Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
generale, che vi sia stato un “malfunzionamento” della piattaforma ... Occorre quindi convenire con il
TAR, che il sovraffollamento degli accessi, che potrebbe aver reso più lento dell’ordinario il caricamento
dei dati sulla piattaforma, è evento che risulta verificatosi solo in prossimità della scadenza del termine,
ed era agevolmente prevedibile ed ovviabile con la (normale) diligenza di non ridursi all’ultimo momento.
D’altra parte, non è stata specificamente censurata la organizzazione e configurazione della piattaforma,
sotto il profilo della omessa predisposizione di modalità/potenzialità in grado di scongiurare alla radice
sovraffollamenti … Non possono essere condivise nemmeno le doglianze relative all’omissione da parte della
stazione appaltante del soccorso istruttorio, al fine di recuperare la documentazione non tempestivamente
caricata.”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16/1/2023, n. 502
“E’ legittimo l’avvalimento da parte dell’aggiudicataria per la certificazione di qualità”
““Giurisprudenza prevalente, dopo alcuni contrari avvisi, ne ammette oramai pacificamente l’ammissibilità
(ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 4 novembre 2016, n. 23; V, 27 luglio 2017, n. 3710; 17 maggio 2018,
n. 2953; III, 8 ottobre 2018, n. 5765; V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18
marzo 2019, n. 1730), in particolare rilevando, come di recente, che “I certificati rilasciati da organismi
indipendenti di cui all’art. 87 del Codice dei contratti pubblici sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e
professionali dell’impresa, così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti
per garantire che gli operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie
per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben
possono essere oggetto di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez.
V, n. 7370 del 2021).
Come questo Consiglio di Stato ha sottolineato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5765 del 2018, Sez. V, n.
2953 del 2018) in linea generale l’istituto dell’avvalimento è stato introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento U.E. ed esso risulta volto, secondo quanto chiarito
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U.E., a conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza nella misura più ampia possibile ... è stato chiarito che “nelle gare pubbliche la certificazione
di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione
complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi
tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l’impresa, cui sarà
affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo
di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto” (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n.
6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368; Sez. IV, n. 4958 del 2014; Sez. V, n. 3517 del 2015; Sez.
V, n. 2953 del 2018).
In caso di avvalimento, quindi, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla
capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità.
Gli argomenti dedotti dall’appellante sono volti a limitare la possibilità di avvalimento nel caso di specie,
identificando la certificazione di qualità con i requisiti minimi di partecipazione. Si tratterebbe di soluzione
contrastante con i principi appena richiamati di matrice europea, accolti ormai da tempo dal Consiglio di
Stato.”
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