Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
P. 58
Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 616 del 20 dicembre 2022
PREC 165/2022/S
“Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Procedura – Malfunzionamento piattaforma telematica
– Provvedimenti adottabili – Riapertura dei termini per la presentazione delle offerte – Ammissibilità”
“L’ampia formulazione dell’art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016 rende doverosa per la Stazione
appaltante, che abbia accertato l’esistenza di un malfunzionamento della piattaforma telematica impeditivo
della partecipazione, l’adozione ogni provvedimento idoneo a consentire la regolarità della procedura, ivi
compresa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 597 del 20 dicembre 2022
PREC 170/2022/S
“Non è astrattamente configurabile la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), d.lgs. n.
50/2016 del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale quando la dichiarazione non
veritiera o fuorviante è irrilevante ai fini del processo decisionale della Stazione Appaltante in ordine
all’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione della procedura.”
“la definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.c), c-bis) e f)-
bis, d.lgs. n. 50/2016, è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 che,
al riguardo, ha statuito i seguenti principi: i) la falsità di informazioni rese dall’operatore economico
partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti
di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e
l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del
Codice; ii) in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e
affidabilità del concorrente senza alcun automatismo espulsivo; iii) alle conseguenze ora esposte conduce
anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione,
nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge
o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
economico; vi) la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi
di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione; ... le
ipotesi di falsità di informazioni finalizzate all’adozione dei provvedimenti concernenti l’ammissione alla
gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, sono riconducibili all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del
Codice, e «non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una
valutazione discrezionale della stazione appaltante sull’incidenza della condotta sulla integrità ed affidabilità
dell’operatore» (Parere di precontenzioso delibera n. 207/2022, in termini anche Parere di precontenzioso
delibera n. 787/2021); ... ai fini dell’astratta configurabilità della causa di esclusione non automatica di
cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), ancor prima di invocare la valutazione discrezionale della stazione
appaltante circa l’incidenza sulla integrità ed affidabilità dell’operatore, occorre tuttavia valutare se la
dichiarazione resa dall’Avv.[ OMISSIS ]fosse idonea a influenzare le decisioni dell’amministrazione in ordine
all’aggiudicazione della selezione”
58