  delibera  a  contrarre  motivano
                 espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
                 Anche altre Autorità hanno il potere di definire schemi di bandi di gara (cfr. art. 37, d.l. 6 dicembre 2011,
                 n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 che lo attribuisce anche all’Autorità
                 di regolazione dei trasporti).
                 5.3. Senza voler approfondire la natura giuridica dei bandi-tipo (dubbia, come degli altri atti di regolazione
                 flessibile previsti dall’art. 213, comma 2, in precedenza riportato, e, segnatamente, per le linee-giuda;
                 cfr. per ogni approfondimento Cons. Stato, sez. I, 24 marzo 2020, n. 615), un elemento si ricava con
                 certezza dalle disposizioni in precedenza richiamate: nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato,
                 esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste
                 ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga
                 (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma
                 4-bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti
                 dal nuovo codice dei contratti pubblici).
                 Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare
                 di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli
                 atti adottati.
                 5.4. Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la
                 sua  impugnazione  (anche)  avverso  il  livello  di  regolazione  immediatamente  superiore  rispetto  a  quello
                 avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data (in tal senso, con
                 riferimento alle circolari ministeriali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; III, 1°dicembre
                 2016, n. 5047).”





                 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13/1/2023, n. 2

                 “La disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento
                 c.d.  orizzontale,  che  l’incremento  premiale  del  quinto  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa
                 raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
                 dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del
                 singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria
                 scorporata a base di gara”



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